Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/03/2003, n. 3597
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Sentenza 12 marzo 2003

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In tema di cassa integrazione guadagni concessa in ipotesi di non disposta o cessata continuazione dell'attività di impresa sottoposta a procedura concorsuale, il beneficio dell'esonero dal pagamento del contributo di mobilità, previsto dall'art. 3, terzo comma, della legge 23 luglio 1991 n. 223, spetta anche nei casi in cui la procedura di mobilità sia stata disposta dal commissario giudiziale prima della emanazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, così come si evince dall'esplicito riferimento al <> contenuto nella citata disposizione (ed a prescindere, quindi, dalla intervenuta estensione allo stesso commissario del potere di richiedere il trattamento straordinario di integrazione salariale, per effetto del disposto di cui all'art. 7 del decreto legge n. 148 del 1993, convertito in legge n. 236 del 1993, che ha modificato in tal senso il primo comma del citato art. 3 della legge n. 223 del 1991).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/03/2003, n. 3597
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3597
    Data del deposito : 12 marzo 2003

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