Sentenza 25 ottobre 2000
Massime • 1
In tema di decreto penale, l'art. 461, comma 1, cod.proc.pen., che prevede la legittimazione del difensore "eventualmente nominato" a proporre l'opposizione al decreto penale, deve essere interpretato nel senso che la legittimazione compete anche al difensore nominato d'ufficio. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato l'ordinanza con la quale il Gip aveva dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione perché proposta da difensore d'ufficio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/10/2000, n. 4716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4716 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FATTORI PAOLO - Presidente - del 25/10/2000
1.Dott. DE GRAZIA BENITO ROMANO - Consigliere - SENTENZA
2.Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE - Consigliere - N. 4716/2000
3.Dott. LICARI CARLO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4.Dott. ROMIS VINCENZO - Consigliere - N. 044114/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) SI AB n. il 15/09/1957
avverso ORDINANZA del 03/11/1998 GIP PRETURA di REGGIO EMILIA sentita la relazione fatta dal Consigliere BRUSCO CARLO GIUSEPPE lette le conclusioni del P.G. Dott. V. GERACI che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. FATTO E DIRITTO:
SI AB ha proposto ricorso in cassazione avverso l'ordinanza 3 novembre 1998 con cui il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Reggio Emilia ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta contro il decreto penale 21 luglio 1998, emesso dal medesimo giudice nei suoi confronti, per il reato di cui all'art. 186 codice della strada. Erroneamente, secondo il ricorrente, sarebbe stata dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione, perché proposta dal difensore d'ufficio, non esistendo una tale limitazione nella normativa che disciplina questo mezzo di impugnazione. Il ricorso è fondato e il provvedimento impugnato deve essere annullato in conformità delle richieste del Procuratore generale. L'art. 461 comma lo del codice di rito prevede esplicitamente la legittimazione del difensore "eventualmente nominato" a proporre l'opposizione contro il decreto penale. Nè la lettera della legge (che fa riferimento al difensore indistintamente senza precisare l'origine della nomina) ne' ragioni di ordine logico o di diversa natura consentono di pervenire ad un interpretazione atta a limitare la portata della proposizione riportata ai casi in cui sia stato nominato un difensore d'ufficio. Si aggiunga che l'assetto normativo contenuto negli artt. da 86 a 108 del c.p.p. non prevede alcuna differenza tra i diritti e le facoltà attribuiti al difensore di fiducia e a quello d'ufficio. D'altro canto un'ipotetica limitazione di questo genere comporterebbe una limitazione del diritto di difesa e una disparità di trattamento prive di qualsiasi giustificazione e quindi censurabili anche sotto il profilo della legittimità costituzionale della norma.
Ne consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio, per il giudizio di opposizione, al Giudice che l'ha emessa.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, sezione 4^ penale, annulla l'impugnata ordinanza e rinvia per il giudizio al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Emilia. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 ottobre 2000. Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2000