Sentenza 12 marzo 1998
Massime • 1
La rinnovazione del dibattimento in appello è un evento che, contrapponendosi alla presunzione di completezza della istruzione dibattimentale compiuta in primo grado, ha carattere assolutamente eccezionale, e l'esercizio del potere di disporla da parte del giudice è vincolato alla condizione che quest'ultimo ritenga che gli elementi probatori raccolti in primo grado non gli consentano di pervenire ad una decisione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/03/1998, n. 5267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5267 |
| Data del deposito : | 12 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 12.03.1998
1.Dott. LA GIOIA VITO Consigliere SENTENZA
2.Dott. SANTACROCE GIORGIO " N.293
3.Dott. SILVESTRI GIOVANNI " REGISTRO GENERALE
4.Dott. VANCHERI ANGELO " N. 02175/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da :
1) IO ET n. il 21.11.1949
avverso sentenza del 24.09.1997 CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANCHIERI ANGELO
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. MARIO FAVALLI che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
IN FATTO E DIRITTO
Ricorre IO ET avverso la sentenza in data 24.9.1997 della Corte di Appello dell'Aquila, che ha confermato la condanna a mesi 6 di arresto, inflitta al predetto OR dal Pretore di Chieti - Sez. Distaccata di Francavilla a Mare - con sentenza del 22.1.1996, per contravvenzione agli obblighi della sorveglianza speciale di P.S. cui era sottoposto, per non avere osservato l'obbligo di rientrare nella propria abitazione entro le ore 19.
La Corte ha osservato che la responsabilità dell'imputato emergeva con chiarezza dalle deposizioni dei verbalizzanti, i quali lo avevano sorpreso alle ore 19,05 in località distante circa 10 chilometri dal suo domicilio, e che non era accoglibile la richiesta di rinnovazione della istruzione dibattimentale, avanzata dal OR, in quanto le risultanze probatorie già acquisite consentivano di pervenire alla decisione senza alcuna difficoltà e la rinnovazione del dibattimento in grado di appello era consentita solo in via eccezionale in presenza di certi presupposti.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso il OR lamentando:
a) erronea applicazione dell'art.603 c.p.p., sotto il profilo che, essendo egli rimasto contumace in primo grado per ragioni indipendenti dalla sua volontà (aveva smarrito il decreto di citazione a giudizio), era necessario procedere alla audizione della persona che con lui si trovava al momento del controllo, per stabilire l'ora esatta in cui tale incombente era stato effettuato;
b) vizio di motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, in quanto basato sul falso presupposto che il controllo sarebbe stato effettuato alle ore 19,05 anziché alle ore 18,50 come da lui sempre sostenuto e come avrebbe potuto provare mediante la escussione del predetto teste.
Ciò premesso, osserva la Corte che il ricorso, in quanto manifestamente infondato, va dichiarato inammissibile. Infatti, per quanto riguarda il primo motivo di gravame, al di là delle considerazioni strettamente attinenti al merito che lo connotano, va osservato che la possibilità di chiedere la rinnovazione del dibattimento in appello va comunque collegata con la norma di cui al primo comma dell'art.603 c.p.p., secondo cui l'assunzione di nuove prove è disposta solo quando il giudice "ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti", quando cioè la reputi assolutamente necessaria ai fini del giudizio. Come è stato più volte chiarito e ribadito da questa Corte, la rinnovazione del dibattimento in appello è un evento che, contrapponendosi alla presunzione di completezza della istruzione dibattimentale compiuta in primo grado, ha carattere assolutamente eccezionale, e l'esercizio del potere di disporla da parte del giudice è vincolato alla condizione che quest'ultimo ritenga che gli elementi probatori raccolti in primo grado non gli consentano di pervenire ad una decisione.
Nel caso in esame, la Corte di Appello dell'Aquila ha dato atto che le circostanze utili ad accertare la responsabilità dell'imputato erano state compiutamente acquisite al processo, che l'attendibilità dei testi di accusa (i carabinieri che avevano proceduto al controllo) era fuori discussione, e che le loro deposizioni non avrebbero potuto discostarsi da quelle già esistenti in atti, per cui l'audizione del teste addotto tardivamente dalla difesa non avrebbe potuto apportare alcun elemento nuovo di giudizio. Trattasi di valutazione strettamente riservata al giudice di merito, la cui congruenza non può essere censurata in sede di legittimità. Quanto al presunto vizio motivazionale riguardante l'accertamento dell'ora in cui il controllo sarebbe stato effettuato (secondo il ricorrente esso sarebbe avvenuto alle ore 18,50 e non alle ore 19,05), trattasi di considerazioni che, in quanto strettamente attinenti alla valutazione delle risultanze probatorie, riservata al giudice di merito, non possono essere proposte in questa sede. Questa Corte ha anche di recente riaffermato, a sezioni unite, che "la mancanza e la illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti, effettuata dal giudice di merito, una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica" (v. Cass, Sez.Un., 22.10.1996 n.000 16, ric. Di Francesco). Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di L.500.000 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di L. 500.000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 1998