Sentenza 11 luglio 2014
Massime • 1
L'impugnazione proposta dal difensore prima del decorso del termine per l'imputato, non maturato a causa della mancata notificazione dell'estratto contumaciale, determina la consumazione dell'autonomo diritto di impugnazione di quest'ultimo, nonostante l'irrituale notificazione, qualora la situazione processuale fornisca la dimostrazione che l'imputato ha avuto conoscenza dell'esistenza del provvedimento da impugnare, e risulti inoltre il conferimento da parte dello stesso di specifico incarico al proprio difensore di esercitare anche in sua vece il diritto di impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/07/2014, n. 41066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41066 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Presidente - del 11/07/2014
Dott. BRUNO PA Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - N. 2394
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - N. 44295/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AC EO N. IL 26/12/1965;
avverso la sentenza n. 3523/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del 15/05/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/07/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI MARIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SPINACI Sante, che ha concluso per l'inammissibilità.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione, HI DO, avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova, in data 15 maggio 2013, con la quale è stata confermata quella di primo grado, di condanna in ordine al reato di false generalità (art. 495 c.p.) commesso il 13 marzo 2009.
L'imputato è stato ritenuto responsabile di avere dichiarato, agli agenti della Sezione di Polizia stradale di Lucca che redigevano il verbale di contestazione di infrazione al Codice della strada, che il proprio nome era quello di PA anziché quello di DO. Deduce il difensore
1) la violazione dell'art. 150 c.p.p., in relazione alla necessità che la notifica dell'avviso di deposito della sentenza di appello avvenga assieme a quella dell'estratto contumaciale. Era stata consegnata, all'imputato, la copia informe della sentenza di secondo grado, senza gli elementi formali previsti dall'art. 546 c.p.p. e, soprattutto, senza la comunicazione dell'avviso di deposito.
La notificazione, inoltre, è stata effettuata via fax allo studio del difensore, pur essendo diretta all'imputato contumace, al quale spettava invece una notifica cartolare.
Ne discendeva la mai avvenuta decorrenza del termine per impugnare;
2) la nullità della citazione a giudizio per il processo di primo grado.
Per l'udienza del 22 settembre 2011, l'imputato aveva ricevuto notifica della citazione a giudizio presso il difensore d'ufficio mentre, in precedenza, era stata accertata l'irreperibilità dell'imputato presso il domicilio dichiarato. D'altra parte l'estratto della sentenza di appello è stato notificato all'imputato nel luogo della sua attuale dimora in San Casciano Val di Pesa. Non era stato nemmeno rispettato il termine libero di 60 giorni;
3) la violazione di legge con riferimento al giudizio di responsabilità.
Non risulta che l'imputato fosse consapevole della propria dichiarazione era destinata a confluire in un atto pubblico;
4) l'eccessività della pena dovuta anche al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche;
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il primo motivo è da respingere.
La vicenda processuale segnalata dall'impugnante trova , in linea di principio, e in primo luogo, soluzione nel principio condiviso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la notificazione dell'estratto contumaciale ha lo scopo di informare l'imputato dell'esistenza di una sentenza emessa in sua contumacia, affinché possa acquisirne completa conoscenza per esercitare il proprio autonomo diritto di impugnazione, che non si esaurisce con la semplice presentazione dell'impugnazione da parte del difensore. Qualora, tuttavia, la situazione processuale fornisca in concreto la dimostrazione che l'imputato abbia avuto conoscenza dell'esistenza del provvedimento impugnabile, sussista il conferimento di specifico incarico al proprio difensore di esercitare anche in sua vece il diritto di impugnazione e questi eserciti, pertanto, regolarmente, il proprio diritto di impugnazione, non essendo ancora decorso il relativo termine per la mancata notificazione dell'estratto contumaciale, l'appello del difensore determina la consumazione dell'autonomo diritto di impugnazione dell'imputato, il quale non può dolersi delle modalità con cui sia stata completata la notificazione dell'estratto contumaciale (Sez. 5^, Sentenza n. 11651 del 23/01/2012 Ud, (dep. 27/03/2012 ) Rv. 252957). Nella specie, vi è stato conferimento di incarico defensionale di fiducia e, in più, a dolersi della pretesa difettosa notifica all'imputato, è stato il difensore - il quale ha, dal canto suo, proposto regolare impugnazione- e non l'imputato; evenienza che pone anche un più che concreto dubbio sulla legittimazione alla proposizione della questione, nei termini nei quali è avvenuta. Non osta al principio ricordato neppure il fatto che la Corte costituzionale, con sentenza n. 317 del 2009, abbia dichiarato illegittima la lettura dell'art. 175 c.p.p., comma 2, nella parte in cui non consentiva la restituzione dell'imputato, che non avesse avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, nel termine per proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale, nel concorso delle ulteriori condizioni indicate dalla legge, quando analoga impugnazione fosse stata proposta in precedenza dal difensore dello stesso imputato, Si tratta infatti di sentenza che- oltre a concernere comunque un istituto non evocato dal ricorrente- ha riguardato la disamina della ampiezza del diritto di difesa e di impugnazione del contumace inconsapevole, nonché del diritto di questi a fruire di una misura ripristinatoria che, per avere effettività, non può essere ritenuta "consumata" dall'atto di un soggetto, il difensore (normalmente nominato d'ufficio, in tali casi, stante l'assenza e l'irreperibilità dell'imputato), che - diversamente dall'avv. Rocchi- non abbia ricevuto un mandato ad hoc e che agisca esclusivamente di propria iniziativa.
In tal senso v. anche Sez. 6^, Sentenza n. 5332 del 21/01/2011 Cc. dep. 11/02/2011) Rv. 249466; Sez. 2^, Sentenza n. 43436 del 27/06/2013 Cc. (dep. 24/10/2013) Rv. 256727. D'altra parte, dalla verifica del fatto processuale denunciato, che pure compete alla Cassazione in presenza della denuncia di un error in procedendo, emerge che , al prevenuto, è stata notificata la copia integrale della sentenza contenente l'attestazione del relativo deposito.
Per quanto infine concerne la contestata notifica all'imputato mediante fax, inviato al difensore domiciliatario, vale il principio, affermato dalle Sezioni unite con sentenza n. 28451 del 28/04/2011 Cc. (dep. 19/07/2011) Rv. 250121, secondo cui la notificazione di un atto all'imputato o ad altra parte privata, in ogni caso in cui possa o debba effettuarsi mediante consegna al difensore, può essere eseguita con telefax o altri mezzi idonei a norma dell'art. 148 c.p.p., comma 2 bis,. Il secondo motivo va ritenuto, invece, inammissibile. Esso costituisce la reiterazione della stessa doglianza già sottoposta al giudice dell'appello e da questi risolta in modo ineccepibile.
Essendo stato dichiarato un domicilio poi rivelatosi inidoneo, bene è stata notificata la citazione all'imputato, presso il difensore, ex art. 161 c.p.p., comma 4. Infine, quanto al residuo profilo del motivo di impugnazione in esame, non può non notarsi, col giudice dell'appello, che , nella specie, il termine per la comparizione, da rispettare - ed effettivamente rispettato - era quello di venti giorni, così come, va aggiunto, il mancato rispetto dei termini per la comparizione da luogo a nullità di ordine generale che si sana se non è
tempestivamente dedotta dall'interessato alla cui presenza essa si compie.
I restanti motivi di ricorso sono parimenti inammissibili perché versati in fatto e, cioè, articolati mediante considerazioni che la Corte di legittimità non è chiamata e non può apprezzare in via diretta. L'ultima censura appare - addirittura- anche formalmente rivolta alla Corte d'appello.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2014