Sentenza 4 aprile 2003
Massime • 1
In tema di provvedimenti amministrativi di espulsione dello straniero dal territorio nazionale, al termine perentorio di cinque giorni, previsto dall'art. 13, comma ottavo, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per la proposizione del ricorso all'autorità giudiziaria avverso il decreto prefettizio di espulsione, si applica la proroga della scadenza, se il giorno di scadenza è festivo, al primo giorno seguente non festivo, ai sensi dell'art. 155, ultimo comma, cod. proc. civ., il quale si riferisce non solo ai termini ordinatori, ma anche a quelli perentori.
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Si parla di abuso degli strumenti difensivi del processo penale per ottenere non garanzie processuali effettive o realmente più ampie, ovvero migliori possibilità di difesa, ma una reiterazione tendenzialmente infinita delle attività processuali. E' oramai acquisita una nozione minima comune dell'abuso del processo che riposa sull'altrettanto consolidata e risalente nozione generale dell'abuso del diritto, riconducibile al paradigma dell'utilizzazione per finalità oggettivamente non già solo diverse ma collidenti ("pregiudizievoli") rispetto all'interesse in funzione del quale il diritto è riconosciuto. Il carattere generale del principio dipende dal fatto che ogni ordinamento che aspiri …
Leggi di più… - 3. Deposito della sentenza: termine nel giorno festivo prorogato al primo non festivoAccesso limitatoMaria Spataro · https://www.altalex.com/ · 11 maggio 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/04/2003, n. 5254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5254 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENGHINI Massimo - Presidente -
Dott. MORELLI Mario Rosario - rel. Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
Dott. GIULIANI Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PE EF, PE LE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DONATELLO 23, presso l'avvocato PIERGIORGIO VILLA, rappresentati e difesi dall'avvocato PIERO PACIARONI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PREFETTURA MACERATA;
- intimata -
avverso il decreto del Tribunale di MACERATA, depositato il 02/08/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica 405 udienza del 17/02/2003 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Villa che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Che i cittadini albanesi EF e LE PE hanno impugnato per cassazione il provvedimento in data 13 settembre 2001 del Tribunale di Macerata, che ha dichiarato inammissibile l'opposizione da essi proposta avverso il decreto prefettizio che ne avesse disposto l'espulsione dal territorio nazionale, in quanto depositata il 6^, e quindi oltre il termine perentorio del 5 giorno (da quello di ricevuta notifica del decreto stesso), di cui all'art. 13 d.lgs. n. 286/98;
che la Prefettura intimata non si è costituita in questa fase del giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che, con l'unico motivo dell'odierna impugnazione, i ricorrenti lamentano che il Tribunale a quo nel dichiarare la tardività del ricorso, non si sia avveduto che, nella specie, il termine per ricorrere scadeva in giorno festivo (domenica 22 luglio 2001) per cui validamente l'atto era stato depositato il successivo giorno non festivo (23 luglio);
che la censura, così prospettata, esatta nella sua premessa di fatto, è anche fondata, in punto di diritto, in applicazione del consolidato principio per cui la proroga della scadenza del termine al primo giorno seguente non festivo, prevista dall'ultimo comma dell'art. 155 c.p.c. si riferisce non soltanto ai termini ordinatori ma anche a quelli perentori quali sono i termini per le impugnazioni ed, innegabilmente è pure quello per la proposizione del ricorso in opposizione ex art. 13 d.lgs. n. 286/98 (cfr. sent.ze 1042, 2621/85;
3870/86; 7607/2001);
che il ricorso va, pertanto, accolto;
con la conseguente Cassazione del provvedimento impugnato, ed il rinvio della causa, per esame della opposizione nel merito rito, allo stesso Tribunale di Macerata, in persona di diverso giudicante. Al quale si demanda di provvedere anche in ordine alle spese di questa fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Macerata in persona di diverso giudicante.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2003