Sentenza 21 gennaio 2003
Massime • 1
In tema di reati contro la pubblica amministrazione, nel caso di una richiesta, anche reiterata, di denaro da parte del pubblico ufficiale, che venga comunque rifiutata, non ricorre il delitto di concussione, neppure nella forma del tentativo, ma è configurabile il reato di istigazione alla corruzione, previsto dall'art. 322 comma 4 cod. pen., in quanto difettano gli elementi della costrizione o induzione nei confronti del privato, prodotta dal pubblico ufficiale con l'abuso della sua qualità o dei suoi poteri.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/01/2003, n. 11382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11382 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2003 |
Testo completo
composta dai Signori Magistrati:
Dott. Renato ACQUARONE Presidente
1. Dott. Luciano DERIU Consigliere
2. Dott. Ilario Salvatore MARTELLA Consigliere
3. Dott. Francesco OL GRAMENDOLA Consigliere
4. Dott. Giorgio COLLA Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposta da:
TR US, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza, in data 3.4.2001, della Corte di appello di Palermo;
letti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Ilario S. MARTELLA;
udito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen., dott. Gianfranco VIGLIETTA che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore: Avv. Raffaele RESTIVO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 14.4.2000, il Tribunale di Palermo riconosceva la responsabilità di TR US e ST OL in ordine al reato di concussione loro ascritto per avere, secondo la tesi accusatoria, il ST nella qualità di p.u., il TR quale commercialista di DI TR IP, indotto il DI TR a consegnare la somma di lire sei milioni per ridurre la tassa relativa alla dichiarazione di successione dallo stesso presentata in occasione del decesso del proprio padre e, con la diminuente del rito abbreviato, condannava ciascuno alla pena di anni 4 di reclusione.
In sede di merito, il fatto veniva così ricostruito:
il DI TR denunciava che, su invito del proprio commercialista TR US, si era recato presso l'Ufficio del Registro di Palermo dove incontrava l'impiegato addetto, ST OL, al quale chiedeva delucidazioni in ordine all'entità dell'imposta da pagare relativa alla dichiarazione di successione dallo stesso presentata in occasione del decesso del proprio padre. In tale occasione il ST - che evidentemente aveva avuto modo di controllare la pratica - gli riferiva di avere accertato la presenza di un errore nella somma originariamente dall'Ufficio finanziario richiestagli (circa 677.000.000) e gli comunicava che con il suo intervento si sarebbe aggiustato tutto, con il pagamento - quale tributo - della somma di lire 218.000.000.
In tale contesto - precisava il DI TR - il MAGISTR0 gli chiedeva il pagamento di una tangente, determinata inizialmente nella misura di lire 25.000.000, poi diminuita a 15 milioni. Come da richiesta dello stesso denunciante, il ST trascriveva le somme testé indicate su di un foglio di carta.
Nel corso di un successivo colloquio con il TR, verificatosi a seguito della conoscenza del direttore generale dell'Ufficio del Registro (e su invito dello stesso di denunciare i fatti alla A. G) riceveva dal TR la conferma della necessità di pagare una tangente, ulteriormente ridotta a l. 6.000.000.
Predisposto l'incontro finale e allertate le forze dell'ordine, il DI TR si recava presso lo studio del TR in possesso della somma da pagare, ma la consegna non avveniva perché i due prevenuti rifiutavano di ricevere il denaro, adducendo che l'accertamento amministrativo del tributo da pagare, era diventato definitivo. Interposto gravame da entrambi gli imputati, la Corte di appello di Palermo, con sentenza del 3.4.2001, previa separazione degli atti disposta nei confronti del ST OL, in riforma della decisione del primo giudice, dichiarava il TR colpevole del reato di tentata concussione, così modificata l'originaria imputazione e, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche, rideterminava la pena in anni due di reclusione con ogni conseguenza di legge.
Avverso tale decisione ricorre per cassazione a mezzo del suo difensore, il TR, che denuncia:
violazione dell'art. 606 1° co. lett. b) c.p.p. in relazione agli artt. 56-110-317 c.p.; violazione dell'art. 606 co. 1° lett. e) in relazione agli artt. 267-271 c.p.p.;
violazione dell'art. 606 co. l' lett. e) c.p.p., in relazione agli artt. 546 co. l' lett. e) e 598 c.p.p.. Si sostiene in primis che la ritenuta attendibilità della parte lesa su cui la sentenza appare fondata, risulta in termini di motivazione assolutamente carente e contraddittoria.
Si sottolinea che la prospettazione da parte del ST di un errore contabile in cui era in corso l'Ufficio del Registro, non poteva che ingenerare e rafforzare nel DI TR la determinazione all'esercizio del diritto ad una correzione dell'errore stesso ad opera dell'ufficio medesimo.
Per
contro
- si osserva - chi vuole pervenire ad un accordo con l'indurre o costringere un soggetto a soggiacere ad una proposta illecita, manifesta l'interesse opposto, vale a dire la prospettazione dell'impossibilità o, comunque, dell'enorme difficoltà a superare la questione di cui si controverte. Pertanto, su piano logico-probatorio, è da ritenere escluso o, comunque, non dimostrato il tentativo di accordo concussivo o che il TR vi abbia concorso.
Peraltro, la intercettazione ambientale che avrebbe finito col coinvolgere il TR nella condotta illecita, è inutilizzabile, in quanto non formata nel rispetto delle regole processuali che presiedono l'acquisizione delle comunicazioni tra presenti, non essendo stata, nel caso in esame, debitamente autorizzata ai sensi dell'art. 267 c.p.p.. Ulteriore censura viene mossa alla Corte territoriale, per non aver offerto motivazione alcuna in ordine alla configurazione del delitto di tentata concussione, essendosi limitata a ritenere la sussistenza del reato tentato per la impossibilità di individuare il momento consumativo dello stesso, non ricorrendone assolutamente gli estremi, stante la non riconducibilità della condotta del ricorrente ai criteri di idoneità e univocità richiesti per tale fattispecie giuridica.
Ulteriore doglianza attiene alla denegata esimente della desistenza volontaria ritualmente invocata con il gravame di appello. La sentenza impugnata supera tale prospettazione difensiva senza offrire alcuna motivazione, sul rilievo che, alla stregua delle stesse dichiarazioni del DI TR emergeva che il direttore dell'Ufficio del Registro, già a conoscenza dei fatti, aveva informato il personale dipendente.
Si eccepisce che tale circostanza è insussistente non risultando da alcun atto processuale, con la conseguenza che la sentenza dà per presupposta una prova inesistente, che si riflette, in tal modo, in un errore nell'iter logico-giuridico della motivazione. Il dato certo è, invece, costituito dall'inequivocabile rifiuto dell'imputato alla dazione del denaro per sua esclusiva volontaria iniziativa, comunque, prima dell'azione esecutiva non occasionata da alcuna causa esterna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le risultanze fattuali richiamate in narrativa evidenziano in maniera probatoriamente inequivoca, come il DI TR IP sia stato sollecitato dal proprio commercialista TR US, e, quindi, da ST OL - pubblico impiegato presso il reparto liquidazione dell'Ufficio del Registro di Palermo - a corrispondere una tangente al fine di ridurre l'imposta relativa alla dichiarazione di successione presentata dallo stesso DI TR in occasione della morte del proprio padre.
Il convincimento dei giudici del merito si è fondato:
sulle dichiarazioni rese dal DI TR ritenute particolarmente lineari, oltreché ricche di particolari e circostanze di rilievo determinante, intrinsecamente logiche e dotate di spontaneità;
sul foglio di carta rilasciato al DI TR e su cui il ST aveva trascritto le somme indicate, oltre la somma di L. 25.000.000 (quale quota indilazionabile) e quella di L. 193.000.000 (quale quota rateizzabile dell'imposta di successione previa concessione di una fidejussione), l'ulteriore somma di L. 25.000.000 corretta in L. 15.000.000, che non trovava alcuna giustificazione nella determinazione dell'importo dovuto e che, invece, riproduceva esattamente quanto riferito dalla parte offesa circa le richieste del ST;
sulla intercettazione ambientale relativa al colloquio in cui il TR riduceva l'ammontare della tangente da L. 15.000.000 a L. 6.000.000.
Da tale intercettazione emergeva univocamente la necessità espressa dal TR di consegnare la tangente al ST e ad altri correi, parimenti dipendenti dall'Ufficio del Registro, rimasti non identificati, con pagamento a mezzo denaro contante, fatto nelle sue mani.
Proprio durante tale colloquio, il TR riduceva la tangente a L. 6.000.000, assicurando il DI TR che il ST non ci sarebbe rimasto male, ed indicando allo stesso DI TR sia la frase da utilizzare al telefono per avvisarlo allorché era in condizione di consegnargli detta somma, sia la motivazione da addurre nei confronti dei suoi parenti e ciò al fine di evitare che anche costoro fossero posti a conoscenza della necessità del pagamento di una tangente, suggerendo di riferire ai medesimi che la predetta somma costituiva "tutto onorario del ragioniere". In merito a tale intercettazione, la difesa del TR,, ne ha sostenuto, come motivo di ricorso, la inutilizzabili in quanto "non formata nel rispetto delle regole processuali che presiedono l'acquisizione delle comunicazioni tra presenti, non essendo stata, nel caso in esame, debitamente autorizzata ex art. 267 c.p.p.. Rileva il Collegio che tale assunto risulta privo dì fondamento, in quanto, dal contesto della sentenza di 1 ° grado (pag. 6), risulta richiamato il relativo decreto di autorizzazione (n. 81/96 del 5.2.1996).
Posta, dunque, la ineccepibilità sul piano logico-argomentativo delle acquisizioni probatorie testé riportate - osserva la Corte che la fattispecie di concussione tentata ritenuta dal giudice a quo), è configurabile tutte volte che il p.u. (o l'incaricato di pubblico servizio) compie atti idonei a costringere o ad individuare taluno a dare o promettere denaro o altra utilità, indipendentemente dal verificarsi dello stato di soggezione della vittima. Appare, peraltro, pur sempre necessario valutare, ai fini della ricorrenza della fattispecie criminosa in riferimento, l'adeguatezza della condotta, che impone al giudice di collocarsi idealmente nel momento in cui è stata realizzata la condotta medesima, per accertare se l'azione del p.u. si presentava in concreto idonea a coartare la psiche della vittima (cfr.: Cass, Sez. VI 5.11.2002, D'Aveta), con ciò considerando non solo le caratteristiche dell'azione, ma anche l'effetto di essa nel soggetto passivo, costituito dallo stato di soggezione che non è ancora evento, ma che può essere elemento-prova dell'idoneità degli atti. In proposito va detto che la difficoltà di distinguere la concussione dalla istigazione ala corruzione, trae spesso origine dalla mancata focalizzazione degli elementi costitutivi della fattispecie legale prevista dall'art, 317 c.p.. In particolare, avendo riguardo al presente processo, occorre chiarire che la "costrizione" o "induzione", che caratterizza l'ipotesi concussiva, non si identifica nella superiorità o nell'influenza o nell'autorità che il p.u. può vantare rispetto al privato, che, per il solo fatto di venire a contatto con chi esercita poteri che possono avere una concreta incidenza sulla sua sfera giuridica, versa in stato di soggezione psicologica. Tale soggezione, connaturata al rapporto privato-pubblica amministrazione, è irrilevante ai fini del reato di concussione, per integrare il quale occorre una costrizione o induzione qualificata, ossia prodotta dal p.u. con l'abuso della sua qualità o dei suoi poteri, cosicché la successiva promessa o azione indebita è l'effetto dì siffatta costrizione o induzione. Il perfezionamento del delitto in esame si sviluppa, dunque, secondo la seguente successione di azioni causalmente concatenate: abuso della qualità o dei poteri, costrizione o induzione, promessa o dazione. Perciò, nel delitto di concussione, promessa o dazione sono conseguenze della coazione psicologica esercitata dal p.u. sul privato mediante l'abuso della sua qualità o dei suoi poteri (cfr.:
Cass., Sez. VI 13 1.2000, Lattanzio). Ciò rilevato, si osserva, con specifico riferimento alla fattispecie in esame, che a ricostruzione del fatto, quale ipotesi concussiva (sia pure tentata), appare puramente congetturale, dato che, l'abuso, ex art. 317 c.p., non può essere identificato nell'indebita richiesta di denaro rivolta dal commercialista TR US di concerto con il pubblico impiegato all'Ufficio del Registro di Palermo ST OL.
Infatti la semplice richiesta di denaro, ancorché insistita, integra, nel caso sia rifiutata, il reato di istigazione alla corruzione punita dall'art. 322 co. 3° e 4° c.p..
Va, invero, rilevato che, dall'esame delle decisioni di merito, manca la prova della costrizione o induzione richiesta dall'art. 317 c.p., essendo emerso che il DI TR non ha mai fatto in concreto alcun approccio alla indebita richiesta di denaro prospettatagli, che, anzi, ha disatteso, decidendo di denunciare per tempo i fatti all'A.G..
Consegue da quanto sopra che, qualificato il fatto istigazione alla corruzione, va disposto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo al fine della determinazione della pena.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione
Qualificato il fatto come istigazione alla corruzione ex art. 322 40 co. c.p., annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per la determinazione della pena. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA L'11 MARZO 2003.