Sentenza 19 aprile 2006
Massime • 1
Non sussiste l'interesse richiesto dall'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, nel caso di ricorso del pubblico ministero avverso sentenza di assoluzione volto a far valere la nullità della dichiarazione di contumacia, posto che la relativa disciplina è prevista " a favore " dell'imputato e che il riconoscimento della sua eventuale violazione non sarebbe idoneo a modificare la statuizione assolutoria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/04/2006, n. 16564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16564 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 19/04/2006
Dott. MARINI Pierfrancesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 713
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 024521/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE di UDINE;
nei confronti di:
1) ERUNWEMENSE EWEMADE N. IL 03/04/1975;
avverso SENTENZA del 17/12/2003 TRIBUNALE di UDINE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI PIERFRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in, persona del Dott. Santi Consolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
Con sentenza 17.12.2003, il giudice del Tribunale di Udine ha assolto ERUNWEMEMNSE EWEMADE, con formula perché il fatto non sussiste - ed ai sensi del dell'art. 530 cod. proc. pen., comma 2 - dal reato di falsa dichiarazione a pubblico ufficiale sulla propria identità destinata ad essere riprodotta in atto pubblico;
l'imputata aveva invero declinato le generalità di Agho Elizabetta n. il 3.4.1976, ma dall'elenco dei precedenti dattiloscopici risultava che ella avesse declinato differenti generalità, di tal che non poteva aversi certezza che proprio nell'occorso avesse dichiarato il falso. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Trieste deducendo: 1) l'imputata è stata giudicata in contumacia perché ritenuta "senza fissa dimora" seppure in realtà risultasse, da una nota 21.12.2001 della Questura di Frosinone (diretta ai Carabinieri di Anagni e per conoscenza anche alla Procura della Repubblica di Udine), la residenza in Anagni, Piazza del Popolo 12, dove avrebbe dovuto ricevere notifica;
2) nel ritenere non raggiunta la prova del mendacio, ili Tribunale ha ignorato la nota 6.8.2001 che informava del rilascio del permesso di soggiorno in favore di Erunwemense Ewemade, n. il 3.4.1975 nonché chiedeva la revoca del provvedimento di espulsione della stessa emesso in data 21.8.1999.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Quanto al primo motivo, infatti, deve anzitutto osservarsi che il ricorrente non ha un concreto interesse a dedurre l'illegittima declaratoria di contumacia dell'imputata - per pretesa violazione di una norma, l'art. 487 cod. proc. pen., prevista "a favore" dell'imputato - non derivando dall'asserita violazione della norma alcun effetto sulla impugnata decisione nel senso, come esposto nel secondo motivo, di una idoneità a modificare la statuizione assolutoria.
Peraltro, il motivo è in ogni caso infondato, facendo esso leva su una circostanza documentale non rinvenibile in atti (nè il ricorrente è maggiormente preciso) e che, peraltro, risulta contraddetta da un decreto di irreperibilità dell'imputata formato in data 17.9.2002 (dunque successivo, in ogni caso, alla richiamata nota della Questura di Frosinone).
Infondato è altresì il secondo motivo.
Vero è, infatti, che in tema di false attestazioni di generalità, allorquando, come nella specie, rimangano ignote le reali generalità dell'agente, non è possibile pervenire ad una dichiarazione di colpevolezza ex art. 495 o 496 cod. pen., presumendo che siano false proprio quelle indicate in sede di identificazione. Nella specie, il rinvio del ricorrente a pregressa nota della Questura di Frosinone in merito al rilascio del permesso di soggiorno, con conseguente revoca del provvedimento di espulsione, in favore di Erunwemense Ewemade "nata il [...] a [...]", introduce una circostanza (peraltro non rinvenibile in atti) che avrebbe in ogni caso dovuto formare specifico oggetto della contestazione accusatoria nel senso che l'imputata aveva, di per ciò stesso, declinato differenti generalità; sì da potersi ritenere, in tale ipotesi, che costei avesse, almeno una volta, fornito false generalità.
Il ricorso, conclusivamente, deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2006