Cass. pen., sez. II, sentenza 15/02/2006, n. 8820
CASS
Sentenza 15 febbraio 2006

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Nel concetto di "necessità" che, ai sensi dell'art. 638 cod. pen., esclude la configurabilità del delitto di danneggiamento o uccisione di animali altrui, è compreso non solo lo stato di necessità quale assunto dall'art. 54 cod. pen., ma anche ogni altra situazione che induca all'uccisione o al danneggiamento dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno giuridicamente apprezzabile alla persona propria o altrui o ai beni, quando tale danno l'agente ritenga altrimenti inevitabile. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha censurato la sentenza di merito che aveva escluso il requisito della necessità in un caso in cui l'agente era stato chiamato a rispondere del reato per aver ucciso due cani di grossa taglia i quali avevano ripetutamente aggredito un gregge di proprietà dello stesso agente ed erano riusciti a fuggire dopo che quest'ultimo, per evitare ulteriori aggressioni, li aveva catturati).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 15/02/2006, n. 8820
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8820
Data del deposito : 15 febbraio 2006

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