Cass. civ., sez. II, sentenza 03/08/2001, n. 10737
CASS
Sentenza 3 agosto 2001

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Si ha domanda nuova - inammissibile in appello - per modificazione della "causa petendi" quando i nuovi elementi, dedotti innanzi al giudice di secondo grado, comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia, in modo da porre in essere, in definitiva, una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistente un mutamento della "causa petendi" tra la domanda proposta con l'atto di citazione, e rigettata, avente ad oggetto la declaratoria di nullità della delibera condominiale con la quale, in violazione dell'art. 1120 cod. civ., era stata approvata a maggioranza semplice la trasformazione dell'impianto di riscaldamento da centralizzato in autonomo, con richiamo all'art. 26 della legge n. 10 del 1991, asseritamente inapplicabile nella specie, esulando l'oggetto della delibera dall'ambito delle ipotesi in esso previste, e l'atto di appello, fondato su argomentazioni incentrate sulla mancata dimostrazione dell'utilità sociale dell'innovazione in relazione al conseguimento di risparmio energetico, per mancanza di una relazione tecnica e di un progetto unitario accompagnato dalla relazione tecnica).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 03/08/2001, n. 10737
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10737
    Data del deposito : 3 agosto 2001

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