Sentenza 27 gennaio 1999
Massime • 1
È illegittima l'esecuzione di pena inflitta per reati commessi anteriormente all'estradizione dell'imputato dall'estero diversi da quelli per i quali essa è stata concessa, ove non ricorrano le eccezionali ipotesi di cui all'art. 721 cod. proc. pen., a nulla rilevando che in relazione a quei reati l'estradato, successivamente alla consegna alle autorità italiane, abbia prestato consenso alla celebrazione dei relativi giudizi di cognizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/01/1999, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dai Signori Camera di consiglio
Dott. Enzo Pirozzi Presidente del 27/1/1999
Dott. Vito La Gioia Consigliere SENTENZA
Dott. Giovanni Macrì " N.679
Dott. Umberto Giordano " REGISTRO GENERALE
Dott. Dario De Pascalis " N. 43123/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal P.G. presso la Corte di Appello di Milano avverso la ordinanza della locale Corte di Appello in data 3 giugno 1997. Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Dario De Pascalis;
preso atto delle conclusioni del P.G. dott. Gianfranco Iadecola il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
OSSERVA
Con il provvedimento impugnato la Corte territoriale, accogliendo la richiesta di procedimento - di esecuzione avanzata da CA DO con riferimento al provvedimento di unificazione pene concorrenti emesso dalla locale Procura Generale in data 15 gennaio 1997, ha dichiarato poste illegittimamente in esecuzione le condanne riportate dallo stesso CA per reati commessi anteriormente alla di lui estradizione dalla Spagna in data 5 agosto 1993, estradizione concessa esclusivamente in relazione ai reati per i quali il predetto era stato successivamente condannato alla pena di anni 6 di reclusione e L. 50 milioni di multa con sentenza della Corte di Appello di Milano del 5 dicembre 1994, irrevocabile il 29 settembre 1995.
La Corte di Appello ha motivato il proprio provvedimento osservando che il principio di specialità della estradizione dettato dall'art.721 c.p.p., in conformità a quanto disposto dall'art. 14 della
Convenzione europea di estradizione, prevede due sole tassative eccezioni al divieto di sottoposizione dell'estradato a restrizione della libertà personale per un fatto anteriore alla consegna, diverso da quello per il quale l'estradizione è stata concessa: 1^) l'espresso consenso dello Stato estero;
2^) il fatto che l'estradato, avendone avuto la possibilità, non abbia lasciato il territorio dello Stato trascorsi 45 giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero che, dopo averlo lasciato, vi abbia volontariamente fatto ritorno.
Posto pertanto che nessuna di dette due ipotesi si era verificata per il CA, risultava irrilevante, sotto il profilo della eseguibilità delle sentenze che comportano limitazione della libertà personale, sia il fatto che lo stesso, come evidenziato dalla Procura Generale, avesse manifestato la volontà di non sottrarsi ai giudizi avanti all'autorità giudiziaria italiana, sia che avesse patteggiato una pena, sia infine che non avesse mai sollevato, in precedenza, questioni sulla eseguibilità delle condanne.
In sede di ricorso il P.G. ha richiamato peraltro anche una copiosa giurisprudenza di questa Corte secondo cui, muovendosi dall'opinione generalmente condivisa che il principio di specialità è posto a tutela dell'interesse dell'estradato, si era ritenuto che il divieto posto allo Stato consegnatario di limitare la libertà personale dell'estradato potesse essere rimosso dal consenso dello stesso interessato, desumibile da un comportamento univoco e concludente di costui. Ipotesi questa che si era verificata secondo il ricorrente, nel caso di specie, posto che il CA non si era limitato a subire passivamente senza contestazioni il giudizio per fatti diversi da quelli per i quali era stato estradato, ma aveva svolto nell'ambito di ciascun procedimento un ruolo di attivo protagonista, assistendo (tranne un caso) alle udienze dibattimentali dei vari gradi giudizio, esercitando personalmente e/o per il tramite del suo difensore tutti i possibili mezzi di impugnazione, facendosi promotore, per un caso, della richiesta di patteggiamento della pena ex art. 444 c.p.p. e, dopo la notifica del provvedimento di unificazione di pene concorrenti, avanzando addirittura istanza (poi accolta con provvedimento della Procura Generale del 15 ottobre1996) per il riconoscimento di periodi di carcerazione sofferti prima della estradizione come fungibili con le pene inflitte con alcune delle condanne per le quali non era stato estradato.
Ne conseguiva, ha concluso il ricorrente, che non era condivisibile la impugnata decisione adottata dalla Corte territoriale che aveva implicitamente operato una ingiustificata distinzione, quanto agli effetti del consenso, fra il procedimento di cognizione e quello di esecuzione ed aveva ritenuto che il consenso, inequivocabilmente manifestato dal CA non fosse idoneo a rimuovere il limite posto dal più volte citato art. 14 alla eseguibilità delle sentenze emesse per fatti antecedenti al provvedimento di estradizione. Osserva la Corte che la normativa sopra richiamata se non impedisce,. quando l'estradato vi abbia consentito, l'esercizio nei di lui confronti dell'azione penale per reati diversi da quelli in ordine ai quali l'estradizione è stata concessa, non per questo può automaticamente consentire l'esecuzione delle eventuali condanne conseguenti a tali procedimenti a meno che non ricorra una delle due ipotesi tassativamente previste dall'art. 721 c.p.p. Se infatti è esatta la premessa che il principio di specialità è posto a presidio della libertà personale che non puo subire restrizione per un fatto diverso da quello in relazione al quale l'estradizione è stata ottenuta, ad esso principio non può venirsi meno sol perché l'interessato abbia comunque accettato di essere sottoposto al procedimento di cognizione relativo a fatti reati commessi anteriormente alla estradizione, tranne s'intende per quello o quelli per i quali la stessa è stata comunque concessa. La normativa specifica attinente gli effetti limitativi della libertà personale conseguenti alla consegna dell'estradato allo Stato che lo richiede riguarda unicamente, infatti, il reato per il quale la consegna è avvenuta e non altri fra quelli commessi anteriormente alla consegna medesima, tranne le ipotesi eccezionali espressamente ed esaustivamente richiamate dal succitato art. 721 c.p.p.. Ne consegue che a nulla rileva pertanto, senza che si venga meno al suddetto principio limitativo della libertà pattiziamente accettato da tutti gli Stati contraenti, il fatto che l'estradato presti poi il suo consenso allo svolgimento a suo carico dei procedimenti di cognizione anche per tali altri reati, posto che per porre poi in esecuzione gli esiti eventualmente detentivi di tali altri procedimenti di cognizione, occorrerebbe comunque che si verificasse una delle due ipotesi di cui all'art. 721 c.p.p. e solo una di queste. In caso contrario, infatti, attraverso una interpretazione, non prevista da tale norma di legge, di un consenso alla esecuzione manifestato dal'estradato al momento del giudizio di cognizione, si andrebbe ad aggiungere arbitrariamente una ipotesi di limitatività della libertà personale dell'estradato rispetto a quelle pattiziamente concordate.
Il ricorso va pertanto respinto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 1999