Sentenza 29 settembre 2015
Massime • 1
Nel procedimento di esecuzione l'omesso avviso all'interessato della fissazione della data di udienza è causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, per effetto della estensiva applicazione delle regole dettate per l'omessa citazione dell'imputato e del suo difensore nei casi in cui ne sia obbligatoria la presenza.
Commentario • 1
- 1. Giudizio di esecuzione e diritto alla conoscenza del procedimento: riflessioni de iure condito e de iure condendoErsi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 17 luglio 2025
Sommario: 1. Premessa. – 2. L'avviso di fissazione dell'udienza nel giudizio di esecuzione. – 3. Quali regole per le notifiche in executivis? 4. La notifica del primo atto nel procedimento di cognizione…e in quello di esecuzione. – 5. Le condizioni per una notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza a mezzo del servizio postale. – 6. Quid iuris nell'impossibilità di una notifica a mani? – 7. Una soluzione interpretativa in attesa del legislatore. ABSTRACT Il contributo affronta il tema della necessaria conoscenza, da parte dell'interessato, dell'atto di vocatio in ius nel giudizio di esecuzione penale. Dopo aver ricostruito il sistema delle notifiche alla luce delle modifiche …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/09/2015, n. 45575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45575 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2015 |
Testo completo
45 57 5/ 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 29/09/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: MARIA CRISTINA SIOTTO Dott. - Presidente - SENTENZA - Consigliere - 2568/2015- N. Dott. ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI REGISTRO GÉNERALE- Consigliere - Dott. FILIPPO CASA N. 1001/2015 Dott. GIACOMO ROCCHI - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. MONICA BONI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HO RE N. IL 07/03/1978 avverso l'ordinanza n. 240/2014 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 29/09/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
: lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Pasquale Finouchehe chist a llment dell' ordmange unijeguate Udit i difensor Avv.; of Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza resa il 29 settembre 2014 la Corte di Appello di Firenze, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, revocava nei confronti di MI HA la sospensione condizionale della pena concessogli con le sentenze del G.I.P. del Tribunale di Milano del 7/2/2005, irrevocabile il 26/2/2005, e del Tribunale di Milano del 9/6/2005, irrevocabile il 4/7/2005, per avere il condannato commesso nel successivo quinquennio ulteriore delitto punito con pena detentiva.
2.Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso l'interessato personalmente, il quale ne ha chiesto l'annullamento per violazione di norma processuale in relazione all'omessa notificazione allo stesso dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale innanzi al giudice dell'esecuzione.
3.Con requisitoria scritta depositata in data 25 marzo 2015 il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr. Pasquale Fimiani, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, condividendo il motivo di ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e merita dunque accoglimento.
1.Dagli atti del procedimento, direttamente accessibili anche per questa Corte, stante la natura processuale della questione devoluta alla sua cognizione, emerge che l'udienza camerale celebrata innanzi al giudice dell'esecuzione non era stata preceduta dalla notificazione all'interessato del relativo decreto di fissazione del 5 agosto 2014, che era stato notificato soltanto al difensore d'ufficio designato per assisterlo. Nel corso di tale udienza nulla era stato eccepito ed il difensore d'ufficio aveva rassegnato le conclusioni nel merito.
1.1 L'assunto difensivo, secondo il quale l'omissione della notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale comporta la nullità assoluta ed insanabile degli atti e del provvedimento conclusivo, va condiviso. Secondo pacifico e condivisibile orientamento interpretativo, espresso da questa Corte, il mancato avviso, prescritto a norma dell'art. 666 cod. proc. pen., comma 3, determina la nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. del procedimento, per effetto della estensiva applicazione delle regole dettate per l'omessa citazione dell'imputato e per l'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza (Cass. sez. 1, n. 39683 del 14/10/2010, El Marzouki, rv. 248679; sez. 1, n. 12878 del 19/02/2009, Di Paolo Petrovic, rv. 243739; sez. 1, n. 26791 del 18/06/2009, Gallieri, rv. 244657). Va dunque disposto l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Firenze per quanto di competenza. 1
P. Q. M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Firenze. Così deciso in Roma, il 29 settembre 2015. Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Cristina SiottoCristing Monica Boni шайбонидог DEPOSITATA IN CANCELLERIA 16 NOV 2015 IL CANCELLIERE Stefania LL 2