Sentenza 24 settembre 2012
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Il difensore di fiducia dell'imputato, anche se sprovvisto di procura speciale, è legittimato a proporre opposizione al decreto penale di condanna.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/09/2012, n. 41100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41100 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 24/09/2012
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - N. 2488
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 44578/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE RO LE N. IL 08/04/1981;
avverso l'ordinanza n. 49305/2009 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del 08/09/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
lette le conclusioni del PG Dott. Russo Rosario Giovanni, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto dell'8 settembre 2011 il G.I.P. del Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta da DE RO LE avverso il decreto penale del 3 dicembre 2010, con il quale il G.I.P. di Napoli lo aveva condannato alla pena di Euro 4.000,00 di ammenda per il reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4. 2.Il G.I.P. di Napoli ha dichiarato inammissibile l'opposizione del DE RO in quanto proposta per il tramite di difensore privo di procura speciale per proporre opposizione ovvero per chiedere il giudizio abbreviato.
3. Avverso detto decreto DE RO LE propone ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore, che ha dedotto:
- violazione di legge in quanto il G.I.P. di Napoli aveva dichiarato inammissibile la sua opposizione pur non sussistendo uno dei casi d'inammissibilità dell'opposizione, di cui all'art. 461 c.p.p., comma 4;
- violazione di legge per non essere state riportate nel provvedimento impugnato le corrette generalità di esso ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. È fondato il primo motivo di ricorso proposto da DE RO LE.
Con esso il ricorrente lamenta che erroneamente il G.I.P. di Napoli ha dichiarato inammissibile la sua opposizione a decreto penale, siccome proposta da difensore privo di procura speciale.
2. La giurisprudenza di questa Corte ritiene invero che, alla stregua della regola generale contenuta nell'art. 99 c.p.p., al difensore competono tutte le facoltà ed i diritti che la legge riconosce all'imputato, a meno che non si tratti di diritti e facoltà riservati personalmente a quest'ultimo.
Le eccezioni a detta regola sono da ritenere pertanto tassative ed insuscettibili di interpretazione analogica, in quanto è il legislatore tenuto ad individuare ed indicare espressamente le facoltà ed i diritti riservati personalmente all'imputato ed in ordine ai quali alcun potere sostitutivo o di rappresentanza è consentito al difensore.
3.Ora, in tema di opposizione a decreto penale, l'art. 461 c.p.p., comma 1 non contiene alcuna indicazione che possa far pensare ad una riserva prevista dal legislatore in favore dell'imputato, si da escludere che il difensore non munito di procura speciale possa presentare la relativa istanza. Non è stata invero impiegata la formula usuale per tale tipo di riserva e cioè le parole "personalmente o a mezzo di procuratore speciale", essendo stata invece usata la diversa formula "personalmente od a mezzo di difensore", in tal modo facendosi chiaramente intendere che trattasi di facoltà non riservata esclusivamente all'imputato (cfr., in termini, Cass. Sez. 3 n. 49403 del 18/11/2009, Ramondino, Rv.245714).
4. Nella specie pertanto il difensore del ricorrente era legittimato a proporre almeno l'opposizione a decreto penale;
dal che consegue l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato, con rinvio degli atti al G.I.P. di Napoli per l'ulteriore corso.
5. È assorbito l'altro motivo di ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al G.I.P. del Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2012