Sentenza 28 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/01/2002, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2002 |
Testo completo
4 O L 7 L 3 . O N B ) , E E 1 E 9 C 9 N A 1 O - P I 1 I Z 1 - A D 1 R 2 T E S . I C L I G 9 E D 3 R U REPUBBLICA IT་ རྗ་་་ ) 》02 I E A G D 6 4 E E . T T N N . T E T R S IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E A I ( LĄ CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati слои 2000 SEZIONE SECONDA CIVILE Ud. 4/10/01 Dott. Franco PONTORIERI - Presidente - Consigliere rel. Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Dott. Roberto Michele TRIOLA Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO 66 Dott. Umberto GOLDONI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14198/99 R. G. proposto OGGETTU da PAGAMENTU SCAME. CONSORZIO STRADALE TORREVECCHIA, in persona del Presidente pro tempore Giuliano Paniconi, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Giuliana n. 58, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Massatani che, con l'Avv. Massimo Vitullo, lo difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso, ricorrente
contro
PE IT, intimata 1 1312/01 per la cassazione della sentenza 15-23 settembre 1998 n. 7993/98 del Giudice di pace di Roma. Udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 4 ottobre 2001, dal cons. Cristarella Orestano;
Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Libertino Alberto Russo, che ha concluso per la inammissibilità o, in subordine, rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza precisata in epigrafe il Giudice di pace di Roma ha rigettato per mancanza di prove la domanda proposta dal Consorzio Stradale Torrevecchia nei confronti di IT ED (rimasta contumace), volta ad ottenere la condanna di costei al pagamento della somma di £ 164.500 per contributi consortili 1997 e quota contenzioso 1996. Ricorre per cassazione il Consorzio suddetto sulla base di un solo motivo. La ED non svolge attività difensive in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente denunzia "violazione di diritto", dolendosi che il giudice a quo abbia ritenuto sfornita di prova la domanda e persino la qualità di consorziata della ED, mentre se avesse letto con attenzione lo statuto e gli altri documenti versati in atti, si sarebbe accorto, non solo che la convenuta risiedeva in un tratto stradale facente parte del 2 territorio consortile ma anche che il credito era pienamente provato dalla delibera dell'assemblea del Consorzio, regolarmente inviata alla ED e da lei mai impugnata. La doglianza non può trovare accoglimento. Sono noti i limiti ai quali, secondo l'orientamento ormai consolidatosi in seno alla giurisprudenza di questa Suprema Corte dopo la nuova formulazione dell'art. 113, comma 2°, cod. proc. civ., è soggetto il ricorso per cassazione contro le sentenze, come quella oggi impugnata, emesse secondo equità dal giudice di pace. Tali limiti riguardano, in particolare, i vizi di violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziale ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. i quali possono essere denunciati soltanto quando si tratti di norme costituzionali o comunitarie sovraordinate, con esclusione, quindi, delle ordinarie norme di diritto sostanziale e persino dei principi generali dell'ordinamento giuridico e di quelli regolatori della materia (v., per tutte, la sentenza delle SS.UU. n. 716/99). Orbene, con il motivo suddetto, intitolato genericamente "violazione di diritto", il Consorzio ricorrente non individua in alcun modo le norme eventualmente violate e tanto meno ne segnala l'appartenenza al novero di quelle costituzionali o comunitarie, ma si limita a dolersi che sia stata ritenuta sfornita di prova la domanda da esso formulata con l'atto introduttivo del giudizio e persino la dedotta qualità di consorziata della ED, senza, per altro, lamentare 3 inversione dell'onere della prova o mancanza o contraddittorietà della motivazione, sia pure nei ristretti limiti in cui tale vizio può essere addebitato alle sentenze di equità del giudice di pace (v., anche per questo, la già richiamata sent. 716/97 delle SS.UU.), e nemmeno violazione di norme processuali. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento, stante l'assenza di attività difensive da parte dell'intimata.
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 4 ottobre 2001. H/PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL CANCELVERE C1A CE AN DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma28 . 2002 4 O 7 IL CANCELLIERE G1 L ) 3 L . E O N B C , E A 1 P 9 E 9 I N 1 - O D I 1 1 Z E - A 1 C R I 2 T D S . I L U G I 9 E 3 G R E E A 6 D N 4 . E . T T T S N T E 4 R S E