Sentenza 13 aprile 2001
Massime • 1
In tema di cassa integrazione guadagni concessa in ipotesi di continuazione, dell'attività di impresa, non disposta o cessata, atteso il parallelismo tra il comma primo e il comma terzo dell'art.3 della legge n. 223 del 1991, il beneficio dell'esonero dal pagamento del contributo di mobilità spetta anche in caso di ammissione al concordato preventivo, ma solo a partire dall'entrata in vigore del D.L. n. 148 del 1993 che ha modificato il comma primo dell'art. 3 legge citata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/04/2001, n. 5588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5588 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo MILEO - Presid
Dott. Alberto SPANÒ - Consigl
Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigl
Dott. Luciano VIGOLO - Rel. Consigl
Dott. Antonio LAMORGESE - Consigl
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RICAMIFICIO AUTOMATICO SPA IN CONCORDATO PREVENTIVO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell'avvocato BOER PAOLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DEL GIUDICE UMBERTO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FONZO FABIO, CORETTI ANTONIETTA, SGROI ANTONINO, giusta procura speciale atto notar BLASI LINDA di ROMA del 20/10/1988, rep.67249;
- resistente con procura -
avverso la sentenza n. 1108/98 del Tribunale di VERONA, depositata il 04/06/98, R.G.N. 247/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/01 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato DEL GIUDICE;
udito l'Avvocato CORETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 13 febbraio 1995, la S.p.A. Ricamificio Automatico ricorreva al Pretore - giudice del lavoro - di Verona nei confronti dell'INPS chiedendo fosse dichiarata l'illegittimità del provvedimento col quale l'Istituto di previdenza aveva chiesto il pagamento del contributo per la messa in mobilità di lavoratori ai sensi dell'art. 5, comma quarto, della legge 23 luglio 1991, n. 223, mentre, essendo stata la Società ammessa alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, non essendo, inoltre, possibile la continuazione dell'attività anche tramite la cessione dell'azienda o di sue parti e non essendo possibile salvaguardare i livelli di occupazione, ai sensi dell'art. 3, comma terzo, della citata legge n. 223 del 1991, il contributo non era dovuto.
L'INPS opponeva che l'art. 5, comma quarto, faceva riferimento alla figura del liquidatore, mentre nel caso di specie l'omologazione del concordato (con la conseguente nomina del liquidatore) era intervenuta solo dopo l'apertura della procedura di mobilità. Con sentenza n. 247 del 18 marzo 1997, il Pretore rigettava la domanda e compensava le spese.
Proponeva appello la Società dolendosi della lettura strettamente letterale e non sistematica della normativa da parte del primo giudice ed il Tribunale, con sentenza in data 22 maggio /4 giugno 1998, rigettava l'impugnazione e condannava l'appellante nelle spese.
Ha ritenuto il giudice di appello che il chiaro tenore dell'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, non consentiva dubbi sul fatto che il legislatore aveva inteso individuare le figure istituzionalmente abilitate a porre in mobilità i lavoratori eccedenti con fruizione del beneficio contributivo, così stabilendo che questo spettava solo all'esito di una fase giudiziale di controllo dello stato di decozione dell'azienda per le specifiche ipotesi di fallimento, omologazione del concordato e ammissione all'amministrazione straordinaria.
Irrilevanti erano poi le modifiche all'art. 3 cit., introdotte con l'art. 7, comma ottavo, del d.l. 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge n. 236 del 1993, in quanto l'integrazione salariale (estesa con la novella anche all'ipotesi di semplice ammissione al concordato) è disposta nell'interesse del lavoratore dipendente, mentre l'altro ammortizzatore sociale della collocazione in mobilità tende a favorire la ripresa economica dell'azienda in difficoltà: diversa era, dunque, la ratio legis sottesa rispettivamente a ciascuno dei due istituti.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre la S.p.A. Ricamificio Automatico con unico motivo illustrato con memoria. L'INPS ha depositato procura speciale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'annullamento della sentenza impugnata è chiesto per violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma primo, disposizioni preliminari del c.c., e dell'art. 3, terzo comma, della legge 223/91, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.). Si duole la Società che il giudice di appello si sia limitato ad una interpretazione meramente letterale della normativa di riferimento, mentre avrebbe dovuto considerare l'intenzione del legislatore e cioè lo scopo obiettivamente dallo stesso perseguito ricorrendo anche all'interpretazione estensiva del dato legislativo. Il riferimento al liquidatore ad opera dell'art. 3, comma terzo, della legge 223/1991 cit. sarebbe frutto di una imprecisione del legislatore il quale, in realtà, avrebbe considerato, quale presupposto del beneficio dell'esonero dal pagamento del contributo, l'impossibilità della continuazione dell'attività dell'impresa. Pertanto se questa viene ammessa alla procedura concordataria, il beneficio spetta anche se non chiesto dal liquidatore (nominando con la sentenza di omologazione), ma dal commissario giudiziale nominato in sede di ammissione al concordato. Sarebbe assurdo ritenere che l'azienda che non sia più in grado di salvaguardare i livelli occupazionali non possa collocare in mobilità i propri dipendenti eccedenti e sia tenuta a retribuirli ed a pagare i contributi previdenziali sino alla sentenza di omologazione del concordato: nel caso in esame, la società era stata ammessa al concordato preventivo l'8 luglio 1991 e solo dopo un anno e cinque mesi, con sentenza pubblicata il 10 dicembre 1992, era intervenuta l'omologazione del concordato con la nomina del liquidatore. Tale assurdità può essere evitata riferendo il termine liquidatore alla liquidazione coatta amministrativa (per la quale è prevista la nomina di un commissario liquidatore) e quello di commissario al concordato preventivo con cessione di beni (in luogo di commissario giudiziale) e all'amministrazione straordinario delle grandi imprese (art. 1, legge 3 aprile 1979, n. 95). Secondo altra prospettazione, dovrebbe ritenersi che qualora non sia possibile la continuazione dell'attività, il concordato preventivo con cessione dei beni ha diritto di collocare in mobilità i lavoratori eccedenti ed ha altresì diritto al beneficio contributivo dal momento in cui viene ammessa la procedura concorsuale e non da quello della sentenza di omologazione. Presupposto per la spettanza del beneficio non è, come ritenuto dal Tribunale, l'esito di una fase giudiziale di controllo dello stato di decozione (del resto dichiarato dall'imprenditore e valutato dal Tribunale fallimentare sin dal momento del decreto di ammissione al concordato;
infatti, nella domanda il ricorrente deve esporre le cause che hanno determinato la sua insolvenza ...: art. 161, comma secondo, L. Fall.), avendo il legislatore fatto evidente riferimento alla sola condizione della impossibilità della continuazione dell'attività.
L'interpretazione della normativa fatta propria dal Tribunale, inoltre, secondo la ricorrente, comporterebbe, a parità di condizioni, una irragionevole disparità di trattamento rispetto alle imprese soggette ad altre procedure concorsuali cui spetterebbe il beneficio contributivo, con conseguente violazione dell'art.3 della Costituzione.
Il motivo è infondato.
L'art. 3, comma primo, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (nel testo vigente all'epoca dei fatti di cui è causa, prima delle modifiche apportate dall'art. 7 del d.l. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236) disponeva:
"Il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso [...] nei casi di dichiarazione di fallimento, di omologazione del concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata".
Il terzo comma disponeva poi: "Quando non sia possibile la continuazione dell'attività [...] o quando i livelli occupazionali possano essere salvaguardati solo parzialmente, il curatore, il liquidatore o il commissario hanno facoltà di collocare in mobilità, ai sensi dell'art. 4 ovvero dell'art. 24, i lavoratori eccedenti. In tali casi il termine di cui all'art. 4, comma 6, è ridotto a trenta giorni. Il contributo a carico dell'impresa previsto dall'art. 5, comma 4, non è dovuto".
Alla stregua del chiaro tenore testuale del primo comma, esattamente il Tribunale ha ritenuto che solo in caso di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni era concesso l'esonero dal c.d. contributo di ingresso previsto dal successivo art. 5: del resto, la stessa ricorrente, nel prospettare la necessita di una interpretazione estensiva della norma, in ragione della sua presunta ratio di sopperire comunque alla impossibilità della continuazione dell'attività da parte dell'impresa, implicitamente riconosce (malgrado lo sforzo della parte stessa di convincere anche che la parola commissario si riferisse al commissario giudiziale nominato già col provvedimento di ammissione al concordato) che l'interpretazione testuale non poteva che essere quella accolta dal giudice di appello.
Nè la disposizione così interpretata può essere tacciata di irrazionalità, posto che il decreto - emesso ai sensi dell'art. 163 L. Fall. dopo che il Tribunale abbia riconosciuto ammissibile la proposta per la sussistenza dei requisiti e dei presupposti di meritevolezza previsti dall'art. 160 L. Fall. e in relazione anche a quanto esposto dall'imprenditore nella relativa domanda (art. 161 L. fall.) - di apertura del concordato preventivo non esclude che venga successivamente dichiarato il fallimento (art. 186 L. Fall.) e la legge n. 223 del 1991 cit. non prevede, in linea generale, alcun beneficio per il periodo di cessazione dell'attività antecedente la dichiarazione di fallimento. D'altro canto, la pretesa disparità di trattamento tra impresa (soltanto) ammessa al concordato preventivo e altre imprese assoggettate a diverse procedure concorsuali era giustificata dalla discrezionalità del legislatore in relazione alla peculiarità di ciascuna procedura, talché si appalesa manifestamente infondata la questione di costituzionalità della disciplina in esame sotto il profilo dell'art.3 della Costituzione. L'esattezza dell'interpretazione dell'art. 3, commi primo e terzo, della legge n. 223 del 1991, accolta dal Tribunale è inequivocabilmente confermata dal successivo intervento del legislatore, volto chiaramente a modificare quella disciplina e non certo ad interpretarla autenticamente con efficacia retroattiva. L'art. 7 del d.l. n. 148 del 1993 cit. dispone, infatti, in modo espresso, la abrogazione dell'inciso "di omologazione del concordato preventivo consistente nella cessione dei beni", originariamente contenuto nel comma primo, prima proposizione, dell'art. 3 cit. ed ha aggiunto al comma una ulteriore proposizione secondo cui il trattamento straordinario di integrazione salariale è altresì concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni. Infine con un'ultima proposizione, aggiunta allo stesso comma primo dell'art. 3, il legislatore ha precisato (in modo che appare incompatibile con l'ipotizzato intento interpretativo della precedente disciplina) che in caso di mancata omologazione, il periodo di integrazione salariale fruito dai lavoratori sarà detratto da quello previsto nel caso di dichiarazione di fallimento.
Atteso il parallelismo tra il comma primo (cassa di integrazione in ipotesi di continuazione, dell'attività di impresa non disposta o cessata) e il comma terzo ("Quando non sia possibile la continuazione dell'attività [...] o quando i livelli occupazionali possano essere salvaguardati solo parzialmente, il curatore, il liquidatore o il commissario hanno facoltà di collocare in mobilità [...] i lavoratori eccedenti. [...]. Il contributo a carico dell'impresa previsto dall'art. 5, comma 4, non è dovuto) dell'art.3 della legge n. 223 del 1991, non può dubitarsi che il beneficio dell'esonero dal pagamento del contributo di ingresso spetta anche in caso di ammissione al concordato preventivo, ma solo a partire dall'entrata in vigore del d.l. n. 148 del 1993 che ha modificato il comma primo dell'art.3 legge cit. e non per l'epoca antecedente. (Nè la diversità di trattamento tra imprese in ragione di tale limite temporale può legittimare dubbi di incostituzionalità della normativa di riferimento in quanto lo stesso fluire del tempo, secondo il giudice delle leggi, costituisce ragione giustificativa della diversa disciplina, soprattutto in materia indissolubilmente legata a fattori sociali e alle contingenze economiche e finanziarie dell'ente erogatore: Corte Cost. 19 gennaio 1988, n. 6; 30 dicembre 1987, n. 658; 4 novembre 1987, n. 367; 6 dicembre 1979, n. 138). Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso deve essere rigettato.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità.
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2001.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 13 APRILE 2001.