Cass. civ., sez. I, sentenza 28/06/2001, n. 8874
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Sentenza 28 giugno 2001

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Le modificazioni apportate al testo dell'art. 3 della legge n. 223 del 1991 dall'art. 7, comma ottavo, del D.L. n. 148 del 1993 (convertito in legge n. 236 del 1993) riguardano il solo istituto della cassa integrazione guadagni (il cui trattamento è anticipato a decorrere dalla fase preliminare del concordato preventivo con cessione dei beni) ma non la collocazione in mobilità ed il relativo contributo. Pertanto, l'esonero dal menzionato contributo è tuttora previsto nei casi in cui il curatore del fallimento, il liquidatore della liquidazione coatta amministrativa e del concordato preventivo con cessione dei beni o il commissario dell'amministrazione straordinaria abbiano verificato l'impossibilità di continuare l'attività dell'impresa o l'esuberanza dei livelli occupazionali e disposto per la collocazione in mobilità dei lavoratori eccedenti, secondo le procedure di cui all'art. 4 della citata legge n. 223 del 1991 (la S.C. ha così cassato la sentenza la quale aveva ritenuto che, secondo la nuova formulazione dell'art. 3 della legge n. 223 del 1991, anche ai fini della collocazione in mobilità, con esonero da contribuzione, non sia più richiesta l'omologazione del concordato preventivo, ma sia sufficiente l'ammissione alla relativa procedura, essendo venuto meno il termine iniziale precedentemente stabilito e non essendone stato previsto uno diverso da quello relativo alla C.I.G.S.)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 28/06/2001, n. 8874
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8874
    Data del deposito : 28 giugno 2001

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