Sentenza 15 febbraio 2006
Massime • 1
Nel concetto di "necessità" che, ai sensi dell'art. 638 cod. pen., esclude la configurabilità del delitto di danneggiamento o uccisione di animali altrui, è compreso non solo lo stato di necessità quale assunto dall'art. 54 cod. pen., ma anche ogni altra situazione che induca all'uccisione o al danneggiamento dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno giuridicamente apprezzabile alla persona propria o altrui o ai beni, quando tale danno l'agente ritenga altrimenti inevitabile. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha censurato la sentenza di merito che aveva escluso il requisito della necessità in un caso in cui l'agente era stato chiamato a rispondere del reato per aver ucciso due cani di grossa taglia i quali avevano ripetutamente aggredito un gregge di proprietà dello stesso agente ed erano riusciti a fuggire dopo che quest'ultimo, per evitare ulteriori aggressioni, li aveva catturati).
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costituzione di parte civile della Associazione animalista (per la quale era stata designata procuratrice speciale l'Avv. S.M.M. ) fosse stato effettuato dall'Avv. Francesco Magro, dichiaratosi sostituto processuale dell'altro difensore e che aveva partecipato a tutte le udienze, ivi compresa quella conclusiva in cui erano state rassegnate le conclusioni e depositata la nota spese, senza essere munito di delega. Con il secondo motivo la difesa lamenta erronea applicazione della legge penale relativamente all'art. 544 bis cod. pen. in riferimento all'art. 54 stesso codice, per avere la Corte territoriale escluso l'ipotesi dello stato di necessità prospettato con l'atto di impugnazione, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/02/2006, n. 8820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8820 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 15/02/2006
Dott. CONZATTI Alessandro - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARMENINI Secondo - Consigliere - N. 195
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI GI - Consigliere - N. 020575/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DD IO, N. IL 16/11/1941;
avverso SENTENZA del 28/11/2002 TRIBUNALE di CAGLIARI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAGANO FILIBERTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALATI GI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Il difensore di SA GI ricorre avverso la sentenza sopra indicata che ha accertato la responsabilità del prevenuto in ordine al delitto di cui all'art. 638 cod. pen. per avere senza necessità ucciso due cani di proprietà di US IU ed ha irrogato la pena di Euro 200,00 di multa, oltre la condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
Con un primo motivo deduce violazione dell'art. 638 cod. pen., in quanto la situazione di necessità per cui il prevenuto fu costretto ad uccidere gli animali non deve essere intesa negli stretti limiti dettati per l'art. 54 cod. pen., essendo stata determinata dall'evitare un pericolo imminente alla sua persona ed ai suoi beni, pericolo non altrimenti evitabile, attesa la pericolosità dei due cani da caccia di grossa taglia e ciascuno dal peso di 30 chili. Rileva che la pericolosità si era concretamente manifestata con l'uccisione delle galline e con l'aggressione al gregge. Deduce manifesta illogicità della decisione che non ha considerato che l'abbattimento dei cani avvenne dopo pochi minuti che gli stessi si posero ad inseguire pericolosamente il gregge (gli ovini in corsa sono soggetti a pericolosi rischi fisici, oltre che a sconfinamenti ed invasioni di sedi stradali), circostanza in aperto contrasto con l'affermazione della sentenza relativa al difetto di prova "che al momento della loro uccisione fossero in procinto di azzannare capi di bestiame di proprietà del SA".
Il ricorso è fondato essendo principio di legittimità che nel concetto di "necessità" che, ai sensi dell'art. 638 cod. pen., esclude la configurabilità del delitto di danneggiamento o uccisione di animali altrui, è compreso non solo lo stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen., ma anche ogni altra situazione che induca all'uccisione o al danneggiamento dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno giuridicamente apprezzabile alla persona propria o altrui o ai beni, quando tale danno l'agente ritenga altrimenti inevitabile (Cass. 2^ 18/02/1998 n. 1963, ud. 28/10/1997, rv. 209928). A questo principio di diritto non si è attenuto il giudice di merito che ha ritenuto la responsabilità, avendo escluso in fatto sussistere contestualità tra uccisione e minaccia diretta agli animali del prevenuto da parte dei due cani, dato questo esclusivamente proprio dello stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen.. Il giudice del Tribunale di Cagliari ha cioè omesso di valutare se a fronte dei danni ripetutamente cagionati dai due cani, considerando che le due bestie furono in un primo tempo catturate e custodite dal prevenuto, riuscendo peraltro a fuggire per cagionare ulteriori pericoli ai greggi, sussistano le condizioni previste dalla norma incriminatrice per fare ritenere la necessità di eliminare comunque gli animali, di cui sembra non si conoscesse il proprietario, animali reiteratamente sconfinanti sui terreni del prevenuto.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza e dispone che gli atti siano trasmessi alla Corte di Appello di Cagliari per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2006