Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/04/2011, n. 26266
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Sentenza 1 aprile 2011

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In tema di reati contro la P.A., nel caso di una indebita richiesta di denaro da parte del pubblico ufficiale, che venga rifiutata dal privato, non ricorre il delitto di concussione, ma è configurabile quello di istigazione alla corruzione, previsto dall'art. 322 comma terzo, cod. pen., in quanto difettano gli elementi della costrizione o della induzione nei confronti del privato, prodotta dal pubblico ufficiale con l'abuso della sua qualità o dei suoi poteri.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/04/2011, n. 26266
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26266
    Data del deposito : 1 aprile 2011

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