Sentenza 28 novembre 2007
Massime • 1
Il decorso dei termini delle indagini preliminari non impedisce l'esercizio del potere cautelare, in particolare non preclude l'adozione del provvedimento di sequestro preventivo funzionale alla confisca di cui all'art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/11/2007, n. 45988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45988 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 28/11/2007
Dott. DI IORIO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 1560
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 027583/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TR PP ON, N. IL 23/11/1957;
avverso ORDINANZA del 09/01/2007 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MACCHIA ALBERTO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Gialanella A., che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza del 9 gennaio 2007, il Tribunale di Catanzaro, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento pronunciato da questa Corte con sentenza del 31 maggio 2006, con la quale era stata annullata una precedente ordinanza del medesimo Tribunale, che aveva accolto la domanda di riesame avanzata da TR EP TO avverso di un provvedimento di sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale il 5 settembre 2005 in funzione della confisca D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12 - sexies ha confermato l'impugnato decreto di sequestro.
Avverso l'ordinanza indicata in premessa hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dell'interessato deducendo vari motivi di impugnazione. Nel primo motivo di ricorso, i difensori, riproponendo questione già sollevata e disattesa nel giudizio a quo, viene prospettata la violazione degli artt. 407, 419 e 430 c.p.p., in riferimento all'utilizzo, a fondamento del provvedimento cautelare, di una informativa della Guardia di Finanza depositata dopo che si era concluso il giudizio di primo grado a carico dello stesso TR EP TO: l'informativa in questione, dunque, doveva essere dichiarata inutilizzabile, a parere del ricorrente, in quanto depositata "ben oltre il termine ultimo fissato per il compimento delle indagini preliminari". Si contesta, al riguardo, la fondatezza della tesi sostenuta dai giudici a quibus per respingere la corrispondente eccezione già formulata in sede di merito - secondo la quale la inutilizzabilità delle indagini oltre la scadenza riguarderebbe solo l'esercizio della azione penale, posto che gli artt. 419 e 430 cod. proc. pen. consentono lo svolgimento di attività di indagine anche dopo la richiesta di rinvio a giudizio - in quanto l'evocata possibilità di svolgere indagini suppletive è circoscritta alla possibilità di utilizzare i relativi risultati per le richieste da formulare in sede di udienza preliminare e nel dibattimento.
Nel secondo motivo si denuncia violazione di legge, in riferimento al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 - sexies, e degli artt. 125 e 192 cod. proc. pen.. Osserva, infatti, il ricorrente che, nella specie, i giudici del riesame non avrebbero assegnato il giusto rilievo alle prove offerte dalla difesa in ordine alla legittima provenienza dei beni sottoposti a sequestro e, soprattutto, alla proporzione tra il patrimonio assoggettato a vincolo reale e l'attività imprenditoriale svolta dai fratelli TR, finendo, così, per stravolgere l'istituto della confisca previsto dal D.L. n. 306 del 1992, art. 12 - sexies. I giudici del riesame, invero, avrebbero nella specie cercato un non necessario nesso di pertinenzialità tra il patrimonio dei fratelli e l'attività delittuosa posta in essere da TR EP TO, giungendo alla conclusione che quel patrimonio "altro non costituirebbe se non il provento di quei reati". Così facendo, però, il Tribunale - osserva il ricorrente - avrebbe finito per "sostituire arbitrariamente i presupposti della confisca D.L. n.306 del 1992, ex art. 12 - sexies con quelli previsti dall'art. 240 cod. pen., mentre avrebbe dovuto concentrarsi solo ed esclusivamente sulla eventuale sproporzione del patrimonio sequestrato rispetto all'attività lavorativa dei TR e sulla mancata giustificazione circa la provenienza dello stesso. Giustificazioni che sarebbero state offerte dal ricorrente, anche con riferimento alla congruità del patrimonio sequestrato, stimando il valore dello stesso non al momento della applicazione della misura reale, ma al momento dei singoli acquisti. L'ordinanza impugnata si sarebbe limitata ad una "analisi superficiale della presunta sproporzione, tanto che nel corpo della stessa - sottolinea il ricorrente - non vi è traccia degli elementi di giustificazione offerti dai ricorrenti". I giudici a quibus, poi, avrebbero omesso di ottemperare all'invito di "... scendere in concreto all'esame della situazione di fatto", enunciato nella sentenza di annullamento, in quanto avrebbero ricostruito il coinvolgimento di TR EP TO (condannato per reati annoverati dal D.L. n. 306 del 1992, art. 12 - sexies) nelle attività dei fratelli ed in riferimento alle modalità di accumulazione del proprio patrimonio, sulla base di una lettura frazionata delle intercettazioni e delle risultanze, omettendo di esaminare - anche alla luce della documentazione difensiva offerta al riguardo - la "sproporzione dei beni dei TR rispetto al tempo dei singoli acquisti e soprattutto rispetto all'attività lavorativa dagli stessi svolta, essendosi il collegio preoccupato unicamente di individuare un nesso di derivazione coi reati oggetto di condanna di TR EP TO, esulando dai compiti che gli erano propri". Si rileva, infine, la illegittimità del sequestro come "istituto inteso - contra legem - strumentale e prodromico alla confisca L. n.356 del 1992, ex art. 12 - sexies che dovrebbe essere disposto dal giudice di appello". Si rileva, infatti, che il giudizio di appello a carico di TR EP TO si è concluso il 12 giugno 2006 e nell'ambito dello stesso l'appello del pubblico ministero è stato dichiarato inammissibile a seguito della entrata in vigore della L. n. 46 del 2006. Da ciò conseguirebbe, ad avviso del ricorrente, il venir meno della stessa ragion d'essere del sequestro, non potendo esso essere "convertito in confisca D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12 - sexies".
Il ricorso non è fondato. A proposito, infatti, del primo motivo di impugnazione, nel quale si rinnova la censura - già devoluta ai giudici del merito -relativa alla inutilizzabilità di una informativa redatta dalla Guardia di Finanza, in quanto acquisita in epoca successiva alla data di scadenza del termine delle indagini preliminari, va rilevato che quest'ultima tematica si presenta come inconferente agli effetti della specifica misura che viene qui in discorso. Anche a voler prescindere, infatti, dal rilievo che, nella specie, la polizia giudiziaria aveva svolto le indagini, compendiate nella richiamata informativa, su delega conferita dal pubblico ministero prima della scadenza del termine per le indagini preliminari, sicché non potrebbe neppure eo ipso ricavarsi il corollario che, essendosi il deposito della informativa verificato dopo quella scadenza di quel termine, anche le relative indagini fossero state espletate "tardivamente", con la conseguenza di rendere inutilizzabili i relativi risultati, è assorbente rilevare che la disciplina dei limiti temporali entro i quali devono svolgersi le indagini preliminari non incide sul potere cautelare correlato alla specifica figura del sequestro preventivo di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 - sexies. La giurisprudenza di questa Corte, infatti, e la stessa pronuncia di annullamento sulla cui base è stata adottata in sede di rinvio l'ordinanza impugnata, ha da tempo chiarito che, in materia di criminalità mafiosa, rientra nella sfera delle attribuzioni anche del giudice della esecuzione il potere di disporre il sequestro preventivo dei beni a norma dell'art. 321 cod. proc. pen., considerato che tale giudice è competente ad adottare il provvedimento di confisca in virtù del D.L. n. 306 del 1992, art. 12- sexies nonché il sequestro preventivo per salvaguardare la conservazione dei medesimi beni (cfr. ex multis, Cass., Sez. 1, 30 settembre 2005, Foca;
Cass., Sez. 6, 2 maggio 2005, Morabito). Aspetto, quest'ultimo, che vale evidentemente a dissolvere anche l'ultimo rilievo del ricorrente, fondato sulla declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero in forza della L. n. 46 del 2007, e ciò anche a prescindere della successiva pronuncia di incostituzionalità della relativa disciplina (Corte cost. sentenza n. 26 del 2007). Ne deriva, quindi, che in tale prospettiva, fondandosi il provvedimento di cautela funzionale alla confisca su tutte le risultanze processuali, acquisite anche nel corso del giudizio, non avrebbe alcun senso circoscrivere, a quei fini, la utilizzabilità degli atti, soltanto a quelli raccolti entro il termine previsto per le indagini preliminari. D'altra parte, la eccezionalità che caratterizza la sanzione della inutilizzabilità, sancita dall'art. 407 c.p.p., u.c., fa si che la stessa non possa trovare applicazione analogica al di fuori dello specifico alveo delle indagini preliminari, e delle finalità di "merito" cui esse sono rivolte;
sicché, essa si profilerebbe del tutto eccentrica ove calata nel ben diverso contesto degli "accertamenti" funzionali al sequestro preventivo del D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12 - sexies o, più in generale, delle "indagini" correlate alla acquisizione della prova sui "fatti processuali", a norma dell'art. 187 c.p.p., comma 2. Anche le restanti censure si rivelano prive di fondamento. Va infatti ribadito che le condizioni necessarie e sufficienti per disporre il sequestro preventivo di beni confiscabili a norma del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 - sexies consistono, quanto al fumus comissi delicti,
nella astratta configurabilità, nel fatto attribuito all'indagato ed in relazione alle concrete circostanze indicate dal pubblico ministero, di una delle ipotesi criminose previste dalla normativa citata, senza che rilevino ne' la sussistenza degli indizi di colpevolezza - nella specie, comunque, ampiamente "assorbiti" dallo stadio raggiunto dal processo - ne' la loro gravità, e, quanto al periculum in mora, coincidendo quest'ultimo con la confiscabilità del bene, nella presenza di seri indizi di esistenza delle medesime condizioni che legittimano la confisca, sia per ciò che riguarda la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto, sia per ciò che attiene alla mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni stessi. Peraltro - si è pure puntualizzato - ai fini della confiscabilità dei beni, allorché sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato ed il valore economico dei beni da confiscare e non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi, è necessario, da un lato, che, ai fini della "sproporzione", i termini di raffronto dello squilibrio, oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei valori economici in gioco, siano fissati nel reddito dichiarato o nelle attività economiche, non al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma al momento dei singoli acquisti rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti;
e, dall'altro, che la "giustificazione" credibile consista nella prova della positiva liceità della loro provenienza, e non in quella negativa della loro non provenienza dal reato per cui è stata inflitta condanna. Essendo dunque irrilevante, ai fini della confisca D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12 - sexies il requisito della "pertinenzialità" del bene rispetto al reato per cui si è proceduto, ne deriva che la confisca dei singoli beni non è esclusa per il fatto che essi siano stati acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta condanna o che il loro valore superi il provento del medesimo reato (cfr., fra le altre, Cass., Sez. 6^, 26 settembre 2006, Nettuno;
Cass., Sez. 5^, 16 gennaio 2004, Reveglia;
Cass., Sez. un., 17 dicembre 2003, Montella). Ebbene, contrariamente all'assunto del ricorrente, il giudice del rinvio ha fatto corretta applicazione degli indicati principi, puntualmente dando atto delle plurime acquisizioni alla stregua delle quali ha ricostruito le vicende economiche e finanziarie di TR EP TO e dei suoi fratelli, la assenza di valide e plausibili giustificazioni circa la provenienza dei beni sequestrati, e la palese sproporzione tra i redditi prodotti o i contributi percepiti, essendosi questi ultimi rivelati come "appena sufficienti ad assicurare il sostentamento della propria famiglia". La circostanza, poi, che i giudici del merito abbiano diffusamente passato in rassegna le circostanze sulla cui base era addirittura possibile evocare un nesso di "pertinenzialità" tra beni e attività delittuosa - criticamente evocato dal ricorrente come circostanza estranea agli effetti dello specifico sequestro preventivo di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 - sexies - è aspetto che avvalora e non sottrae alcunché alla motivata sussistenza dei presupposti della cautela, posto che i giudici a quibus sono pervenuti alle conclusioni, poi rassegnate, sulla base di un adeguato corredo argomentativo volto a dissolvere, ante omnia, la sussistenza di credibili giustificazioni sulla lecita origine del beni appresi e sulla palese sproporzione tra il relativo valore e la condizione reddituale dell'imputato. Le restanti deduzioni del ricorrente sono poi manifestamente inammissibili, in quanto fondate su rilievi di merito estranei all'odierno scrutinio, per di più circoscritto al solo vizio di violazione di legge.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2007