Sentenza 1 aprile 2011
Massime • 1
In tema di reati contro la P.A., nel caso di una indebita richiesta di denaro da parte del pubblico ufficiale, che venga rifiutata dal privato, non ricorre il delitto di concussione, ma è configurabile quello di istigazione alla corruzione, previsto dall'art. 322 comma terzo, cod. pen., in quanto difettano gli elementi della costrizione o della induzione nei confronti del privato, prodotta dal pubblico ufficiale con l'abuso della sua qualità o dei suoi poteri.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/04/2011, n. 26266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26266 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GARRIBA Tito - Presidente - del 01/04/2011
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 571
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere - N. 19267/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI AN NC, nato a [...] il [...];
contro la sentenza dell'8 maggio 2008 emessa dalla Corte d'appello di Milano;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
sentito il Sostituto Procuratore Generale, Dott. Mario Fraticelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
sentito l'avvocato Sorgato Alessia, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con la decisione in epigrafe la Corte d'appello di Milano ha confermato la responsabilità di NC Di EF per i reati di cui all'art. 322 c.p., comma 3, artt. 611 e 314 c.p., sancita con sentenza del 22 novembre 2006 dal Tribunale di Varese, ma ha ridotto la pena inflitta ad anni uno e mesi otto di reclusione, riconoscendo all'imputato l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n.
4. Dalla sentenza si apprende che Di EF, nella sua qualità di segretario comunale del Comune di Marchirolo, in data 1.6.2004, nel concludere un ordine di acquisto di materiale di cancelleria per un valore di circa Euro 4.000,00 avrebbe richiesto a ER DA, dipendente della ditta fornitrice Karnak, la somma di Euro 500,00, facendogli intendere che in questo modo la pratica dell'ordine sarebbe andata a buon fine;
in data 8.6.2004, l'imputato, non essendo riuscito ad ottenere la somma dal ER, avrebbe minacciato la sua dipendente, MO LA OR, costringendola a consegnargli la somma di Euro 500,00, prelevandola dal conto del Comune.
I giudici hanno ritenuto sussistente il reato di istigazione alla corruzione sulla base delle attendibili dichiarazioni rese dal ER, il quale ha riferito di un insolito atteggiamento confidenziale dell'imputato, dell'anomala entità della fornitura e della esplicita richiesta di denaro, richiesta che i giudici hanno ritenuto strumentale rispetto all'acquisto; allo stesso modo, sono stati considerati sussistenti gli altri due reati, in base alle dichiarazioni rilasciate da LA OR in ordine alle minacce ricevute dall'imputato.
2. - Contro questa sentenza l'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la nullità del decreto di citazione a giudizio emesso all'esito dell'udienza preliminare per omessa notifica, in quanto erroneamente sarebbe stata effettuata presso il difensore, anziché nel domicilio eletto dall'imputato. Sotto un distinto profilo ha eccepito la nullità dello stesso decreto per mancanza di data certa.
Con il secondo motivo si lamenta che i giudici di merito non abbiano ritenuto di accertare lo stato di mente dell'imputato, censurando la motivazione con cui la Corte d'appello ha respinto la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale disponendo una perizia medico legale, avendo trascurato che anche i semplici disturbi della personalità possono avere rilievo ai fini del vizio, almeno parziale, di mente.
Con il terzo motivo si deduce l'erronea applicazione dell'art. 322 c.p., comma 3 e il connesso vizio di motivazione. Innanzitutto, il ricorrente assume che non avrebbe avuto alcuna competenza a disporre l'acquisto del materiale di cancelleria;
inoltre, rileva che mancherebbe la prova della promessa o della dazione da parte del privato, sollecitato dal pubblico ufficiale. Il dipendente della ditta fornitrice non ha mai promesso ne' effettuato alcuna dazione di denaro, sicché i giudici avrebbero dovuto escludere la sussistenza del reato di istigazione alla corruzione.
Con il quarto motivo il ricorrente critica l'impostazione della sentenza di appello che, recependo le conclusioni della prima decisione, ha ravvisato la sussistenza sia del reato di cui all'art.611 c.p., che di quello previsto dall'art. 314 c.p., senza considerare che il peculato sarebbe stato posto in essere dall'autore mediato - la dipendente LA OR - sotto la minaccia del Di EF, che ha risposto del reato in base alla previsione dell'art.54 c.p., comma 3 sullo stato di necessità. In altri termini, si sostiene che la condotta minatoria non può essere presa in considerazione per affermare l'esistenza del delitto di cui all'art.611 c.p., in quanto costituisce il collegamento che consente di attribuire la condotta di peculato al Di EF.
Nell'ambito del medesimo motivo, si lamenta il mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 314 c.p., comma 2. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. - Il ricorso è infondato.
3.1. - Quanto al motivo con cui si denuncia l'irregolarità della notifica presso il difensore, si rileva che risulta dagli atti che la notifica è stata fatta regolarmente al difensore ai sensi dell'art.161 c.p.p., comma 4, dopo i vani tentativi di notificare l'atto presso il domicilio eletto dall'imputato nel verbale di identificazione.
Per quanto riguarda l'altra nullità denunciata, relativa alla mancanza della data nel decreto di citazione a giudizio, si osserva che sebbene l'art. 429 c.p.p., lett. g) preveda che il decreto debba essere sottoscritto e munito della data di emissione, tuttavia lo stesso articolo (comma 2) non prevede alcuna nullità in caso di omissione della data, escludendo che si tratti di un requisito essenziale dell'atto. Peraltro, sul punto la Corte d'appello ha chiarito che si è trattato di un mero errore materiale e che, soprattutto, non vi è stata alcuna incertezza sulla data del decreto, in quanto risulta essere stato emesso all'esito dell'udienza preliminare del 19.12.2005, udienza per la quale l'imputato era stato regolarmente citato.
3.2. - Del tutto infondato è il secondo motivo, in quanto il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fondi, come nel caso di specie, su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (in questi termini, Sez. 6^, 21 maggio 2009, n. 40496, Messina). 3.3. - Con il terzo motivo il ricorrente propone una lettura alternativa delle risultanze probatorie, non ammissibile in sede di legittimità, in cui la critica alla motivazione deve individuare una intrinseca contraddizione o illogicità manifesta rilevabile dal testo della sentenza oppure da altri atti del procedimento specificamente indicati. Il motivo in esame, invece, pretende una rilettura del compendio probatorio, rilettura che questa Corte non è chiamata a fare.
Con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 322 c.p., comma 3, si rileva che nell'istigazione alla corruzione attiva il pubblico ufficiale deve sollecitare, cioè richiedere con insistenza, al privato una promessa o una dazione di denaro ovvero altra utilità, senza che sia necessario che il sollecito venga recepito. La giurisprudenza ha sottolineato che la costrizione o l'induzione che caratterizza l'ipotesi di concussione non si identifica nella superiorità, nell'influenza o nell'autorità che il pubblico ufficiale può vantare rispetto al privato e, correlativamente, nella soggezione connaturata al rapporto privato-pubblica amministrazione, occorrendo, ai fini dell'integrazione del reato, una costrizione o induzione qualificata, ossia prodotta dal pubblico ufficiale con l'abuso della sua qualità o dei suoi poteri, sicché la successiva promessa o azione indebita è l'effetto di siffatta costrizione o induzione e cioè conseguenza della coazione psicologica esercitata dal pubblico ufficiale sul privato mediante l'abuso della sua qualità o dei suoi poteri. Ne consegue che un'indebita richiesta di denaro non è sufficiente ad integrare l'abuso di cui all'art. 317 c.p., ma integra, ove sia rifiutata, il reato di istigazione alla corruzione (Sez. 6^, 8 novembre 2002, n. 52, D'Aveta; Sez. 6^, 21.1.20 3, n. 11382, Matranga). Nella specie la Corte d'appello ha ritenuto, correttamente, la sussistenza del reato, desunta dal comportamento confidenziale tenuto dall'imputato, dall'acquisto anomalo di un quantitativo di materiale di cancelleria per il Comune, dal contatto personale ricercato con il ER, nonché dalla richiesta esplicita di denaro. 3.4. - Infondato è pure il quarto motivo.
La sentenza impugnata ha confermato la responsabilità dell'imputato sia per il reato di cui all'art. 611 c.p., sia per il peculato, posto in essere materialmente dalla LA OR, cioè dalla dipendente comunale minacciata, e del quale risponde il solo Di EF ai sensi dell'art. 54 c.p., comma 3. In questo modo la sentenza della Corte di appello ha fatto una corretta applicazione delle norme sul concorso dei reati e sul concorso di persone. Infatti, il delitto di violenza o minaccia per costringere a commettere un reato e quello di peculato possono formalmente concorrere perché essi, data la diversità delle condotte finalistiche e dei beni tutelati, non sono in rapporto di specialità (cfr., Sez. 2^, 9 ottobre 2008, n. 40837, Cuomo). Infatti, il reato previsto dall'art. 611 c.p. è reato di pericolo che si consuma nel momento stesso dell'uso della violenza o della minaccia, indipendentemente dal realizzarsi del reato-fine; se, però, quest'ultimo reato si realizza, per effetto dell'azione o della compartecipazione del soggetto passivo della coazione, anche tale soggetto ne risponde in base alle norme sul concorso nel reato, a meno che non sia configurabile a suo favore una causa di esclusione della punibilità, come ad esempio quelle previste dagli artt. 46, 54 e 86 c.p., in materia di costringimento fisico, stato di necessità e determinazione dello stato di incapacità (Sez. 6^, 24 novembre 1989, n. 4131, Ricotti;
Sez. 2^, 22 ottobre 2003, n. 42789, Capalbo). 3.5. - Infine, deve escludersi che possa applicarsi l'ipotesi di cui all'art. 314 c.p., comma 2, come richiesto dal ricorrente;
l'ipotesi di peculato d'uso non è configurabile qualora la condotta riguardi cose fungibili, come il denaro, riferendosi esclusivamente a cose di specie (Sez. 6^, 21 maggio n2009, n.. 27528, Severi;
Sez. 6^, 16 gennaio 2003, n. 3411, Ferrara;
Sez. 6^, 4 luglio 1997, n. 7972, Dezzuti).
4. - In conclusione, all'infondatezza dei motivi proposti consegue il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2011