Sentenza 28 giugno 2001
Massime • 1
Le modificazioni apportate al testo dell'art. 3 della legge n. 223 del 1991 dall'art. 7, comma ottavo, del D.L. n. 148 del 1993 (convertito in legge n. 236 del 1993) riguardano il solo istituto della cassa integrazione guadagni (il cui trattamento è anticipato a decorrere dalla fase preliminare del concordato preventivo con cessione dei beni) ma non la collocazione in mobilità ed il relativo contributo. Pertanto, l'esonero dal menzionato contributo è tuttora previsto nei casi in cui il curatore del fallimento, il liquidatore della liquidazione coatta amministrativa e del concordato preventivo con cessione dei beni o il commissario dell'amministrazione straordinaria abbiano verificato l'impossibilità di continuare l'attività dell'impresa o l'esuberanza dei livelli occupazionali e disposto per la collocazione in mobilità dei lavoratori eccedenti, secondo le procedure di cui all'art. 4 della citata legge n. 223 del 1991 (la S.C. ha così cassato la sentenza la quale aveva ritenuto che, secondo la nuova formulazione dell'art. 3 della legge n. 223 del 1991, anche ai fini della collocazione in mobilità, con esonero da contribuzione, non sia più richiesta l'omologazione del concordato preventivo, ma sia sufficiente l'ammissione alla relativa procedura, essendo venuto meno il termine iniziale precedentemente stabilito e non essendone stato previsto uno diverso da quello relativo alla C.I.G.S.)
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/06/2001, n. 8874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8874 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PELLEGRINO SENOFONTE - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - rel. Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -
Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso gli uffici dell'Avvocatura Centrale dell'istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, FABIO FONZO e FABRIZIO CORRERA, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO DAG di LI GA & C. Sas, in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGONTEVERE MICHELANGELO 9, presso l'avvocato MATTIA PERSIANI, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio Lorenzo Ferretto di Treviso rep. n. 47767 del 30.3.2000;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 316/99 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata l'11/03/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/01/2001 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Coretti, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Piccininno, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso ai sensi dell'art. 101 della legge fallimentare, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale richiese l'ammissione al passivo della S.a.s. DAG di LI IN & C. (dichiarato dal tribunale di Treviso con sentenza del 17.05.1994) di un proprio credito di lire 134.544.746 derivante da titoli vari (omissioni contributive e relative sanzioni nonché altre indennità). Il curatore del fallimento si oppose all'ammissione limitatamente all'importo di lire 21.152.000 corrispondente all'omesso versamento del contributo per l'attivazione della procedura di mobilità del personale dipendente della società fallita, previsto dall'art.5 della legge n. 223 del 1991, sostenendo che la società DAG, con decreto del 7.3.1994, era stata ammessa alla procedura di concordato preventivo;
che il Commissario giudiziale, per l'impossibilità di continuare l'attività d'impresa, aveva collocato in mobilità il personale della società poi fallita, e che a norma dell'art.5 comma 3^ della legge citata, il contributo c.d. d'ingresso alla mobilità, preteso dall'Istituto, non era dovuto.
Il Tribunale di Treviso giudicò fondata la contestazione del curatore e conseguentemente dispose che il credito vantato dall'Istituto fosse ammesso al passivo del fallimento nei limiti dell'importo non contestato dal curatore stesso.
Appellante l'Istituto, la Corte di Appello di Venezia, con sentenza emessa in data 11.5.1999, confermò la pronuncia del tribunale, rigettando il gravame.
Con l'unico motivo di appello l'INPS aveva sostenuto che non avendo la legge n. 236 del 19.07.1993 (conversione in legge del D.L. 20.05.1993 n. 148) modificato l'originaria formulazione del comma terzo dell'art.3 della legge 23.07.1991 n. 223, l'esonero contributivo in questione continuava a riguardare, nell'ipotesi di concordato preventivo, solamente la mobilità del personale avviata dopo la pronuncia della sentenza di omologazione;
ed inoltre che nel caso di specie, i lavoratori erano stati posti in mobilità dall'imprenditore e non dal Commissario giudiziale, mentre la concessione del beneficio presupponeva. per le finalità che essa perseguiva, l'iniziativa del liquidatore e la definitiva privazione dell'imprenditore della disponibilità dei beni.
La Corte di merito ritenne infondata la censura con la seguente motivazione:
l'art. 3 comma primo della legge n. 223 del 1991, prima della modificazione apportata dalla legge n. 236 del 1993, disponeva che il trattamento straordinario di integrazione salariale fosse concesso ai lavoratori delle imprese soggette alla relativa disciplina anche "nei casi di dichiarazione di fallimento, di omologazione del concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria" qualora l'attività non fosse continuata, "su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario".
Ai sensi del comma terzo del medesimo articolo 3 - che non aveva subito mutamenti da parte della legge n. 236 del 1993 - quando, invece, l'attività non poteva essere proseguita o i livelli occupazionali potevano essere salvaguardati solo parzialmente, "il curatore, il liquidatore o il commissario" avevano la facoltà di collocare in mobilità i lavoratori eccedenti e "il contributo a carico dell'impresa, previsto dall'art. 5 comma quarto non" era "dovuto".
Ne derivava, ad avviso della Corte suddetta, che secondo l'originaria formulazione delle suindicate norme, nell'ipotesi di concordato preventivo, solamente a seguito della pronuncia della sentenza di omologazione era consentita la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale o la collocazione in mobilità dei lavoratori, con esonero da contribuzione a carico dell'impresa, mentre il D.L. n. 148 del 1993, convertito nella legge n. 236 del 1993 aveva modificato soltanto l'indicato termine iniziale,
nell'ipotesi di concordato preventivo, disponendo, con riferimento all'art. 3 comma primo, della legge n. 223 del 1991, l'abrogazione delle parole "di omologazione del concordato preventivo consistente nella cessione dei beni" e l'inserimento dei seguenti periodi "Il trattamento straordinario di integrazione salariale è altresì concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni. In caso di mancata omologazione, il periodo di integrazione salariale fruito dai lavoratori sarà detratto da quello previsto nel caso di dichiarazione di fallimento" Secondo la nuova formulazione dell'art.3 della legge n. 223 del 1991, osservava ancora la Corte di merito, anche ai fini della collocazione in mobilità, con esonero da contribuzione, non si richiedeva più l'omologazione del concordato preventivo, ma era sufficiente l'ammissione alla relativa procedura, con il decreto previsto dall'art. 163 l.f., essendo venuto meno il termine iniziale precedentemente stabilito e non essendone stato previsto uno diverso da quello relativo alla cassa integrazione guadagni (C.I.G.S.), rendendosi così manifesta l'erroneità dell'assunto dell'INPS che finiva per prescindere dal dato normativo, ponendo quale necessario presupposto il permanere, nelle suindicate norme, del riferimento - invece non più esistente - all'omologazione del concordato. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Ì istituto della Previdenza Sociale.
Resiste la curatela del fallimento, costituitasi con controricorso. Motivi della decisione
L'unico motivo a sostegno del ricorso denuncia la "violazione e falsa applicazione dell'art.3 comma terzo della legge n. 23.07.1991 n. 223 e dell'art. 7 comma ottavo del D.L. 20.05.1993 n. 148 (convertito nella legge n. 236 del 19.07.1993) nonché dell'art. 182 l.f.. L'omessa pronuncia su punto decisivo della controversia. Il vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. Richiamato il testo dell'art. 3 comma terzo della legge n. 223/91, l'Istituto ricorrente sostiene che l'esonero dall'onere contributivo - avente carattere di beneficio eccezionale - sia stato previsto nel solo caso in cui la richiesta di avvio della procedura di mobilità venga effettuata in costanza di fallimento (ad iniziativa del curatore), di concordato preventivo con cessione dei beni (per iniziativa del liquidatore), di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria (ad iniziativa del commissario, denominato "liquidatore" nel primo caso, "straordinario" nel secondo).
Detto ricorrente deduce ancora che sia del tutto irrilevante, ai fini della soluzione della questione che ne occupa, la modificazione apportata all'art.3 comma primo della legge n. 223 del 1991 dall'art.7 comma ottavo della legge n. 236 del 1993 dal momento che gli istituti della integrazione salariale e quello della collocazione in mobilità dei lavoratori sono ispirati a diversa ratio legis e posti, l'uno a tutela dell'interesse del lavoratore dipendente e l'altro, con disposizione di favore, in funzione dell'eventuale ripresa economica dell'azienda. E dunque, se la norma dell'art. 7 comma ottavo della legge n. 236/93, modificando specificamente il solo primo comma dell'art. 3 della legge n. 223/91, ha esteso la CIGS alle imprese sottoposte a concordato preventivo con cessione dei beni anche nella fase antecedente alla emanazione della sentenza di omologazione, nulla la norma stessa ha innovato in ordine al trattamento di mobilità, disciplinato dal successivo terzo comma. E proprio la diversa natura dei due istituti considerati spiegherebbe la scelta del Legislatore del 1993 di modificare soltanto ed in modo specifico l'istituto della CIGS, per il quale era stata posta in rilievo l'anomalia del sistema derivante dall'ingiustificata distinzione tra la fase anteriore e quella successiva all'omologazione del concordato preventivo, distinzione che, invece, sarebbe sostanziale in materia di procedura di mobilità dei lavoratori che interviene quando non sussistano prospettive di ripresa e di continuazione dell'attività d'impresa e non sia quindi possibile il reimpiego dei lavoratori.
Donde la conclusione - argomenta il ricorrente - "che nel caso di concordato preventivo con cessione dei beni, l'esonero dal pagamento del contributo di mobilità in oggetto spetta solo quando ad attivare la procedura di mobilità dei lavoratori eccedenti sia il liquidatore, e, pertanto, solo dopo che sia intervenuta la sentenza di omologazione del concordato medesimo, al sensi degli artt. 180 e ss. l.f., atteso che è con tale sentenza che il tribunale provvede alla nomina del liquidatore e determina le altre modalità della liquidazione (art. 182 l.f.). E, infatti, è solo con tale sentenza che si trasferisce agli organi concordatarì la legittimazione a disporre dei beni".
Il motivo è fondato.
1. Non appare necessario, dopo l'esposizione sia della motivazione della sentenza impugnata sia della complessa censura svolta dall'Istituto ricorrente, riportare ancora il testo delle norme delle leggi n.223 del 1991 e n. 236 del 1993. È sufficiente puntualizzare che le modificazioni apportate al testo dell'art. 3 della legge n. 223/91 dall'art.7 comma C del d.l. n. 148 del 1993, convertito nella legge n. 236/93, hanno riguardato l'istituto della cassa, integrazione attraverso l'introduzione, nel testo del primo comma, del periodo "Il trattamento straordinario di integrazione salariale è altresì concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni. In caso di mancata omologazione, il periodo di integrazione salariale fruito dai lavoratori sarà detratto da quello previsto nel caso di dichiarazione di fallimento". Rispetto al testo precedente, la modificazione è nel senso del l'anticipazione del trattamento di i.s. con decorrenza dalla fase preliminare del concordato preventivo con cessione dei beni (decreto di ammissione ex art. 163 l.f.).
Nulla il d.l. n. 148 o la legge di conversione n. 236/93 hanno invece innovato relativamente alla collocazione in mobilità (compiutamente disciplinata dalle norme del capo 2^ della legge n. 223/91) e per l'esonero dal relativo contributo (previsto dall'art. 5 comma 4), disciplinati dal comma 3^ dello stesso art. 1, e dunque l'esonero dal contributo continua ad essere previsto, nei casi in cui il curatore del fallimento, il liquidatore della l.q.a. e del concordato preventivo con cessione dei beni, il commissario dell'amministrazione straordinaria abbiano verificato l'impossibilità di continuare l'attività dell'impresa o l'esuberanza dei livelli occupazionali e disposto per la collocazione in mobilità dei lavoratori eccedenti, secondo le procedure di cui all'art.4.
Da ciò deriva - stante l'indiscutibile diversità funzionale dei due c.d. "ammortizzatori sociali e la circostanza che la collocazione in mobilità genera un credito in favore dell'Inps, secondo il disposto del richiamato art. 5 comma 4^ - che per la disposizione del comma 3^ dev'essere mantenuta, nella lettura e nell'interpretazione che debba farsene, quella coerenza di riferimento che la omologava al comma 1^ nel testo precedente l'intervento del legislatore del 1993. Il termine di decorrenza dell'esonero dev'essere, dunque, ricercato unitariamente per i procedimenti concorsuali indicati dalla norma, ed esso termine non può non essere ricollegato al fatto della liquidazione: per il caso di concordato preventivo con cessione dei beni, nel momento in cui interviene la sentenza di omologazione, essendo questa a dare inizio alla fase liquidatoria (art. 182 l.f.) e, può aggiungersi, all'introduzione della figura del liquidatore cui la norma in questione fa riferimento.
La ratio legis, comune a tutte le suindicate procedura concorsuali, è quella di escludere che un credito dell'Istituto per il contributo di mobilità previsto dall'art. 5 comma 4^ della legge n. 223 sorga nella fase della liquidazione dei beni e gravi sulla stessa, mentre, ovviamente, il credito suddetto non è escluso - e secondo l'individuata ratio legis non ha ragione d'essere escluso - relativamente alla fase anteriore (all'omologazione) del concordato preventivo. L'omologazione potrà essere negata e dichiarato il fallimento e a far tempo dalla sentenza che lo apre l'esonero sarà dovuto per questo diverso titolo, ricorrendo le condizioni indicate nella parte iniziale del testo del comma 3^.
Nessuna diversa, e non individuabile, esigenza di "coerenza interpretativa" impone di ritenere che - pur nel silenzio della legge, tanto più rilevante e significativo trattandosi di intervento (da parte della legge n. 236/93) di parziale modificazione del testo della legge di disciplina - l'anticipazione disposta per la cassa integrazione al momento dell'ammissione dell'impresa al concordato preventivo con cessione di beni debba valere anche, e necessariamente, per l'esonero dal contributo di mobilità. Soccorre anche, in senso contrario, quell'eccezionalità della previsione di esonero dal contributo suddetto che l'Istituto ricorrente ha posto in rilievo ma è decisivo in ogni caso che, in assenza di una necessità logica, conseguenziale tale da rendere implicita l'estensione, l'innovazione legislativa non abbia riguardato anche la previsione di esonero (quanto alla decorrenza dal contributo di mobilità.
Nel caso di specie, e in relazione alla collocazione in mobilità disposta dal commissario giudiziale al concordato dell'impresa DAG, nessun esonero dal contributo di cui all'art. 5 comma 4^ della legge n. 223/91, poteva essere preteso dalla curatela, le cui contestazioni circa il credito vantato dall'Inps per tale titolo non avevano fondamento alcuno.
Il ricorso dev'essere dunque accolto e la sentenza impugnata cassata. Ricorrono le condizioni indicate dall'art. 384 comma primo c.p.c. (non necessità di ulteriori accertamenti di fatto) perché la Corte decida la causa nel merito, disponendo per l'ammissione dell'Inps al passivo del fallimento della Soc. DAG anche per la parte di credito (lire 21.152.000, sull'importo complessivo del credito dichiarato, pari a lire 134.544.746) esclusa dalle sentenze di merito. Quanto alle spese dei giudizi, ricorrono giusti motivi per disporne la compensazione limitatamente al giudizio di primo grado. Quelle del grado di appello e del presente giudizio, liquidate come nel dispositivo, restano regolate secondo la soccombenza e vanno, dunque, poste a carico del fallimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa senza rinvio l'impugnata sentenza e decidendo nel merito ammette il credito dell'Inps al passivo del fallimento della S.a.s. DAG di LI IN e per l'intero suo importo ed ordina la conseguente variazione dello stato passivo. Compensa le spese del giudizio dinanzi al tribunale e condanna la curatela del suddetto fallimento al pagamento, in favore dell'Istituto, delle spese del giudizio di appello, liquidate in lire 4.075.000 di cui lire 3.000.000 per onorario. E delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire.175.000, oltre lire 3.500.000 per onorario.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile della Corte di Cassazione, il 24 gennaio 2001. Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2001