Sentenza 11 settembre 2019
Massime • 1
La notificazione dell'estratto contumaciale ha lo scopo di informare l'imputato dell'esistenza di una sentenza emessa in sua contumacia, affinché egli possa conoscerla ed esercitare il proprio autonomo diritto di impugnazione, che non si esaurisce con la presentazione dell'impugnazione da parte del difensore; tuttavia, qualora la situazione processuale fornisca in concreto la dimostrazione che l'imputato abbia avuto conoscenza dell'esistenza del provvedimento impugnabile, conferendo specifico incarico ad un nuovo difensore di fiducia successivamente alla notifica di un atto (nella specie, la citazione in appello) che necessariamente presuppone l'esistenza di una sentenza di condanna di primo grado, ben può ritenersi che in tal modo egli abbia esercitato il proprio diritto di impugnazione, non essendo ancora decorso il relativo termine a causa della mancata notificazione dell'estratto contumaciale.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/09/2019, n. 3792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3792 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2019 |
Testo completo
03792-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: MIRELLA CERVADORO - Presidente - Sent. n. sez. 2034/2019 UP 11/09/2019 MARIA DANIELA BORSELLINO R.G.N. 36300/2018 STEFANO FILIPPINI Relatore- FABIO DI SA SA RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RU AN PE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/11/2017 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIO MARIA STEFANO PINELLI che ha concluso chiedendo l'inammissibilita'. CONSIDERATO IN FATTO 1. La CORTE di APPELLO di ROMA, con sentenza in data 8/11/2017, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ROMA, in data 7/5/2015, nei confronti di RU AN PE in relazione ai reati di cui agli artt. 56-628 (capo A), 582 (capo B) e 337 (capo C) cod.pen., tutti commessi in data 14.7.2010. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge per essere stata omessa la notifica all'imputato dell'estratto contumaciale relativo alla sentenza di primo grado. violazione di legge per essere la condanna fondata esclusivamente sulle dichiarazioni contenute nella querela presentata dalla persona offesa, soggetto che per libera scelta si è poi sempre sottratta all'esame dell'imputato o del suo difensore. RITENUTO IN DIRITTO Il ricorso è infondato ma la proposizione di valida impugnazione ha determinato il decorso del termine di prescrizione per alcune delle fattispecie ascritte.
1. Giova premettere che, sebbene nessuna delle doglianze ora proposte risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, la possibile inclusione nel novero di quelle di cui all'art. 609 comma 2 cod.proc.pen. ne impone l'analitica disamina.
1.1. Ciò posto, si rappresenta che, in relazione al primo motivo di ricorso, il Collegio ha proceduto alla diretta disamina degli atti processuali rilevando che l'imputato, in primo grado, ebbe a nominare un primo difensore di fiducia nella persona dell'avv. Carlo Renda, presso il cui studio eleggeva anche domicilio. E' poi intervenuta rinuncia al mandato da parte dell'avv. Renda, non accompagnata da revoca o diversa elezione di domicilio da parte dell'imputato; sicchè quell'elezione di domicilio deve ritenersi essere sopravvissuta. Invero, secondo condivisa giurisprudenza (Sez. 3, n. 3568 del 17/9/2018, Rv. 274824), è consentita la notificazione di atti (anche a mezzo fax o a mezzo pec) al difensore domiciliatario dell'imputato, che abbia rinunciato al mandato, nel caso in cui non sia intervenuta una modifica della domiciliazione, in quanto la nomina del difensore, l'elezione di domicilio e le rispettive revoche hanno oggetto e finalità diverse (massime precedenti conformi: n. 22760 del 2007, Rv. 236789; n.. 31969 del 2015, Rv. 264234; n. 8116 del 2010, Rv. 246387; n. 5198 del 2000, Rv. 215252).
1.2. Quanto poi alla dimostrazione del completamento della procedura di notifica al Caruso dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado, occorre considerare che, per quanto è dato desumere dagli atti, non si rinviene prova certa al riguardo;
tuttavia, questa Corte ha già avuto modo di affermare che la sentenza emessa a seguito di giudizio svoltosi nei confronti di imputato rimasto contumace in primo grado, cui non sia stato notificato l'estratto contumaciale, è inutiliter data soltanto se l'irregolarità di detta notifica sia stata eccepita dal difensore e il giudice d'appello abbia omesso l'esame della sollevata eccezione (Sez. 2, n. 25778 del 5 giugno 2012, Menna, Rv. 253083), il che non risulta avvenuto nel caso di specie, come sopra accennato, ne' nel ricorso è prospettato altrimenti (nello stesso senso, Sez. 5, n. 44846 del 24/09/2013, Rv. 257134).
1.2.1. Ma vi è di più: nel caso di specie ricorre dimostrazione sufficiente a fondare una valida presunzione di effettiva conoscenza della sentenza di primo grado da parte dello stesso imputato (e dunque del concreto esercizio del diritto di impugnazione da parte del Caruso personalmente -v. Corte Cost. n. 317 del 2009-). Invero, alla prima udienza di appello il collegio del gravame ebbe a disporre la rinnovazione della notifica del decreto di citazione in appello, nei confronti del Caruso, presso il domicilio eletto (e cioè presso lo studio dell'avv. Renda); all'esito di tale incombente, ritualmente effettuato, è poi intervenuta la nomina, da parte dell'imputato, di un nuovo difensore di fiducia, l'avv. Massimiliano Giacchini, che ha partecipato al giudizio di appello, esercitando dunque a pieno, nella maniera ritenuta opportuna, i poteri difensivi (tra i quali ben poteva includersi, oltre a quello di presentare motivi nuovi ex art. 585 cod.proc.pen., anche quello di proporre l'impugnazione per conto dell'imputato che non aveva ricevuto la notifica dell'estratto contumaciale;
poteri tuttavia che, in concreto, non risultano esercitati). Possono dunque trovare applicazione i condivisi insegnamenti (si veda, nel senso adottato, Sez. 5, n. 11651 del 23/01/2012, Rv. 252957) secondo i quali la notificazione dell'estratto contumaciale ha lo scopo di informare l'imputato 2 R dell'esistenza di una sentenza emessa in sua contumacia, affinché possa acquisirne completa conoscenza per esercitare il proprio autonomo diritto di impugnazione, che non può ritenersi esaurito con la semplice presentazione dell'impugnazione da parte del difensore (come, nella fattispecie, è stato per l'appello proposto dall'avv. d'ufficio Francesco Romeo); tuttavia, qualora la situazione processuale fornisca in concreto la dimostrazione che l'imputato abbia avuto conoscenza dell'esistenza del provvedimento impugnabile, conferendo specifico incarico difensivo ad un nuovo difensore di fiducia successivamente alla notifica di un atto (nella specie, la citazione in appello) che necessariamente presuppone l'esistenza di una sentenza di condanna di primo grado, ben può ritenersi che in tal modo l'imputato abbia esercitato il proprio diritto di impugnazione (non essendo ancora decorso il relativo termine per la mancata notificazione dell'estratto contumaciale). E ciò è quanto emerge essere accaduto nella fattispecie.
2. Inammissibile è il secondo motivo. La pretesa nullità relativa, che solo ora viene eccepita, si sarebbe eventualmente verificata nel corso della fase istruttoria del primo grado, alla presenza del difensore che nulla ha eccepito in merito (artt. 181 e 182 cod. proc.pen.); evento a cui consegue la non deducibilità della nullità; per giunta, risulta altresì dagli atti che il difensore abbia consentito all'acquisizione della denuncia sporta dalla persona offesa, dando corso all'accettazione degli effetti dell'atto.
3. La proposizione di impugnazione ammissibile (quanto al primo motivo) ha comportato l'instaurazione di un valido giudizio di cassazione, con il conseguente utile decorrere dei termini di prescrizione che, quanto ai capi B e C, relativi a fatti consumatisi il 14.7.2010, sono ormai spirati, in assenza di adeguati periodi di sospensione dei termini medesimi.
3.1. Va dunque scorporata dalla pena complessivamente inflitta nel merito quella di cui ai capi prescritti, operazione agevole attesa l'analitica motivazione al riguardo presente nella sentenza di primo grado (cfr. relativa pag. 4).
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai capi B e C per essere gli stessi estinti per prescrizione e ridetermina la pena per il reato di rapina di cui al capo A in anni 1 e mesi 4 di reclusione ed € 300,00 di multa. Rigetta nel resto il ricorso. 3 Così deciso il 11/09/2019. Il Consigliere Estensore STEFANO FILIPPINI Il Presidente MIRELLA CERVADORO Mileval DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 29 GEN. 2020 IL DIRHICH ere ott.ssa Rosa Orza Musumeci O N E 4