Sentenza 16 gennaio 2001
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 38977 del 07https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. trib., 07/12/2021, (ud. 16/09/2021, dep. 07/12/2021), n.38977 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente – Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere – Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere – Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere – Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15597/2015 R.G. proposto da: M.B., elettivamente domiciliata in Roma, via Aureliana n. 25, presso lo studio degli avv.ti. Antonia e Arianna Scione, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Russo giusta procura speciale in calce al ricorso; – …
Leggi di più… - 2. Corte dei conti – giudizi di responsabilita’ – sent. N. 131/2004 sezione giurisdizionale calabria – giudizi su istanza di parte – rifiuto di rimborso di quote di…Francaviglia Rosa · https://www.diritto.it/ · 9 febbraio 2006
L? allegata pronunzia concerne i giudizi su istanza di parte? per rifiuto di rimborso di quote di imposta inesigibili.? Ferma restando la giurisdizione contabile e la competenza per materia della Corte dei Conti, nella specie la domanda dell? ex-esattore viene dichiarata improcedibile per carenza del conto giudiziale . ? SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA Presidente: D. Oriani ? Relatore: D. Guzzi FATTO Con ricorso del 30 maggio 2001, il sig. S. Giuseppe, nella qualit? di esattore delle cessate esattorie dei Comuni? di Maida, S. M. e dell?esattoria consorziale di Filadelfia, ha chiesto a questa Sezione giurisdizionale di voler riconoscere il proprio diritto alla riscossione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/01/2001, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' 0 05 16/0 1 POR LO LIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente - R.G.N. 18536/98 - Consigliere Cron.355 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Dott. Antonio LAMORGESE - Consigliere Rep. Dott. Giancarlo D'AGOSTINO- Rel. Consigliere Ud.16/10/00 Dott. Maura LA TERZA - Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE S ENTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: dal Sig. 3000 per diritti VIERIN QUINTILIO, elettivamente domiciliato in ROMA 16 GEN. 2001.... IL CANCELLIERE VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato CABIBBO SALVATORE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
CANCELLERIA - ricorrente
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso at Sig. CAB, BBO per diritti L. dagli avvocati CATANIA ANTONINO, RASPANTI RITA, giusta2000 il 9 FEB. 2001 4237 delega in atti;
IL CANCELLIERE -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE - controricorrente Rilasciata copia legale al Sig. INAIL avverso la sentenza n. 319/98 del Tribunale di AOSTA, diritti ☐per girl FEB. 2001 depositata il 24/08/98 R.G.N. 258/98; l i IL CANCELLIERS udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/00 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito l'Avvocato FAVATA per delega CATANIA;
udito il P.M.. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- 1 18536/98 Svolgimento del processo Con ricorso del 14.1.1997, LI RI adiva il Pretore chiedendo la condanna dell'INAIL alla del lavoro di Aosta corresponsione di una rendita per inabilità permanente, per sordità professionale e silicosi. Il ricorrente esponeva che era già stato titolare di rendita INAIL per silicosi, e che, in sede di revisione, la rendita gli era soppressa in data 10.6.1991; che il 16.12.1992 era stato dimesso dalla Clinica del lavoro di Pavia con la diagnosi di silicosi polmonare e ipoacusia da rumore;
che 1' INAIL, con provvedimento del 2.8.1993, aveva respinto la richiesta di costituzione della rendita per ipoacusia, senza pronunciarsi Ichai sulla silicosi;
che l'istituto assicuratore aveva rigettato il ricorso amministrativo presentato in data 22.9.1995. L'INAIL si costituiva in giudizio ed eccepiva la prescrizione ex art. 112 T.U. n. 1124 del 1965. Il Pretore, accoglieva l'eccezione di prescrizione e rigettava la domanda dell'assicurato. L'appello proposto dal RI veniva a sua volta respinto dal Tribunale di Aosta. I giudici del gravame, premesso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la prescrizione decorre dal momento in cui l'assicurato abbia consapevolezza del fatto che la malattia ha determinato dei postumi che superino il minimo indennizzabile, osservavano che nella specie il RI si trovava nelle suddette condizioni dal 10.6.1991 giorno della comunicazione della - soppressione della rendita per silicosi - e dal 2.8.1993 giorno della comunicazione del rigetto della domanda di rendita per ipoacusia sicchè alla data di presentazione della domanda- giudiziale (14.1.1997) era già decorso il termine triennale di prescrizione di cui al cit. art. 112 T.U. 1124/1965. I giudici dell'appello ritenevano, altresì, sulla scorta di alcune decisione di questa Corte, che, nella speciale materia dei diritti alle prestazioni previdenziali, il termine triennale di prescrizione può essere interrotto solo dalla domanda giudiziale, per cui tale efficacia interruttiva non poteva amministrativo presentato riconoscersi al ricorso dall'assicurato in data 22.9.1995. Avverso detta sentenza il RI ha proposto ricorso per cassazione sostenuto da un unico motivo. L'INAIL ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Den motivo di ricorso, denunciando violazione degli Con l'unico articoli 112 DPR 30.6.1965 n. 1124 e 2943 C.C., il RI sostiene che l'opposizione proposta in sede amministrativa in data 22.9.1995 aveva interrotto la prescrizione prima della scadenza del triennio. Osserva preliminarmente il Collegio che la sentenza del Tribunale di Aosta stata qui impugnata limitatamente alla parte in cui ha escluso, per sopravvenuta prescrizione, il diritto alla rendita per otopatia professionale, con implicita rinuncia, quindi, alla originaria domanda diretta al riconoscimento anche della rendita per silicosi. Il ricorso, nei termini suddetti, è fondato. Il Tribunale ha ritenuto prescritto il diritto dell'assicurato sulla scorta di una risalente giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il termine prescrizionale di tre anni previsto dall'art. 112 del DPR n. 1124 del 1965 potrebbe essere interrotto solo dalla proposizione della domanda giudiziale, con esclusione di atti interruttivi stragiudiziali, sicchè a tal della domanda fine non sarebbero idonei né la presentazione né la proposizione del ricorso amministrativo amministrativa, n. 6354 del (S.U. n. 4857 del 1985, Cass. n. 5750 del 1985, 1987, n. 9888 del 1992). era stato peròQuesto orientamento giurisprudenziale contrastato da altre decisioni della Corte, che avevano affermato il diverso principio per cui il termine triennale di prescrizione del diritto alle prestazioni nei confronti dell'INAIL, fissato dal primo comma dell'art. 112 cit., non si sottrae alla disciplina comune della interruzione della prescrizione dettata nel codice civile (così Cass. n. 9177 del 1997, n. 516 del 1998, n. 2463 del 1998). è statoIl persistente contrasto giurisprudenziale Dai successivamente risolto dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali, con sentenza n. 783 del 1999, hanno affermato il principio secondo cui la prescrizione (art. 112 DPR n. 1124 del 1965) delle azioni per conseguire la prestazioni dall'INAIL può essere interrotta, secondo le norme del codice civile, anche con stragiudiziali, né l'efficacia sospensiva della atti prescrizione, prevista dall'art. 111, secondo comma, dello stesso DPR, esclude l'efficacia interruttiva, che permane fino del procedimento amministrativo di alla definizione liquidazione. La successiva giurisprudenza di questa Corte si è uniformata senza eccezioni a questo nuovo indirizzo. A quest'ultimo orientamento giurisprudenziale il Collegio ritiene di dover prestare piena adesione, condividendone le motivate argomentazioni che lo sostengono. Orbene, la sentenza del Tribunale di Aosta erroneamente non ha tenuto conto del fatto che la prescrizione triennale del diritto insorto il agosto 1993 (secondo quanto affermato dallo stesso giudice e non contestato dalle parti) era stata interrotta per effetto della presentazione in data 22 settembre 1995 del ricorso in opposizione avverso il provvedimento di diniego della rendita. Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altro giudice, designato in dispositivo, che regolamento delle spese del presenteprovvederà anche al giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio, alla Corte di Appello di Torino. Così deciso in Roma il 16 ottobre 2000 Ийсен Челье Il Presidente Il Cons. estensore Доживо обртіми ееее IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 16 GEN. 2001 I oggi, D , SA O A L S IL LABORATORE M 0 L E 1 A O R T . 3 B DI CANCELLERIA , P T 3 I U SA R 5 S D 'A E . A SP L T N L I S E N O 3 D P G -7 I O IM S -8 N A 1 E A D S 1 D E I , E E A T O G R N O T G E T IS S E IT E L G IR E R A D L O L E D