Sentenza 16 marzo 2004
Massime • 1
In tema di misure alternative alla detenzione, è irrilevante, ai fini dell'osservanza del disposto dell'art. 677, comma secondo bis cod. proc. pen., la dichiarazione o elezione di domicilio fatta nel procedimento di cognizione, ontologicamente distinto dal procedimento di sorveglianza. La ratio della norma va, infatti, individuata nella necessità di assicurare ab origine il rapporto tra condannato e organi giurisdizionali del procedimento di sorveglianza, che, per la sua peculiare natura e funzione, impone specifiche esigenze di interconnessione ai fini della costante verifica dell'andamento e dell'esito delle misure alternative.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/03/2004, n. 23907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23907 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 16/03/2004
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 1389
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 036965/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CISTERNA GIOVANNI, N. IL 03/03/1971;
avverso ORDINANZA del 26/05/2003 TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RIGGIO GIANFRANCO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. VIGLIETTA, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con decreto del 26 maggio 2003 il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Napoli dichiarava inammissibili le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e semilibertà di Cisterna Giovanni, perché proposte in assenza di dichiarazione o elezione di domicilio.
Ricorre per Cassazione il difensore del Cisterna, denunciando mancanza di motivazione del provvedimento, in quanto redatto su un modulo prestampato.
Deduce, inoltre, erronea applicazione di legge, sull'assunto che, stante la continuità "tra la fase della cognizione e quella dell'esecuzione", mantiene efficacia l'elezione o dichiarazione di domicilio che l'imputato è tenuto a fare già nel corso delle indagini preliminari, finché non intervenga un mutamento, comunicato all'autorità giudiziaria procedente.
Rileva, infine, contrasto del decreto impugnato con quanto previsto dall'art. 656 commi 5 e 6 c.p.p. in ordine alle modalità di presentazione delle istanze volte ad ottenere le misure alternative. Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo dedotto, si osserva che l'utilizzo di un modulo a stampa, che contiene la specifica indicazione della causa di inammissibilità, non comporta alcuna violazione dell'obbligo di motivazione, che risulta adempiuto nella sua essenzialità. Riguardo alle altre censure proposte, deve rilevarsi che la "ratio" della norma di cui al comma 2 bis dell'art. 677 c.p.p., introdotto dal D.L. 18-10-2001 n. 374, conv. nella L. 15-12-2001 n. 438, va individuata nella necessità di assicurare "ab origine" il rapporto tra condannato e organi giurisdizionali del procedimento di sorveglianza, che per la sua peculiare natura e funzione propone specifiche esigenze di interconnessione per la costante verifica dell'andamento e dell'esito delle misure alternative. Ne consegue la irrilevanza di ogni dichiarazione o elezione di domicilio fatta nel procedimento di cognizione (già di per sè ontologicamente distinto), mentre del tutto improprio e inconducente è il riferimento al disposto dell'art. 656 c.p.p., poiché è evidente che la notificazione dell'ordine di esecuzione anche al difensore del condannato ha la esclusiva funzione di dare cognizione dell'ordine di esecuzione pure alla "parte tecnica" e in nessun modo interferisce sull'obbligo successivo del condannato di dichiarare o eleggere domicilio all'atto della presentazione della domanda di misura alternativa: obbligo che inerisce ad un atto personale e non delegabile al difensore.
Al rigetto dell'impugnazione consegue "ex lege" la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2004