Sentenza 4 aprile 2017
Massime • 1
In tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione delle competizioni sportive, l'obbligo di comparizione presso un ufficio di polizia in concomitanza con lo svolgimento delle gare, può essere disposto anche in relazione a manifestazioni che non si svolgono nei paesi facente parte dell'Unione europea,con la conseguenza che la violazione di tale prescrizione - autonoma e distinta da quella del divieto di accesso del sottoposto ai luoghi in cui si svolgono le competizioni calcistiche, riferibile invece alle sole partite disputate negli stati compresi entro i confini dell'UE - integra il reato di cui all'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/04/2017, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2017 |
Testo completo
00777-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. 4182 Dott. ALDO CAVALLO Presidente UP 4/4/2017 Consigliere rel Dott. DONATELLA GALTERIO 44303115 R.G.N. Dott. CLAUDIO CERRONI Consigliere Dott. ALESSIO SCARCELLA Consigliere Dott. ALESSANDRO ANDRONIO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IE FA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza in data 20.5.2015 della Corte di Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giulio Romano, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 20.5.2015 la Corte di Appello di Torino ha confermato la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale che aveva condannato IO MA alla pena di 10 mesi di reclusione ed € 7.400 di multa oltre ad una serie di pene concernenti l'inibizione ad assistere a partite di calcio ed il concomitante l'obbligo di presentazione in Commissariato, ritenendolo responsabile di ripetute violazioni del reato di cui all'art.6 1.401/1989 per non essersi presentato presso la Questura di Torino in occasione di 10 incontri di calcio disputati dalla squadra TU essendo stato sottoposto, con decreto del Questore di Firenze, convalidato dal GIP, alla misura di prevenzione che gli imponeva di presentarsi presso la Questura di Torino in orari prefissati in concomitanza con le partite disputate dalla squadra della TU. Avverso la suddetta sentenza l'imputato ha proposto, per il tramite del difensore, ricorso per Cassazione articolando due motivi.
2. Con il primo motivo deduce, sotto il profilo del vizio di violazione di legge riferito all'art.6 1.401/1989, che in relazione alla partita disputata dalla squadra della TU contro quella del OL in occasione della Supercoppa Italiana in data 11.8.2012 a Pechino, nessuna violazione poteva essergli ascritta atteso che l'obbligo di presentazione presso la locale Questura non era valevole per gli incontri calcistici svoltisi al di fuori del territorio UE. Sostiene al riguardo il ricorrente l'incondivisibilità del ragionamento effettuato dai giudici di Appello posto che l'obbligo di presentazione in Commissariato non poteva non essere speculare al divieto di accedere agli impianti dove le partite venivano disputate e che pertanto l'esplicita limitazione del divieto di accesso ai luoghi in cui sarebbero state disputate sul territorio nazionale e degli altri Stati dell'Unione Europea le partite da parte della TU non consentiva di estendere il correlativo obbligo di presentazione in Commissariato agli eventi svoltisi al di fuori di tale ambito territoriale, tanto più che era stato specificato dal Questore che il divieto di accesso agli stadi e alle zone limitrofe era funzionale a prevenire l'innesco di azioni violente da parte dei tifosi che ivi transitavano.
3. Con il secondo motivo censura, in relazione al vizio motivazionale, la conferma del trattamento sanzionatorio disposto in primo grado senza la spendita di alcuna ragione, all'infuori dell'elenco dei precedenti penali dell'imputato, a giustificazione della mancata concessione delle attenuanti generiche e dell'aumento calcolato per effetto della continuazione, punti questi entrambi specificamente contestati dalla difesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il primo motivo è manifestamente infondato. In relazione al primo motivo, al fine di verificare se l'imputato sia incorso in una violazione degli obblighi impostigli con la misura di prevenzione a suo tempo emessa nei sui confronti dal Questore di Firenze e debitamente convalidata dal GIP, in occasione della partita di calcio disputata dalla TU a Pechino in occasione della Supercoppa Italia l'11.8.2012, occorre valutare l'estensione dell'obbligo di presentazione del sottoposto presso il Commissariato del luogo di residenza. Correttamente la Corte distrettuale ha ritenuto la penale responsabilità dell'imputato atteso che l'obbligo di presentazione risulta correlato agli incontri disputati dalla squadra della TU in occasione del campionato nazionale, di Coppa Italia e di Coppe Internazionali, indipendentemente dal luogo in cui i suddetti incontri vengono disputati, senza che il ricorrente abbia contestato che la partita in questione 2 The rientrasse nella tipologia di quelli assistiti dall'obbligo di presentazione. Differente, come ben evidenziato dalla sentenza impugnata, è invero la prescrizione afferente al divieto di accesso del sottoposto ai luoghi in cui si svolgono le competizioni calcistiche che, indipendentemente dalle squadre coinvolte nella competizione, è esteso alle partite disputate nei soli Stati compresi entro i confini UE, da quello relativo all'obbligo di comparizione che attiene, invece, agli incontri disputati dalla squadra della TU e dalla squadra nazionale senza alcun riferimento, né conseguente limitazione allo svolgimento dei medesimi in territorio dell'Unione Europea. Così come la violazione del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono determinate competizioni integra un reato autonomo da quello configurato dalla inottemperanza alla prescrizione di comparire personalmente nell'ufficio di polizia competente, sia pure in concomitanza con lo svolgimento delle suddette gare (Sez. 3, n. 6253 del 02/02/2011 dep. 21/02/2011, Ciampi, Rv. 249543), del pari autonomo è il contenuto precettivo delle due diverse prescrizioni che non possono essere vicendevolmente integrate, facendo riferimento per l'una a quanto previsto per l'altra. Né d'altronde può esservi alcun margine di discrezionalità, a fronte del tenore inequivoco delle diverse prescrizioni di cui si compone il DASPO da cui scaturisce il reato in esame, nell'individuazione del contenuto dell'obbligo di presentazione del provvedimento del Questore, la cui convalida ha definitivamente precluso la rilevabilità di prescrizioni impositive non funzionalmente correlate a quelle di natura interdittiva relative all'accesso ai luoghi ove si svolgono determinate competizioni sportive.
2. Il secondo motivo è inammissibile per difetto di specificità, limitandosi con esso il ricorrente a censurare del tutto genericamente le valutazioni della Corte territoriale in punto di diniego del beneficio ex art. 62-bis c.p. e di trattamento sanzionatorio, senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. In ogni caso è anche manifestamente infondato. Giova ribadire che la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (tra le tante, Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737). Pertanto, purché assistito da motivazione congrua e non contraddittoria, il diniego del suddetto beneficio non può essere sindacato in sede di legittimità neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato. Affinché tale valutazione possa ritenersi esente da vizi motivazionali è sufficiente che dal provvedimento emergano le ragioni preponderanti della decisione che possono essere costituite 3 o dalla sola disamina, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., di quello o quelli attinenti alla personalità del colpevole o alla gravità del fatto ritenuti prevalenti ed idonei a determinare il diniego (ex plurimis Sez. 2 n. 3609 del 18/01/2011 Rv. 249163; Sez. 6 n.42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419; Sez. 6 n.7707 del 04/12/2003, Anaclerio, Rv. 229768), o anche dalla sola mancanza di ragioni emergenti dagli atti processuali, atte a giustificarne la concessione (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015 - dep. 09/03/2016, Piliero, Rv. 266460) e ciò anche in presenza di specifici elementi fatti valere dalla difesa come favorevoli che ben possono essere disattesi ove si faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri superati da tale valutazione (ex plurimis, Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014 - dep. 03/07/2014, Lule, Rv. 25989901; Sez. 6, 16 giugno 2010, n. 34364, Rv. 248244; Sez. 2, 11 ottobre 2004, n. 2285, Rv. 230691). Di nessuna censura è pertanto passibile la sentenza impugnata che, con puntuale e diffusa motivazione, ha ritenuto ostative alla concessione del beneficio sia le modalità esecutive del reato rivelatrici di un'indole proterva ed irrispettosa degli ordini provenienti dalle autorità, sia la pericolosità dell'imputato, desunta dalle numerose e gravi condanne per reati commessi con l'uso di armi, violenza o minaccia, escludendo al contempo che il disvalore desumibile da tale elementi potesse essere superato dai dati addotti dalla difesa, quali la giovane età, dato di per sé neutro, e dalla condotta processuale non rivelatrice di alcun manifesto ravvedimento. Lo stesso dicasi per gli aumenti applicati ai fini della continuazione, già quantificati, come evidenziato dalla Corte territoriale, in misura ampiamente contenuta. Segue all'esito del ricorso la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e di una somma equitativamente liquidata in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 4.4.2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Cavallo Donatella Galterio DEPOSITATA IN CANCELL I Coll 11 CET 098 E Luana Morlani