Sentenza 21 settembre 2004
Massime • 1
La sospensione condizionata della pena introdotta dall'art. 1 Legge 1/8/2003 n. 207, pur avendo una connotazione indulgenziale, è strutturata come mezzo di recupero sociale e non si applica ai condannati ai quali sia stata revocata una misura alternativa alla detenzione per fatto non incolpevole, in quanto espressione sintomatica della impraticabilità del trattamento extramurario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/09/2004, n. 42273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42273 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 21/09/2004
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 3460
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 043727/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BR AN N. IL 22/08/1954;
avverso ORDINANZA del 17/10/2003 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BARDOVAGNI PAOLO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. S. Consolo (conformi);
OSSERVA
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo di BR AN avverso il provvedimento in data 9.9.2003 del Magistrato di sorveglianza della sede, che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione condizionata della pena ai sensi della L.
1.8.2003 n. 207 in quanto il richiedente era stato ammesso a misura alternativa alla detenzione, poi revocata. Ricorre per Cassazione l'interessato, deducendo che il beneficio previsto dalla L. n. 207/2003 si applica (art. 7) ai condannati in stato di detenzione al momento dell'entrata in vigore, condizione in cui egli appunto si trovava, a nulla rilevando la precedente ammissione a misura alternativa, revocata prima della pubblicazione della legge. Nè poteva farsi riferimento all'art. 1, co. 3^ lett. d) ("la sospensione non si applica quando la persona condannata è stata ammessa alle misure alternative alla detenzione"), poiché la condizione ostativa ivi prevista deve essere attuale al momento dell'entrata in vigore del testo legislativo, come del resto in altri casi ritenuto dallo stesso ufficio di sorveglianza. Il ricorso è infondato. Come questa Sezione ha già avuto modo di affermare (c.c. 23.6.2004, Trotta) la disposizione di legge da ultimo citata, nel far riferimento a persona che "è stata" ammessa a benefici penitenziari alternativi alla detenzione, non presuppone che tali benefici siano in attuale godimento, ma soltanto che siano stati già concessi. Va al proposito chiarito che la sospensione condizionata di pene detentive residue nel limite di due anni, concessa dalla L. n. 207/2003 ai detenuti che abbiano già scontato almeno metà della pena, pur avendo, per il suo automatismo, una connotazione indulgenziale, è pur sempre strutturata come un mezzo di recupero sociale, essendo preclusa a soggetti di particolare pericolosità (art. 1, co. 3^, lett. a, b e c) e corredata da prescrizioni, attività di sostegno e controlli sul modello dell'affidamento al servizio sociale (artt. 2, co. 4^ e 5^, e 4), nonché espressamente equiparata alle misure alternative (art. 5) e soggetta ad analogo regime revocatorio (art. 2, co. da 6^ a 8^). Ora, quando una misura alternativa è stata in precedenza concessa, il percorso rieducativo confacente al soggetto è già individuato dal giudice, e per tale ragione non si applica la sospensione ex L. n. 207/2003; esclusione che conserva la sua ragion d'essere anche quando l'esperimento sia fallito: la revoca (beninteso, non per fatto incolpevole) della misura alternativa cui il soggetto "è stato" ammesso è infatti sintomatica dell'impraticabilità del trattamento extramurario. Tale interpretazione della norma, oltreché giustificata dal tenore letterale (il riferimento alla concessione di misure alternative è introdotto da verbo al passato), è l'unica costituzionalmente orientata: sarebbe infatti del tutto irragionevole, discriminatorio e contrario alle finalità rieducative prevedere un nuovo beneficio a favore di chi ha dato causa in precedenza alla revoca di misura alternativa, ed escluderlo nei confronti di chi stia invece regolarmente sperimentando una di tali misure. Nè in contrario può invocarsi il disposto dell'art. 7 della legge, che individua soltanto il limite temporale di applicabilità della sospensione condizionata, ma non elimina certamente le cause di esclusione previste al precedente art. 1.
Il ricorso va perciò respinto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2004