Sentenza 8 febbraio 2012
Massime • 1
La sentenza il cui termine di deposito venga a scadere in un giorno festivo si considera tempestivamente depositata nel giorno immediatamente successivo alla festività, con conseguente non necessità della notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito, che invece sono necessarie se il dispositivo abbia indicato un termine non rispettato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/02/2012, n. 8069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8069 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 08/02/2012
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - rel. Consigliere - N. 219
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 47725/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI VL, nato il [...];
avverso la sentenza 8 novembre 2010 della Corte di appello di Firenze;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LANZA Luigi;
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GERACI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso, nonché il difensore del ricorrente avv. Matucchi che ne ha chiesto l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
VL CI ricorre avverso la sentenza 8 novembre 2010 della Corte di appello di Firenze, che, in parziale riforma della sentenza 12 marzo 2009 del Tribunale di Pistoia, qualificati tutti i reati ritenuti come violazione dell'art. 319 cod. pen. e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ha ridotto la pena ad anni tre di reclusione.
Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo della ritenuta utllizzabitità delle dichiarazioni rese al P.M. da NA AN il 27 luglio 2005, essendo stato Informato il Pm della leucemia mieloide di cui la donna era affetta, patologia che ne determinò il decesso senza che si fosse provveduto all'espletamento di un incidente probatorio.
Con un secondo motivo sì lamenta violazione di legge realizzatasi in quanto, l'avvenuta derubricazione del titolo di reato, da concussione a corruzione, ha fatto si che le originarie parti offese NA, NC e RO, dovessero essere in allora considerate come concorrenti nel reato e non quali testi, nella cui veste essi furono allora esaminati: da ciò la deduzione di inutilizzabilità delle loro dichiarazioni, fatte senza il previo avviso delle garanzie loro spettanti ex art. 64 c.p.p., comma 3 bis e quali affermate nella decisione 12067/2010 delle S.U.. Tanto premesso, va preliminarmente esaminata la questione della tempestività dell'impugnazione, atteso il suo valore risolutivo agli effetti della ritualità della proposta impugnazione. Va sul punto rilevato che la sentenza, per la quale era stato indicato il termine di deposito in giorni 90, risulta depositata lunedì 7 febbraio 2011, cioè il 91 giorno dalla pubblicazione, ed il ricorso per Cassazione del CI è stato depositato il 26 settembre 2011.
La cancelleria del giudice a quo ha apposto la corretta annotazione di tardività dell'impugnazione stessa ed il ricorrente -diversamente opinando- ha sostenuto invece che, non essendo mai stato notificato l'avviso di deposito, il gravame deve essere considerato tempestivo. L'assunto difensivo è palesemente infondato. È noto che, in tema di termini per il deposito della sentenza, il giudice che ritenga di avvalersi del termine superiore a giorni quindici, previsto dall'art.544 c.p.p., comma 2, per i casi di particolare complessità nella stesura della motivazione, ha l'onere, e non già una mera facoltà, di indicare tale termine nel dispositivo (cass. pen. sez. 3, 36549/2008 Rv. 241282); indicazione di termine che, ex art. 544 c.p.p., comma 3, ben può essere validamente effettuata anche nel verbale d'udienza (cass. pen. sez. 5, 32737/2010 Rv. 248231). Tanto premesso va rammentato che è prorogato per legge unicamente il termine stabilito a giorni che scade il giorno festivo, da individuarsi tra quelli menzionati dalla L. n. 260 del 1949, artt. 1 e 2, come modificati dalla L. n. 54 del 1977, art. 1 e dal D.P.R. n.792 del 1985, art. 1 (cass. pen. sez. 3, 34877/2010 Rv. 248373).
Ne consegue pertanto che la sentenza, il cui termine di deposito venga a scadere in uno di tali giorni festivi, è tempestivamente depositata nel giorno immediatamente successivo alla festività, con conseguente non necessità della notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito, dovuto esclusivamente per la sentenza depositata oltre il termine espressamente indicato in dispositivo (cass. pen. sez. 3, 16713/2011 Rv. 250012). Per concludere: non spetta al difensore l'avviso di deposito della sentenza, quando, come realizzato nella specie, questo sia avvenuto nel rispetto del termine legale o prorogato (cass. pen. sez. 6, 42753/2002 Rv. 223685). Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per Inosservanza delle disposizioni sui termini per proporre impugnazione, in relazione al combinato disposto dell'art. 585 c.p.p., e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), e l'inammissibilità dell'impugnazione non consente l'esame dei motivi di ricorso proposti.
All'inammissibilità del ricorso stesso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in Euro. 1000,00 (mille).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2012