Cass. pen., sez. II, sentenza 11/09/2019, n. 3792
CASS
Sentenza 11 settembre 2019

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La notificazione dell'estratto contumaciale ha lo scopo di informare l'imputato dell'esistenza di una sentenza emessa in sua contumacia, affinché egli possa conoscerla ed esercitare il proprio autonomo diritto di impugnazione, che non si esaurisce con la presentazione dell'impugnazione da parte del difensore; tuttavia, qualora la situazione processuale fornisca in concreto la dimostrazione che l'imputato abbia avuto conoscenza dell'esistenza del provvedimento impugnabile, conferendo specifico incarico ad un nuovo difensore di fiducia successivamente alla notifica di un atto (nella specie, la citazione in appello) che necessariamente presuppone l'esistenza di una sentenza di condanna di primo grado, ben può ritenersi che in tal modo egli abbia esercitato il proprio diritto di impugnazione, non essendo ancora decorso il relativo termine a causa della mancata notificazione dell'estratto contumaciale.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 11/09/2019, n. 3792
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3792
    Data del deposito : 11 settembre 2019

    Testo completo