Cass. pen., sez. I, sentenza 16/03/2004, n. 23907
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Sentenza 16 marzo 2004

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In tema di misure alternative alla detenzione, è irrilevante, ai fini dell'osservanza del disposto dell'art. 677, comma secondo bis cod. proc. pen., la dichiarazione o elezione di domicilio fatta nel procedimento di cognizione, ontologicamente distinto dal procedimento di sorveglianza. La ratio della norma va, infatti, individuata nella necessità di assicurare ab origine il rapporto tra condannato e organi giurisdizionali del procedimento di sorveglianza, che, per la sua peculiare natura e funzione, impone specifiche esigenze di interconnessione ai fini della costante verifica dell'andamento e dell'esito delle misure alternative.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 16/03/2004, n. 23907
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23907
    Data del deposito : 16 marzo 2004

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