Sentenza 15 marzo 2007
Massime • 1
Il difensore d'ufficio è legittimato a proporre l'opposizione al decreto penale di condanna, in quanto l'art. 460, comma terzo, cod. proc. pen., nel testo modificato dall'art. 20 L. 6 marzo 2001 n. 60, prevede la notifica decreto penale di condanna con relativo precetto al difensore d'ufficio, la cui "ratio" non può che essere quella di legittimare (anche) il difensore d'ufficio a proporre opposizione nell'interesse del proprio assistito, in conformità, del resto, alla disciplina generale delle impugnazioni ("genus" cui appartiene l'opposizione) dettata dall'art. 571, comma terzo, cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/03/2007, n. 18352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18352 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 15/03/2007
Dott. ZECCA Gaetatino - Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 474
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 35318/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN NI, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza pronunciata in data 11 maggio 2006 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Venezia;
sentita la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
lette oppure sentite le conclusioni presentate dal Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. FRATICELLI Mario, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Venezia dichiarava inammissibile, a norma dell'articolo 461 c.p.p., comma 4, l'opposizione al decreto penale di condanna emesso nei confronti di NI IN perché proposta da persona non legittimata, segnatamente dal difensore di ufficio dell'imputato non "appositamente incaricato dall'imputato con procura speciale rilasciata prima o contestualmente all'opposizione".
2. Avverso l'anzidetta ordinanza, ha proposto ricorso per Cassazione, a norma dell'articolo 461 c.p.p., comma 6, l'imputato, denunciando l'erronea applicazione dei commi 1 e 4 dell'articolo anzidetto ed affermando che il difensore d'ufficio designato all'imputato è comunque legittimato a proporre opposizione contro il decreto di condanna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è fondato.
3.1. Sulla questione sollevata dal ricorrente si registrano, nella giurisprudenza di questa Corte, decisioni di segno opposto. In alcune pronunce si è affermato che l'opposizione al decreto penale non può essere proposta dal difensore designato d'ufficio. La legittimazione spetterebbe, dunque, soltanto all'imputato ed al difensore nominato di fiducia (v. in particolare Cass. 4^, 7 luglio 2003, Gradi, RV 227307, secondo cui la previsione di cui all'articolo 461 c.p.p., comma 1 - stabilendo espressamente che l'imputato può
proporre opposizione "personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato" - circoscrive l'area dei soggetti legittimati a proporre l'opposizione al difensore di fiducia escludendo, a tal fine, la legittimazione del difensore d'ufficio), sia quello "eventualmente nominato" prima dell'emissione del decreto e, in quanto tale, titolare della pienezza delle facoltà difensive, sia quello appositamente designato per esperire l'opposizione (cfr. Cass. 3^, 27 gennaio 1994, Forest;
Cass. 5^, 4 luglio 1994, Ciaramella, RV 199210; Cass. 3^, 12 novembre 1993, Tramontina). In altre decisioni sì è, per contro, affermato che l'articolo 461 c.p.p., comma 1, nel prevedere la legittimazione del difensore
"eventualmente nominato" a proporre l'opposizione al decreto penale, fa riferimento anche al difensore "nominato" d'ufficio (così da ultimo Cass. 5^, 24 gennaio 2005, p.m. in c. Singh, RV 230885, secondo cui "nè la lettera della legge, che fa riferimento al difensore indistintamente senza precisare l'origine della nomina, ne' ragioni di ordine logico o di diversa natura consentono di pervenire ad un interpretazione atta a limitare la portata della proposizione ... ai casi in cui sia stato nominato un difensore d'ufficio";
conforme Cass. 4^, 25 ottobre 2000, Kusi Kwabena, RV 219414), anche perché "un'ipotetica limitazione" al solo difensore di fiducia "comporterebbe una limitazione del diritto di difesa e una disparità di trattamento prive di qualsiasi giustificazione e quindi censurabili anche sotto il profilo della legittimità costituzionale" (si aggiunge, altresì, che l'assetto normativo contenuto negli artt. da 96 a 108 c.p.p., "non prevede alcuna differenza tra i diritti e le facoltà attribuiti al difensore di fiducia e a quello d'ufficio") .
3.2. Analogo contrasto si intravede anche nella dottrina che ha avuto modo di occuparsi della questione, contrapponendosi voci che non operano alcuna distinzione tra difensore di fiducia e difensore d'ufficio ad altre che, invece, escludono che il potere de quo possa competere al difensore eventualmente designato d'ufficio; il tenore letterale della norma dissiperebbe ogni dubbio e la conclusione dovrebbe ritenersi corretta perché la dichiarazione di opposizione, comportando anche l'esercizio di una scelta (eminentemente personale) in ordine ai vari riti alternativi al giudizio immediato, è atto che non può essere esercitato se non dall'interessato, direttamente o per il tramite del legale appositamente officiato.
3.3. Ritiene il Collegio che quest'ultima opzione interpretativa non possa essere condivisa.
Va detto, anzi tutto, che la lettera delle disposizioni interessate non aiuta affatto a dissipare ogni dubbio.
Se è vero, infatti, che l'art. 461 c.p.p., comma 1, attribuisce la legittimazione a proporre opposizione, oltre che all'imputato "personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato", è altrettanto vero che l'art. 460 c.p.p., comma 3, affermando che "copia del decreto è (...) notificata (...) al condannato, al difensore d'ufficio o al difensore di fiducia eventualmente nominato", mostra di utilizzare una locuzione (difensore di fiducia eventualmente nominato) diversa da quella (difensore eventualmente nominato) contemplata dall'articolo 461 c.p.p., comma 1, la cui genericità ben si concilia con una possibile riferibilità sia al difensore di fiducia che a quello d'ufficio (alla cui designazione non sono estranee, nel linguaggio legislativo, la parola "nomina" ed i suoi derivati).
L'ambiguità del dato letterale, sul quale si avrà modo di tornare, impone di sviluppare alcune considerazioni su natura ed effetti del decreto di condanna e della relativa opposizione.
3.4. La ratio dell'opposizione, contropartita alla mancanza ante decreto (pronunciato inaudita altera parte) di ogni possibilità di difesa dell'imputato, è quella di garantire l'inviolabilità del principio del contraddittorio nella formazione della prova (derogabile soltanto se vi è il consenso dell'imputato). Essa impone valutazioni tecniche ed esige, pertanto, che l'imputato abbia assistenza tecnica.
E, non a caso, ma allo scopo di assicurare idonee garanzie di difesa, la disciplina del procedimento per decreto è mutata rispetto alle regole del vecchio codice di rito, in base alle quali l'interessato agiva "personalmente o a mezzo di procuratore speciale" (non occorre più, dunque, che il difensore sia munito di procura speciale: cfr. Cass. 3^, 27 gennaio 1994, Forest;
Cass. 3^, 20 aprile 1994, Grì, RV 199003). È, dunque, indispensabile che il difensore assista l'imputato (privo dello strumentario tecnico necessario) sia per illustrargli i non pochi vantaggi derivanti dall'acquiescenza al decreto (la riduzione della pena fino alla metà del minimo edittale;
l'esonero dall'obbligo di pagare le spese processuali;
l'inapplicabilità delle pene accessorie, ecc.), sia per delineargli la gamma delle possibilità offerte dall'opposizione. Sotto quest'ultimo profilo, l'opposizione può accompagnarsi con la scelta tra più riti speciali e la previsione della richiesta c.d. condizionata di giudizio abbreviato ha accentuato la necessità di una difesa tecnica (v. sul tema Corte Cost. 16 aprile 2002, n. 120). Si consideri, inoltre, che ove l'interessato manifesti la sola volontà di opporsi, il decreto di condanna è posto nel nulla (svolge in tal caso la mera funzione di informazione dei motivi d'accusa) ed opera la presunzione che l'opposizione stessa sia comunque stata proposta al fine di instaurare il giudizio, il cui svolgimento comporta il rischio di subire una condanna ad una pena diversa e più grave, come previsto dall'art. 464 c.p.p., comma 4. L'interessato può, dunque, riuscire ad effettuare una scelta consapevole soltanto qualora possa contare su una difesa tecnica in grado di valutare le sue esigenze e di suggerirgli il percorso più conveniente.
3.5. In questa fase, l'assistenza del difensore esprime la garanzia dell'indisponibilità del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento.
Qualora, pertanto, non fosse consentito al difensore d'ufficio di proporre opposizione nell'interesse dell'imputato, si assisterebbe ad una violazione dell'art. 24 Cost., comma 2, segnatamente di quel particolare aspetto del diritto di difesa rappresentato dal diritto di proporre opposizione contro il decreto di condanna. L'interpretazione proposta dalle opposte pronunce, secondo le quali il nostro sistema processuale non sembrerebbe prevedere che il difensore, "eventualmente" designato d'ufficio ai sensi dell'articolo 97 c.p.p., possa proporre opposizione, come invece espressamente previsto per il difensore nominato di fiducia, determina la violazione non soltanto del diritto di difesa, ma anche del principio di uguaglianza, dal momento che non si rinvengono ragioni di ordine sistematico o logico che siano in grado di giustificare l'esclusione del difensore d'ufficio dall'esercizio del diritto di opposizione.
3.6. Si può ora tornare, per concludere, al dato letterale, soprattutto per ricordare che la ratio della modifica che la L. 6 marzo 2001, n. 60, art. 20, ha apportato all'articolo 460 c.p.p.,
inserendo nel comma 3 il dovere di notificazione del decreto penale di condanna con relativo precetto al difensore d'ufficio, non può che essere quella (essendo il legislatore ben consapevole delle difficoltà tecniche) di legittimare il difensore d'ufficio a proporre opposizione nell'interesse del proprio assistito, in conformità, del resto, alla disciplina generale delle impugnazioni (genus cui appartiene l'opposizione) dettata dall'art. 571 c.p.p., comma 3. È, pertanto, fondato ritenere che l'articolo 461 c.p.p. attribuisca la legittimazione a proporre opposizione al difensore nominato d'ufficio; ne' la lettera della legge, che fa riferimento al difensore, indistintamente, senza precisare l'origine della nomina, nè ragioni di ordine logico o di diversa natura giustificano una diversa interpretazione.
La stessa disciplina contenuta nel Titolo 7^ del Codice di Procedura Penale (artt. 96 e 108 c.p.p.) non legittima alcuna differenza fra i diritti e le facoltà attribuiti al difensore di fiducia e quelli attribuiti al difensore di ufficio.
Una limitazione fra i due mandati comporterebbe, del resto, una limitazione del diritto di difesa ed una disparità di trattamento, entrambe prive di qualsiasi ratio giustificativa.
4. In conclusione l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per l'ulteriore corso al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Venezia.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata ordinanza con rinvio al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Venezia.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2007