Sentenza 5 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/02/2001, n. 1625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1625 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA 01 625/0 1 INN E DEL POPO LA CORTE S SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.22228/99 Dott. Rosario DE MUSIS Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Cron. 3384 Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Rep. Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Cons. Relatore C.C. 16/11/00 Dott. Giovanni MAMMONE ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 OP Sul ricorso per regolamento di competenza proposto da dal Sig. per diritti L. 1500. "[5 FEB.2001 TT GI, elettivamente domiciliato in Nuoro, IL CANCELLIERE presso l'avv. Maria Gabriella Cassarà, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso;
RE 1500 ricorrente CANCELLERIA
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE, in 097-702 persona del Presidente, legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avv. Carlo De Angelis e Michele di Lullo per delega in calce al ricorso;
- resistente - Qu 4735 avversO la sentenza n. 58/99 del Pretore di Nuoro (r.c.a.l. 1579/98) del 24.3.99, depositata il 31.3.99. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 16/11/2000 dal Relatore cons. G. Mammone;
Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale dott. Antonio Martone, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore del lavoro di Nuoro PU ID esponeva di aver richiesto all'INPS di conoscere l'esistenza dei presupposti contributivi per accedere al prepensionamento e di avere ottenuto risposta positiva, di modo che si era dimesso dall'occupazione in atto ed aveva presentato formale domanda di prepensionamento. Essendo stata tale domanda rigettata per carenza del requisito contributivo, il PU chiedeva la condanna dell'INPS al risarcimento dei danni. Costituitosi in giudizio, l'Istituto eccepiva l'incompetenza del giudice del lavoro dato che la domanda non aveva ad oggetto la corresponsione di una prestazione assicurativa ma solo una ordinaria domanda di risarcimento dei danni. Con la sentenza il Pretore del lavoro dichiarava la propria incompetenza per materia. qu 2 Avverso questa sentenza il PU propone ricorso per regolamento di competenza. L'Inps non si è costituito. Motivi della decisione Il ricorso è inammissibile. Dall'esame del fascicolo processuale di ufficio del giudice di merito emerge che l'avviso di deposito della sentenza impugnata (contenente il testo del relativo dispositivo) fu ricevuto dal difensore del ricorrente in data 21.4.99, di modo che è da questa data che decorre il termine perentorio di trenta giorni per la notifica del : ricorso per regolamento di competenza previsto 47, C. 2, c.p.c. Il ricorso, invece, dall'art. risulta notificato all'INPS, presso il procuratore costituito, solamente in data 8.11.99, a termine abbondantemente scaduto. Nulla deve prevedersi per le spese.
Per questi motivi
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 16 novembre 2000. Il Presidente Reparo de ufuris Il Consigliere estensore Эрогамни тат ност % 3 Still DI CANCELLERIA IL COLLA: Deposited in Cancelleria - 5 FEB. 2001 oggi, IL COLLABORATORE M E R DI CANCELLERIA P Ph I D A 0 , S 1 3 S O 3 . L A 5 T T L , R O . A B A ' S N I L E D L P 3 E S 7 A I - D T N 8 I S - S G 1 O N O 1 P E A S M I E D I G A E A , G D O O E E R T L T T T I S N I R A E I G S L D E E L R E O D .