Sentenza 21 settembre 2004
Massime • 1
Il divieto di sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi della legge n. 207 del 2003 è applicabile anche ai soggetti che, già beneficiari di una misura alternativa alla detenzione, ne abbiano subito la revoca per fatto colpevole, poichè l'applicazione del beneficio è consentita solo in ipotesi di revoca per fatto non addebitabile al condannato, quale, ad esempio, la sopravvenienza di un titolo esecutivo la cui pena, sommata a quella per cui è stata concessa la misura alternativa, ecceda i limiti previsti per la sua prosecuzione. (Conf. Cass. sez. I, 22 settembre 2004 n. 3470, Grasso e Cass. sez. I 23 settembre 2004 n. 3538, Salustri).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/09/2004, n. 41115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41115 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario Presidente del 21/09/2004
Dott. BARDOVAGNI Paolo Consigliere SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio rel. est. Consigliere N. 3469
Dott. PEPINO Livio Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita Consigliere N. 000088/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IO MI, N. IL 09/11/1964;
avverso ORDINANZA del 14/11/2003 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. CONSOLO (concl. conf.);
LA CORTE Vista l'ordinanza in epigrafe, che ha respinto il reclamo di RN NE avverso il provvedimento del M.S. in data 22.10.2003 con cui era stata rigettata la sua richiesta di sospensione dell'esecuzione della pena ex L. n. 207/2003, ritenendo ostativa l'intervenuta revoca di una misura alternativa cui il soggetto era stato ammesso per il medesimo titolo esecutivo;
visto il ricorso con cui il difensore deduce violazione dell'art. 1, co. 3, lett. d) legge cit. sul ribadito assunto che il divieto si applicherebbe solo in caso di misura alternativa alla detenzione in corso di fruizione e non anche in ipotesi di misura disposta e poi revocata, non prevedendo l'applicazione della legge in esame alcun requisito di meritevolezza;
ritenuta l'infondatezza del ricorso, non essendo il presupposto dell'attualità della fruizione della misura alternativa in alcun modo previsto dalla norma e dovendosi, pertanto, condividere quanto già da questa stessa sezione affermato in caso analogo con sentenza 23.6.2004, Trotta circa l'estensibilità del divieto ai soggetti che, già beneficiari di misura alternativa alla detenzione, ne abbiano - come implicitamente da ritenersi nel caso di specie, in difetto di specificazioni da parte dell'interessato - subita la revoca per fatto colpevole, restando l'applicazione di beneficio consentita solo in ipotesi di revoca per fatto non addebitabile al condannato, quale, ad esempio, la sopravvenienza di titolo esecutivo la cui pena, sommata a quella per cui è stata concessa la misura alternativa, ecceda i limiti previsti per la sua prosecuzione;
RILEVATO
che l'interpretazione proposta dal ricorrente condurrebbe all'assurdo di ritenere il beneficio applicabile ai condannati già ammessi a misura alternativa poi revocata per proprio fatto colpevole ed inapplicabile, invece, proprio ai soggetti che, esenti da addebiti di sorta in relazione all'esecuzione della misura medesima, continuino regolarmente a fruirne.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2004