Sentenza 26 marzo 2013
Massime • 1
La notifica di atti del procedimento penale ad una società, ancorchè priva di personalità giuridica, va effettuata secondo le forme stabilite dal codice di procedura civile atteso il richiamo contenuto nel comma terzo dell'art. 154 cod. proc. pen. e, in ipotesi di notifica indirizzata al legale rappresentante, è, di conseguenza, applicabile l'art. 140 cod. proc. civ. che presuppone, però, che sia individuato il luogo della notifica, ma non vi sia la presenza del destinatario. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'applicabilità dell'art. 140 cod. proc. civ. in quanto non era stato possibile individuare il luogo della notifica, per essere il destinatario sconosciuto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/03/2013, n. 39848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39848 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 26/03/2013
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 590
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 46385/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TR LO, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 19/06/2012 del Tribunale del riesame di Arezzo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Oldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. STABILE Carmine che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 19 giugno 2012 il Tribunale di Arezzo ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta da TR LO, quale legale rappresentante della s.n.c. Solution Drivers di TR LO & C., avverso il decreto col quale il locale pubblico ministero aveva convalidato il sequestro probatorio eseguito dalla polizia municipale di Montevarchi, avente ad oggetto il contrassegno di assicurazione e la carta di circolazione del veicolo ISUZU Mod. Campo targato FI M00548.
1.1. La causa di inammissibilità è stata ravvisata nel tardivo deposito della richiesta di riesame, effettuato il 13 giugno 2012, cioè dopo la scadenza del termine di dieci giorni a decorrere dalla notifica del provvedimento di convalida del sequestro, perfezionatasi il 25 maggio 2012; in quest'ultima data, infatti, si era compiuta la giacenza di dieci giorni presso l'ufficio postale, ove il piego era stato depositato per assenza del destinatario.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il TR, nella ricordata sua qualità, deducendo censure riconducibili a due motivi.
2.1. Col primo motivo il ricorrente si richiama alla consolidata giurisprudenza che, avuto riguardo alla notifica effettuata a mezzo del servizio postale, quando dal suo perfezionamento dipende la decorrenza di un termine per il destinatario ne individua la collocazione temporale al giorno in cui l'atto viene ricevuto.
2.2. Col secondo motivo eccepisce di non aver ricevuto rituale notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di riesame. A tal fine precisa che la notifica, tentata presso la sua residenza, non è andata a buon fine soltanto per errore dell'ufficiale giudiziario, il quale avrebbe dovuto procedere ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ.. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è privo di fondamento e va disatteso.
1.1. A confutazione del primo motivo, invero, va rimarcato come il giudice di merito abbia dato puntuale osservanza al principio giuridico - immanente al sistema processuale e non certo introdotto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 2002, che si è limitata a tenerlo fermo - a tenore del quale il termine che abbia il suo dies a quo nella notifica di un atto giudiziario prende a decorrere, per il destinatario, dal giorno della ricezione dell'atto e non da quello della consegna alla posta o all'ufficiale giudiziario da parte del mittente;
infatti il computo del termine di dieci giorni per la presentazione della richiesta di riesame, di cui all'art. 355 c.p.p., comma 3, è stato effettuato dal Tribunale fissando la decorrenza alla data del 25 maggio 2012, concomitante con la maturazione della compiuta giacenza del piego presso l'ufficio postale, in piena coerenza con l'inequivocabile disposto della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 4: "La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al comma 2 ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore". Conseguentemente a nulla rileva il fatto che il TR si sia recato all'ufficio postale per il ritiro dell'atto solo il 4 giugno 2012, essendo tale data posteriore, e non anteriore, alla scadenza del decimo giorno.
1.2. L'assunto secondo cui la notificazione dovrebbe ritenersi effettuata nel giorno del ritiro del piego, per essere mancato l'inoltro della raccomandata che doveva dare notizia del deposito presso l'ufficio postale, si basa su un presupposto non veritiero:
l'adempimento prescritto non è, infatti, mancato, ma è stato eseguito il 15 maggio 2012 con raccomandata n. 76430820581-5, come chiaramente e dettagliatamente descritto dal Tribunale del riesame sulla base delle indicazioni tratte dall'avviso di ricevimento, che era stato restituito al mittente in ottemperanza al disposto della citata L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 3. 2. Il secondo motivo, riguardante il dedotto vizio di notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza in camera di consiglio nel procedimento incidentale di riesame, ambisce a fondarsi sulla mancata applicazione delle forme prescritte dall'art. 140 cod. proc. civ., che nell'ottica del gravame dovevano essere obbligatoriamente adottate nel caso di assenza del destinatario.
2.1. In proposito occorre premettere che, quando la notifica di un atto del procedimento penale deve essere effettuata ad una società, ancorché priva di personalità giuridica, deve ritenersi corretto il ricorso alle forme stabilite dal codice di procedura civile, stante il richiamo fattovi dall'art. 154 c.p.p., comma 3; e può, altresì, ritenersi applicabile il disposto dell'art. 140 cod. proc. civ., sebbene non richiamato dal successivo art. 145, nel caso in cui la notifica sia indirizzata al legale rappresentante (Cass, civ. Sez. 1, n. 9237 del 07/06/2012, Rv. 622720), come è ormai consentito in via non più residuale, ma alternativa, dal testo novellato ex art. 2 della L. 28 dicembre 2005, n. 263. D'altro canto, non diverse sarebbero le modalità da adottare nel caso in cui la notifica fosse effettuata ai sensi dell'art. 157 c.p.p., comma 8. 2.2. Nondimeno, le predette modalità non sono richiamate a proposito nel caso di specie. Prescrive, invero, la norma citata che si proceda al deposito dell'atto presso la casa comunale quando sia ben individuato il luogo dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda nel quale la notifica deve essere eseguita (alla cui porta, infatti, deve essere affisso l'avviso del deposito), ma non vi sia la presenza del destinatario o di altre persone abilitate a ricevere la consegna:
mentre non è possibile il ricorso a tale forma di notificazione quando all'indirizzo indicato non sia possibile individuare il luogo della notifica, in quanto il destinatario ivi risulti sconosciuto.
2.3. Quest'ultima essendo la situazione constatata dall'ufficiale giudiziario incaricato dell'adempimento nel caso di cui ci si occupa, corretta è la conclusione, trattane dal Tribunale che la notifica non sia andata a buon fine nel luogo indicato.
3. al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2013