Cass. pen., sez. I, sentenza 21/09/2004, n. 41115
CASS
Sentenza 21 settembre 2004

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Il divieto di sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi della legge n. 207 del 2003 è applicabile anche ai soggetti che, già beneficiari di una misura alternativa alla detenzione, ne abbiano subito la revoca per fatto colpevole, poichè l'applicazione del beneficio è consentita solo in ipotesi di revoca per fatto non addebitabile al condannato, quale, ad esempio, la sopravvenienza di un titolo esecutivo la cui pena, sommata a quella per cui è stata concessa la misura alternativa, ecceda i limiti previsti per la sua prosecuzione. (Conf. Cass. sez. I, 22 settembre 2004 n. 3470, Grasso e Cass. sez. I 23 settembre 2004 n. 3538, Salustri).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 21/09/2004, n. 41115
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41115
    Data del deposito : 21 settembre 2004

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