CASS
Sentenza 19 luglio 2023
Sentenza 19 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/07/2023, n. 31240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31240 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MA AL VA nata il [...] avverso l'ordinanza del 21/12/2022 del GIP TRIBUNALE di TERAMO udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 31240 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 22/06/2023 RITENUTO IN FATI-0 TI Giudice per IP indagini preliminari nel Tribunale di Teramo, con provvedimento del 21 dicembre 2022, ha dichiarato «non luogo a provvedere» sull'opposizione al decreto penale di condanna n. 195/2022 con la quale MA EL LA aveva chiesto la sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi dell'art. 168 bis cod. per". Il Gip ha osservato che l'imputata aveva già proposto opposizione al medesimo decreto penale di condanna chiedendo «il giudizio ordinario» e ha ritenuto che quell'atte, depositato presso l'ufficio G.i.p. il 22 novembre 2022, dovesse prevalere sulla manifestazione di volontà del 14 dicembre 2022, intesa ad ottenere la sospensione del procedimento con messa alla prova. 2. Per mezzo del difensore munito di procura speciale, l'imputata ha proposto ricorso contro il provvedimento del G.i.p. deducendo violazione di legge e illogicità della motivazione. La difesa espone: che il decreto penale di condanna ri. 195/2022 del 10 ottobre 2022 è stato notificato all'imputata ill 7 dicembre 2022; che il primo atto di opposizione, proposto nei quindici giorni dalla notifica del decreto al difensore d'ufficio, non conteneva richieste di riti alternativi;
che, in data 14 dicembre 7022, per mezzo del difensore di fiducia, munito di procura speciale, l'imputata ha nuovamente proposto opposizione chiedendo la sospensione del procedimento con messa alla prova;
che, poiché il termine per proporre opposizione non era ancora decorso e il decreto di giudizio immediato non era ancora stato emesso, la seconda opposizione contenente la richiesta di ammissione alla prcva avrebbe dovuto essere presa in considerazione. 3. TI Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte osservando che l'opposizione a decreto penale con richiesta di messa alla prova è stata proposta nei termini dal difensore di fiducia nominato dalla ricorrente, che si è, in tal modo, tempestivamente avvalsa di tale facoltà o integrando o revocando implicitamente le prr3reriante mera opposizione. Di conseguenza, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. 4. Con memoria depositata il 21 giugno 2023, la difesa ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 2 1)6 CONSIDERATO IN DIRITTO i Col provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo ha dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta di messa alla prova avanzata da MA EL LA nell'atto di opposizione al decreto penale di condanna n.195/2022 proposto il 14 dicembre 2022. Tale decisione (I. stata assunta perché un precedente atto di opposizione non conteneva tale richiesta. La scarna motivazione del provvedimento impugnato induce a ritenere che, secondo il G.i.p., l'opposizione a decreto penale di condanna, una volta proposta, non possa essere reiterata e integrata neppure se il termine per proporla non ( 1 ancora decorso. Il diritto di proporre opposizione - che il destinatario di un decreto penale di condanna può esercitare «personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato» - si esaurirebbe, dunque, cori la presentazione ripwnppnsi7ione. In Altri termini, i! G.i.p. di RA sembra aver ritenuto che, CP una opposizione è stata ritualmente presentata, quel diritto è "consumato", non può essere ulteriormente esercitato e non può neppure essere integrato chiedendo riti alternativi, facoltà dalla quale si sarebbe decaduti formulando la prima opposizione non contente tale richiesta. Il provvedimento impugnato termina con la frase: «seguirà decreto di giudizio immediato». Se ne desume che, quando quel provvedimento è stato pronunciato, il decreto di cui all'art. 464 cod. proc. pen. non era ancora stato emesso. 2. Come noto, con la sentenza n. 317 del 2019, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 175, comma 2, cod. proc. per. «nella parte in cui non consente la restituzione dell'imputato, che non abbia avuto effettiva conoscenza procedimento n del provvedimento, nel termine per proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale, nel concorso delle ulteriori condizioni indicate dalla legge, quando analoga impugnazione sia stata proposta in precedenza dal difensore dello stesso imputato». Con questa pronuncia il Giudice delle leggi ha ridimensionato il principio - di creazione giurisprudenziale (Sez. U. n. 6026 del 7/2/2008, Huzuneanu, Rv. 238472) - dell'unicità del diritto all'impugnazione sostenendo che questo principio non può avere conseguenze limitative sul versante del diritto dell'imputato a proporre impugnazione, apprezzato quale espressione del diritto di difesa. Ponendosi in risoluto contrasto con la citata giurisprudenza delle Sezioni Unite, la Corte costituzionale ha indicato come rimedio agli effetti negativi del superamento del principio di unicità dell'impugnazione, in termini di possibili contrasti di giudicati o disfunzionali duplicazioni di procedimenti, la necessità di razionalizzare e rnnrci mare il diritto 3 all'impugnazione dell'imputato e quello del difensore evidenziando che si tratta di diritti concorrenti e autonomi. Nell'uniformarsi a queste indicazioni;
con riferimento alla impugnazione delle sentenze emesse all'esito di un processo celebrato in contumacia, la giurisprudenza di legittimità ha affermato: che la notificazione dell'estratto contumaciale ha lo scopo di informare l'imputato dell'esistenza di una sentenza emessa in contumacia, affinché egil possa conoscerla ed esercitare i! proprio autonomo diritto di impugnazione;
che tale diritto non si esaurisce con la presentazione dell'impugnazione da parte del difensore, e 1:uttavia «qualora la situazione processuale fornisca in concreto la dimostrazione che l'imputato abbia avuto conoscenza dell'esistenza del provvedimento impugnabile, conferendo specifico incarico ad un nuovo difensore di fiducia successivamente alla notifica di un atto (nella specie, la citazione in appello) che necessariamente presuppone l'esistenza di una sentenza di condanna di primo grado, ben può ritenersi che in tal modo egli abbia esercitato il proprio diritto di impugnazione, non essendo ancora decorso il relativo termine a causa della mancata notificazione dell'estratto contumaciale» (Sez. 2, n. 3792 del 11/09/2019, dep. 2020, Caruso, Rv. 277968; Sez. F. n. 41158 del 25/08/2015, E., Rv. 264884; Sez. 5, Sentenza n. 41066 del 11/07/2014, Chiavacci, Rv, 2607751, TI principio di unicità del diritto all'impugnazione è stato dunque declinato nel senso che la presentazione della stessa da parte di uno dei soggetti legittimati a proporla consuma il diritto soltanto quando, pur non avendo ricevuto la notifica dell'estratto contumaciale, l'imputato abbia avuto conoscenza dell'esistenza di un provvedimento impugnabile. Il tema è stato affrontato anche con riferimento alle impugnazioni in materia di libertà personale e si è affermato che «il tribunale della libertà non può dichiarare l'inammissibilità dell'istanza di riesame proposta personalmente dall'indagato solo perché ci icreggiva a quella già depositata dal suo difensore» non soltanto «in ragione del disposto di cui all'art. 309 cod. proc. pen., che conferisce ad entrambi la facoltà di adire il tribunale della libertà, prevedendo una differenziata decorrenza dei termini per impugnare», ma anche per il «tendenziale superamento del principio di unicità dell'impugnazione» sancito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 317 del 2009 (Sez. 5, n. 20539 del 22/01/2019, Giacoppo, Rv. 275553). A questo proposito si è affermato (paT 5 della motivazione della sentenza n. 20539/2019) che «l'ordinamento processuale deve trovare [...] a! proprio interno i rimedi idonei ed adeguati A far sì che vi sia, per canto possibile, una reductio ad unitatem» dell'impugnazione proposta dal difensore dell'imputato e della autonoma impugnazione proposta dall'imputato stesso, il quale mantiene questo diritto anche se il suo difensore lo ha esercitato. 3. È opinione del Collegio che principi analoghi possano trovare applicazione nella vicenda oggetto del presente ricorso. A questo proposito si deve ricordare: - che, ai sensi dell'art. 461, comma 1, cod. proc. pen., l'opposizione a decreto penale di condanna può essere proposta dall'imputato, «personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato» nel termine di quindici giorni dalla notificazione de! decreto;
- che, per giurisprudenza costante, poiché prevede la legittimazione del difensore "eventualmente nominato" a proporre l'opposizione al decreto penale, l'art. 461 «deve essere interpretato nel senso che la legittimazione compete anche al difensore nominato d'ufficio» (Sez. 4, n. 7693 nel 06/12/2017, dep. 2018, Zaccagnini, Rv. 272530; Sez. 4, n. 4716 del 25/10/2000, Kusi Kwabena, Rv. 219414; Sez. 4, n. 18352 del 15/03/2007, Minato, Rv. 236629); - che, per gli stessi motivi, «il difensore di fiducia dell'imputato, anche se sprovvisto di procura speciale, è legittimato a proporre oppoi7ione ai decreto penale di condanna» (Sez. 1, n. 41100 del 24/09/2012, De Rosa, Rv. 253623; Sez. 3, n. 43818 del 12/03/2015, Arango, Rv. 264964). 4, Dall'esame degli atti - necessario e possibile in ragione del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) - emerge: - che il decreto penale di condanna n. 195/2022 emesso dal G.i.p. del Tribunale di Teramo il 10 ottobre 2022, fu notificato al difensore d'ufficio dell'imputata (nominato in persona dell'avv. Leonardo Schiavone) il 28 ottobre 2022 e, in pari data, fu inviato all'UNEP di Teramo per la notifica all'imputata, la quale aveva dichiarato domicilio a Martinsicuro in via del Mare n. 8. - che la notifica a mezzo posta non andò a buon fine perché l'atto non fu ritirato;
- che, in data 25 novembre 2022, furono incaricati della notifica i Carabinieri della stazione di Martinsicuro i quali, il successivo 7 dicembre, notificarono l'atto a mani dell'interessata; - che, il 7 novembre 7027 (quando ancora il decreto penale di condanna non le era stato notificato), la LA nominò un difensore di fiducia in persona dell'avv. Tito Di Pietro del foro di Teramo;
- che, in data 22 novembre 2022, l'avv. Di Pietro, nella qualità di difensore di fiducia dell'imputata, propose opposizione ai decreto penale di condanna chiedendo che il procedimento fosse «definito mediante giudizio ordinario»; - che il 14 dicembre 2022 (sette giorni dopo aver ricevuto la notifica del decreto penale di condanna), per mezzo del nuovo difensore di fiducia, avv. LA RI (nominato il 6 dicembre 2022) al quale aveva conferito 5 procura speciale per «proporre ogni tipo di impugnazione» ed anche per «chiedere l'ammissione alla prova», l'imputata propose opposizione al decreto penale di condanna contestualmente chiedendo la sospensione del procedimento con messa alla prova. All'istanza era allegata la richiesta di elaborazione del programma avanzata all'UEPE. s. Da quanto esposto emerge che entrambi gli atti di opposizione furono proposti da difensori di fiducia, ma solo il secondo fu proposto dopo che l'imputata aveva ricevuto la notifica del decreto penale di condanna. Solo in questo caso, dunque, si può affermare con certezza che l'imputata fosse edotta della imputazione elevata a suo carico. A ciò deve aggiungersi che solo il secondo difensore era munito di procura speciale per proporre impugnazione ed era quindi legittimato ad esprimere la volontà dell'imputata. Muovendo da queste considerazioni in punto di fatto si deve ritenere che il potere di impugnazione non sia stato esaurito dalla prima opposizione proposta dal difensore di fiducia avv. Di Pietro. Si deve rilevare, allora, che la richiesta di sospensione del procedimento per ammissione alla prova è stata ritualmente proposta entro i quindici giorni dalla notifica all'imputata del decreto penale. Sotto diverso profilo, si deve osservare che, quando fu presentato il secondo atto di opposizione, il decreto di giudizio immediato non era ancora stato emesso, sicché il giudice avrebbe potuto agevolmente soddisfare l'esigenza di ridurre ad unità le due impugnazioni di contenuto diverso e, se lo avesse ritenuto necessario, avrebbe potuto anche verificare la volontarietà della richiesta di niPCGA AllA prova come previsto dall'art. 464 quater, comma 2, cod. proc. pen. 6. Per quanto esposto il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo per l'ulteriore corso. P.Q.114. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Gip presso il Tribunale di Teramo per l'ulteriore ccrso. Così deciso il 22 giugno 2023 Ti Consig!ire estensore Presflente
lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 31240 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 22/06/2023 RITENUTO IN FATI-0 TI Giudice per IP indagini preliminari nel Tribunale di Teramo, con provvedimento del 21 dicembre 2022, ha dichiarato «non luogo a provvedere» sull'opposizione al decreto penale di condanna n. 195/2022 con la quale MA EL LA aveva chiesto la sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi dell'art. 168 bis cod. per". Il Gip ha osservato che l'imputata aveva già proposto opposizione al medesimo decreto penale di condanna chiedendo «il giudizio ordinario» e ha ritenuto che quell'atte, depositato presso l'ufficio G.i.p. il 22 novembre 2022, dovesse prevalere sulla manifestazione di volontà del 14 dicembre 2022, intesa ad ottenere la sospensione del procedimento con messa alla prova. 2. Per mezzo del difensore munito di procura speciale, l'imputata ha proposto ricorso contro il provvedimento del G.i.p. deducendo violazione di legge e illogicità della motivazione. La difesa espone: che il decreto penale di condanna ri. 195/2022 del 10 ottobre 2022 è stato notificato all'imputata ill 7 dicembre 2022; che il primo atto di opposizione, proposto nei quindici giorni dalla notifica del decreto al difensore d'ufficio, non conteneva richieste di riti alternativi;
che, in data 14 dicembre 7022, per mezzo del difensore di fiducia, munito di procura speciale, l'imputata ha nuovamente proposto opposizione chiedendo la sospensione del procedimento con messa alla prova;
che, poiché il termine per proporre opposizione non era ancora decorso e il decreto di giudizio immediato non era ancora stato emesso, la seconda opposizione contenente la richiesta di ammissione alla prcva avrebbe dovuto essere presa in considerazione. 3. TI Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte osservando che l'opposizione a decreto penale con richiesta di messa alla prova è stata proposta nei termini dal difensore di fiducia nominato dalla ricorrente, che si è, in tal modo, tempestivamente avvalsa di tale facoltà o integrando o revocando implicitamente le prr3reriante mera opposizione. Di conseguenza, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. 4. Con memoria depositata il 21 giugno 2023, la difesa ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 2 1)6 CONSIDERATO IN DIRITTO i Col provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo ha dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta di messa alla prova avanzata da MA EL LA nell'atto di opposizione al decreto penale di condanna n.195/2022 proposto il 14 dicembre 2022. Tale decisione (I. stata assunta perché un precedente atto di opposizione non conteneva tale richiesta. La scarna motivazione del provvedimento impugnato induce a ritenere che, secondo il G.i.p., l'opposizione a decreto penale di condanna, una volta proposta, non possa essere reiterata e integrata neppure se il termine per proporla non ( 1 ancora decorso. Il diritto di proporre opposizione - che il destinatario di un decreto penale di condanna può esercitare «personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato» - si esaurirebbe, dunque, cori la presentazione ripwnppnsi7ione. In Altri termini, i! G.i.p. di RA sembra aver ritenuto che, CP una opposizione è stata ritualmente presentata, quel diritto è "consumato", non può essere ulteriormente esercitato e non può neppure essere integrato chiedendo riti alternativi, facoltà dalla quale si sarebbe decaduti formulando la prima opposizione non contente tale richiesta. Il provvedimento impugnato termina con la frase: «seguirà decreto di giudizio immediato». Se ne desume che, quando quel provvedimento è stato pronunciato, il decreto di cui all'art. 464 cod. proc. pen. non era ancora stato emesso. 2. Come noto, con la sentenza n. 317 del 2019, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 175, comma 2, cod. proc. per. «nella parte in cui non consente la restituzione dell'imputato, che non abbia avuto effettiva conoscenza procedimento n del provvedimento, nel termine per proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale, nel concorso delle ulteriori condizioni indicate dalla legge, quando analoga impugnazione sia stata proposta in precedenza dal difensore dello stesso imputato». Con questa pronuncia il Giudice delle leggi ha ridimensionato il principio - di creazione giurisprudenziale (Sez. U. n. 6026 del 7/2/2008, Huzuneanu, Rv. 238472) - dell'unicità del diritto all'impugnazione sostenendo che questo principio non può avere conseguenze limitative sul versante del diritto dell'imputato a proporre impugnazione, apprezzato quale espressione del diritto di difesa. Ponendosi in risoluto contrasto con la citata giurisprudenza delle Sezioni Unite, la Corte costituzionale ha indicato come rimedio agli effetti negativi del superamento del principio di unicità dell'impugnazione, in termini di possibili contrasti di giudicati o disfunzionali duplicazioni di procedimenti, la necessità di razionalizzare e rnnrci mare il diritto 3 all'impugnazione dell'imputato e quello del difensore evidenziando che si tratta di diritti concorrenti e autonomi. Nell'uniformarsi a queste indicazioni;
con riferimento alla impugnazione delle sentenze emesse all'esito di un processo celebrato in contumacia, la giurisprudenza di legittimità ha affermato: che la notificazione dell'estratto contumaciale ha lo scopo di informare l'imputato dell'esistenza di una sentenza emessa in contumacia, affinché egil possa conoscerla ed esercitare i! proprio autonomo diritto di impugnazione;
che tale diritto non si esaurisce con la presentazione dell'impugnazione da parte del difensore, e 1:uttavia «qualora la situazione processuale fornisca in concreto la dimostrazione che l'imputato abbia avuto conoscenza dell'esistenza del provvedimento impugnabile, conferendo specifico incarico ad un nuovo difensore di fiducia successivamente alla notifica di un atto (nella specie, la citazione in appello) che necessariamente presuppone l'esistenza di una sentenza di condanna di primo grado, ben può ritenersi che in tal modo egli abbia esercitato il proprio diritto di impugnazione, non essendo ancora decorso il relativo termine a causa della mancata notificazione dell'estratto contumaciale» (Sez. 2, n. 3792 del 11/09/2019, dep. 2020, Caruso, Rv. 277968; Sez. F. n. 41158 del 25/08/2015, E., Rv. 264884; Sez. 5, Sentenza n. 41066 del 11/07/2014, Chiavacci, Rv, 2607751, TI principio di unicità del diritto all'impugnazione è stato dunque declinato nel senso che la presentazione della stessa da parte di uno dei soggetti legittimati a proporla consuma il diritto soltanto quando, pur non avendo ricevuto la notifica dell'estratto contumaciale, l'imputato abbia avuto conoscenza dell'esistenza di un provvedimento impugnabile. Il tema è stato affrontato anche con riferimento alle impugnazioni in materia di libertà personale e si è affermato che «il tribunale della libertà non può dichiarare l'inammissibilità dell'istanza di riesame proposta personalmente dall'indagato solo perché ci icreggiva a quella già depositata dal suo difensore» non soltanto «in ragione del disposto di cui all'art. 309 cod. proc. pen., che conferisce ad entrambi la facoltà di adire il tribunale della libertà, prevedendo una differenziata decorrenza dei termini per impugnare», ma anche per il «tendenziale superamento del principio di unicità dell'impugnazione» sancito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 317 del 2009 (Sez. 5, n. 20539 del 22/01/2019, Giacoppo, Rv. 275553). A questo proposito si è affermato (paT 5 della motivazione della sentenza n. 20539/2019) che «l'ordinamento processuale deve trovare [...] a! proprio interno i rimedi idonei ed adeguati A far sì che vi sia, per canto possibile, una reductio ad unitatem» dell'impugnazione proposta dal difensore dell'imputato e della autonoma impugnazione proposta dall'imputato stesso, il quale mantiene questo diritto anche se il suo difensore lo ha esercitato. 3. È opinione del Collegio che principi analoghi possano trovare applicazione nella vicenda oggetto del presente ricorso. A questo proposito si deve ricordare: - che, ai sensi dell'art. 461, comma 1, cod. proc. pen., l'opposizione a decreto penale di condanna può essere proposta dall'imputato, «personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato» nel termine di quindici giorni dalla notificazione de! decreto;
- che, per giurisprudenza costante, poiché prevede la legittimazione del difensore "eventualmente nominato" a proporre l'opposizione al decreto penale, l'art. 461 «deve essere interpretato nel senso che la legittimazione compete anche al difensore nominato d'ufficio» (Sez. 4, n. 7693 nel 06/12/2017, dep. 2018, Zaccagnini, Rv. 272530; Sez. 4, n. 4716 del 25/10/2000, Kusi Kwabena, Rv. 219414; Sez. 4, n. 18352 del 15/03/2007, Minato, Rv. 236629); - che, per gli stessi motivi, «il difensore di fiducia dell'imputato, anche se sprovvisto di procura speciale, è legittimato a proporre oppoi7ione ai decreto penale di condanna» (Sez. 1, n. 41100 del 24/09/2012, De Rosa, Rv. 253623; Sez. 3, n. 43818 del 12/03/2015, Arango, Rv. 264964). 4, Dall'esame degli atti - necessario e possibile in ragione del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) - emerge: - che il decreto penale di condanna n. 195/2022 emesso dal G.i.p. del Tribunale di Teramo il 10 ottobre 2022, fu notificato al difensore d'ufficio dell'imputata (nominato in persona dell'avv. Leonardo Schiavone) il 28 ottobre 2022 e, in pari data, fu inviato all'UNEP di Teramo per la notifica all'imputata, la quale aveva dichiarato domicilio a Martinsicuro in via del Mare n. 8. - che la notifica a mezzo posta non andò a buon fine perché l'atto non fu ritirato;
- che, in data 25 novembre 2022, furono incaricati della notifica i Carabinieri della stazione di Martinsicuro i quali, il successivo 7 dicembre, notificarono l'atto a mani dell'interessata; - che, il 7 novembre 7027 (quando ancora il decreto penale di condanna non le era stato notificato), la LA nominò un difensore di fiducia in persona dell'avv. Tito Di Pietro del foro di Teramo;
- che, in data 22 novembre 2022, l'avv. Di Pietro, nella qualità di difensore di fiducia dell'imputata, propose opposizione ai decreto penale di condanna chiedendo che il procedimento fosse «definito mediante giudizio ordinario»; - che il 14 dicembre 2022 (sette giorni dopo aver ricevuto la notifica del decreto penale di condanna), per mezzo del nuovo difensore di fiducia, avv. LA RI (nominato il 6 dicembre 2022) al quale aveva conferito 5 procura speciale per «proporre ogni tipo di impugnazione» ed anche per «chiedere l'ammissione alla prova», l'imputata propose opposizione al decreto penale di condanna contestualmente chiedendo la sospensione del procedimento con messa alla prova. All'istanza era allegata la richiesta di elaborazione del programma avanzata all'UEPE. s. Da quanto esposto emerge che entrambi gli atti di opposizione furono proposti da difensori di fiducia, ma solo il secondo fu proposto dopo che l'imputata aveva ricevuto la notifica del decreto penale di condanna. Solo in questo caso, dunque, si può affermare con certezza che l'imputata fosse edotta della imputazione elevata a suo carico. A ciò deve aggiungersi che solo il secondo difensore era munito di procura speciale per proporre impugnazione ed era quindi legittimato ad esprimere la volontà dell'imputata. Muovendo da queste considerazioni in punto di fatto si deve ritenere che il potere di impugnazione non sia stato esaurito dalla prima opposizione proposta dal difensore di fiducia avv. Di Pietro. Si deve rilevare, allora, che la richiesta di sospensione del procedimento per ammissione alla prova è stata ritualmente proposta entro i quindici giorni dalla notifica all'imputata del decreto penale. Sotto diverso profilo, si deve osservare che, quando fu presentato il secondo atto di opposizione, il decreto di giudizio immediato non era ancora stato emesso, sicché il giudice avrebbe potuto agevolmente soddisfare l'esigenza di ridurre ad unità le due impugnazioni di contenuto diverso e, se lo avesse ritenuto necessario, avrebbe potuto anche verificare la volontarietà della richiesta di niPCGA AllA prova come previsto dall'art. 464 quater, comma 2, cod. proc. pen. 6. Per quanto esposto il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo per l'ulteriore corso. P.Q.114. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Gip presso il Tribunale di Teramo per l'ulteriore ccrso. Così deciso il 22 giugno 2023 Ti Consig!ire estensore Presflente