Sentenza 4 aprile 2001
Massime • 1
Nel caso di concordato preventivo con cessione dei beni, l'esonero dal pagamento del contributo di mobilità di cui all'art. 5, quarto comma delle legge n. 223 del 1991 (previsto dall'art. 3, terzo comma legge cit.) spetta solo quando ad attivare la procedura di mobilità dei lavoratori eccedenti sia il liquidatore, qualora sia intervenuta la sentenza di omologazione del concordato, ai sensi degli artt. 180 ss. Legge Fall., considerato che è solo con tale sentenza che, effettuati i controlli del caso, il competente Tribunale provvede alla nomina del liquidatore e determina le altre modalità della liquidazione (art. 182); tale esonero non spetta, invece, quando sia stato l'imprenditore ad attivare la procedura di messa in mobilità, neppure per le rate successive alla nomina del commissario giudiziale o del liquidatore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/04/2001, n. 5034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5034 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARINO DONATO SANTOJANNI - Presidente -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO A. MAIORANO - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS, Istituto Nazionale della Previdenza sociale, in persona del Presidente pro tempore in carica, Prof. Ing. Giovanni Billia, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso gli avv. Antonietta Coretti, Fabio Fonzo e Antonino Sgroi, che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TECNOMEC S.C. a responsabilità limitata, in persona del suo liquidatore, avv. Paolo Giorgi, elettivamente domiciliata in Roma, via Catanzaro n. 9, presso l'avv. Alberto Papadia, che la rappresenta e difende giusta delega in atti, unitamente all'avv. Elio Castellazzi del Foro di Piacenza;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Piacenza del 25 marzo-27 aprile 1998, n. 152 del 1998, RGAC 1377 del 1996, cron. 2552;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 novembre 2000 dal Relatore Cons. Dott. Camillo Filadoro;
Uditi gli avv. Coretti e Papadia;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido Raimondi, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 25 marzo-27 aprile 1998, il Tribunale di Piacenza, in parziale riforma della decisione del locale Pretore, condannava l'INPS al pagamento dei soli interessi sulle somme che il Pretore aveva riconosciuto essere dovute alla società Tecnomec, a titolo di rimborso di somme, versate all'Istituto ai sensi dell'art. 5 comma 4 della legge n. 223 del 1991 per la messa in mobilità di personale dipendente della società (non dovute, secondo il primo giudice, per avere la società stessa già avviato la procedura di ammissione al concordato preventivo al momento della collocazione in mobilità). Il Tribunale dichiarava di condividere l'orientamento dottrinale secondo il quale gli effetti della procedura di concordato preventivo decorrono dalla data di presentazione della domanda, richiamando l'art. 168 legge fallimentare, secondo il quale "Dalla data della presentazione del ricorso e fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore". Del resto, osservavano ancora i giudici di appello, in mancanza di una esplicita diversa disposizione di legge, deve ammettersi che il debitore - anche dopo la presentazione del ricorso e prima dell'ammissione al concordato preventivo - possa compiere atti di amministrazione necessari, finalizzati ad un epilogo favorevole della procedura richiesta, senza il timore della sanzione prevista dall'art. 173 legge fallimentare. Quanto al secondo motivo d'appello, invece, il Tribunale escludeva qualsiasi mala fede dell'Istituto, riconoscendo dovuti solo gli interessi (e non anche la rivalutazione) dalla domanda giudiziale al saldo. La buona fede dell'INPS, rilevavano ancora i giudici di appello, doveva del resto presumersi in presenza di un indebito oggettivo.
Avverso tale decisione propone ricorso l'INPS con un unico motivo. Resiste la società TECNOMEC con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico, complesso motivo, l'Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 3, della legge 23 luglio 1991 n. 223, nonché degli articoli 180, 182, 168 e 169 del
R.D. 16 marzo 1942 n. 267, nonché omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia e vizio di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 codice di procedura civile).
Secondo il ricorrente, l'esonero dall'obbligo di pagamento del contributo previsto dall'art. 5, coma 4, della legge n. 223 del 1991 per la procedura di mobilità è tassativamente limitato - oltre all'ipotesi di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa - a quella in cui l'imprenditore sia già stato ammesso con decreto alla procedura di concordato preventivo ed anzi sia intervenuta la sentenza di omologazione del concordato, ai sensi dell'art. 180 e seguenti della legge fallimentare.
Infatti, è solo con tale sentenza che il Tribunale competente provvede alla nomina del liquidatore e determina le altre modalità della liquidazione.
Ed è solo con tale sentenza che si trasferisce agli organi concordatari la legittimazione a disporre dei beni. Il tenore letterale della norma contenuta nell'art. 3 comma 3 della legge n. 223 del 1991 confermerebbe, del resto - secondo il ricorrente che l'esonero da tale contributo spetta solo quando ad avviare la procedura di mobilità dei lavoratori eccedenti sia il liquidatore, ed è circoscritto quindi all'ipotesi di concordato con cessione dei beni. Nel concordato a percentuale non vi è infatti liquidazione.
La specifica individuazione dei soggetti contenuta nell'art. 3 comma 3 della legge n. 23 del 1991 (curatore, commissario giudiziale e liquidatore) osserva ancora il ricorrente - ha la sua ragion d'essere proprio nella particolare garanzia offerta dalla funzione esplicata dagli stessi.
Infatti, il liquidatore, anche se con carattere e funzioni particolari, svolge le necessarie attività, che sono strumentali alla liquidazione dei beni ceduti sotto la sorveglianza del commissario giudiziale, con l'assistenza del comitato dei creditori. In ogni caso, conclude il ricorrente, la procedura di messa in mobilità, nel caso di specie, era stata avviata dall'impresa prima dell'emissione del decreto di cui all'art. 163 legge fallimentare da parte del Tribunale competente (e il versamento della somma era avvenuto il 24 aprile 1992, cioè il giorno dopo la presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo). Pertanto, anche a voler ammettere che il beneficio di cui all'art. 3 comma 3 della legge n. 223 del 1991 potesse riconoscersi alla società resistente dopo l'inizio della procedura di concordato preventivo (e non solo dopo la sentenza di omologazione) la sentenza impugnata doveva comunque essere integralmente riformata, considerato che la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo era stata perfezionata, con il pagamento del contributo, solo dopo la messa in mobilità del personale.
Osserva il Collegio: il ricorso è fondato.
Occorre premettere che la esecuzione del concordato preventivo inizia con il deposito della sentenza di omologa del concordato, sentenza dichiarata provvisoriamente esecutiva - ancor prima della novella del 1990 - dagli articoli 130, 5^ comma e 181, 4^ comma della legge fallimentare.
Solo nella sentenza di omologa del concordato preventivo con cessione dei beni viene nominato il liquidatore e il comitato dei creditori. La società resistente richiama - per analogia con il caso di specie - le modifiche apportate al primo comma dell'art. 3 della legge 223 del 1991 dall'art. 7, comma 8, del decreto legge n. 148 del 29 maggio 1993, convertito nella legge n. 236 del 19 luglio 1993, segnalando che - a seguito di questa nuova norma - la domanda di ammissione alla cassa integrazione guadagni può ora essere presentata subito dopo il ricorso per il concordato preventivo, non essendo necessario attendere la nomina del liquidatore dei beni, che avviene solo al termine del giudizio di omologazione.
Rileva sul punto il Collegio che il richiamo alle diverse disposizioni relative al trattamento di integrazione salariale non è pertinente al caso di specie, in cui si discute della messa in mobilità del personale eccedente e della portata delle norme che prevedono - con elencazione tassativa e con una deroga al principio generale - i casi di esonero dall'obbligo di versare il contributo per la mobilità previsto dall'art. 5 comma 4.
Il primo criterio che deve orientare l'interprete per cogliere la portata di una legge è "quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse" (art. 12, disposizioni preliminari al codice civile). Sotto altro profilo, (art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale), le leggi che fanno eccezione a regole generali non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.
Orbene, l'art. 3 comma 3 della legge n. 223 del 1991 stabilisce che:
"Quando non sia possibile la continuazione dell'attività, anche tramite cessione dell'azienda o di sue parti, o quando i livelli occupazionali possono essere salvaguardati solo parzialmente, il curatore, il liquidatore o il commissario hanno facoltà di collocare in mobilità, ai sensi dell'articolo 4 ovvero dell'articolo 24, i lavoratori eccedenti. In tali casi il termine di cui all'articolo 4, comma 6, è ridotto a trenta giorni. Il contributo a carico dell'impresa previsto dall'articolo 5, comma 4, non è dovuto". La lettera della legge è chiara nel riferire l'esonero dal contributo per la mobilità solo alle ipotesi in cui la procedura di mobilità venga iniziata in costanza di fallimento (curatore), di concordato preventivo con cessione dei beni (liquidatore), di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria (commissario).
Non solo il tenore letterale della norma di legge, che riconosce il beneficio dell'esonero dal contributo in questione, ma anche la sua "ratio" conducono a tale conclusione.
Come già ricordato, l'esecuzione del concordato preventivo con cessione dei beni ha inizio solo con il deposito della sentenza di omologa, con la quale il Tribunale nomina uno o più liquidatori ed un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione.
Prima di tale momento, dunque, vi è solo la figura del commissario giudiziale.
La società resistente ricorda che, quanto meno, il contributo non sarebbe più dovuto una volta intervenuta l'omologazione. Pertanto, sottolinea, dopo tale momento, l'azienda non sarebbe più tenuta ad effettuare il pagamento, almeno per quella parte delle trenta rate mensili non ancora pagate. La legge prevede, infatti, che il pagamento del contributo possa avvenire in trenta rate mensili. La società resistente segnala, infine, le incongruenze cui potrebbe pervenirsi seguendo la tesi subordinata dell'INPS (pagg. 10 e seguenti, secondo la quale in nessun caso l'imprenditore potrebbe dirsi esonerato dal contributo prima del decreto di ammissione al concordato), poiché l'obbligo di versamento o meno del contributo sarebbe legato ad un fattore temporale assolutamente casuale, ovverosia la celerità del Tribunale nell'emettere il decreto di ammissione.
Anche tali censure si rivelano infondate, dovendosi escludere il diritto all'esenzione dal contributo per l'impresa ammessa a concordato con cessione dei beni, tutte le volte in cui la procedura venga avviata e conclusa dall'imprenditore insolvente, in luogo del liquidatore e maturando l'obbligazione del datore di lavoro all'atto della richiesta di ammissione alla procedura di mobilità. Secondo la società resistente, invece, gli effetti di cui all'art. 168 legge fallimentare si produrebbero sin dalla data di presentazione della domanda di concordato, essendo irragionevole che il legislatore abbia inibito ai creditori (art. 168) ogni possibilità di aggredire il patrimonio del debitore, a tutela della par condicio, sin dal deposito ed abbia, invece, lasciato quest'ultimo libero di disporre senza controllo dei propri beni sino alla data del decreto di ammissione. Il richiamo alla disposizione contenuta nell'art. 168 legge fallimentare si rileva non pertinente al caso di specie.
Tale norma, infatti, è destinata soltanto a tutela il principio della par condicio creditorum, e tende quindi ad assicurare ai creditori "per titolo o causa anteriore al decreto" di ammissione alla procedura medesima, il mantenimento delle condizioni di parità nel concorso.
Tra l'altro, è del tutto ragionevole che il divieto di azioni esecutive scatti dal momento in cui si chiede l'autorizzazione al concordato preventivo. Infatti, in questo caso - a differenza di quanto accade, ad esempio, per la dichiarazione di fallimento (art. 51 legge fallimentare) - non vi è un vero e proprio accertamento dello stato di insolvenza che viene solo dichiarato dalla parte, cioè dal debitore insolvente.
Naturalmente, poiché la procedura di mobilità è stata avviata dall'imprenditore insolvente prima dell'emissione del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo, l'INPS deve essere inserito tra i creditori anteriori al decreto, per i quali il concordato preventivo è obbligatorio, ai sensi dell'art. 184 legge fallimentare. In altri termini, i crediti sorti tra la presentazione del ricorso da parte del debitore ed il successivo decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo, seguono le sorti di quelli anteriori, e non possono beneficiare delle condizioni previste per i crediti sorti nel corso della procedura (in quanto questa, prima del citato decreto, non ha inizio). Conseguentemente, gli stessi non possono essere considerati in prededuzione, ne' in sede di esecuzione del concordato, ne' agli effetti del concorso in sede fallimentare, qualora la procedura sfoci in un fallimento.
Il decreto di ammissione alla procedura non determina, invece, vincoli a carico dei creditori posteriori, ne' il principio di obbligatorietà del concordato omologato (Cass. 30 gennaio 1997 n. 968, 22 maggio 1996, n. 4715).
Le ultime considerazioni costituiscono ulteriore conferma della fondatezza della pretesa dell'INPS.
Con la disposizione di cui all'art. 3 comma 3 della legge n. 223 del 1991, il legislatore ha espressamente stabilito che l'esonero dal pagamento del contributo di mobilità spetti solo quando ad avviare la procedura stessa sia il liquidatore (nell'ipotesi del concordato preventivo con cessione dei beni), al fine di evitare che un credito di questo genere - che dovrebbe beneficiare del trattamento particolare spettante ai crediti sorti durante la procedura di concordato preventivo, possa gravare la gestione del patrimonio aziendale da parte del liquidatore nominato dal Tribunale. Nessun argomento in senso contrario, infine, è possibile dedurre dalla modifica dettata in tema di integrazione salariale dall'art. 7 comma 8 della legge n. 236 del 1993.
Pertanto può concludersi che "Nel caso di concordato preventivo con cessione dei beni, l'esonero dal pagamento del contributo di mobilità di cui all'art. 5 comma 4 della legge n. 223 del 1991 (previsto dall'art. 3 comma 3 della stessa legge) spetta solo quando ad attivare la procedura di mobilità dei lavoratori eccedenti sia il liquidatore, qualora sia intervenuta la sentenza di omologazione del concordato, ai sensi degli articoli 180 e seguenti legge fallimentare, considerato che è solo con tale sentenza che,
effettuati i controlli del caso, il competente Tribunale provvede alla nomina del liquidatore e determina le altre modalità, della liquidazione (art. 182).
Tale esonero non spetta, invece, quando sia stato l'imprenditore ad attivare la procedura di messa in mobilità (neppure per le rate successive alla nomina del commissario giudiziale o del liquidatore)".
Il ricorso deve pertanto essere accolto e la sentenza impugnata cassata.
Non essendovi necessità di ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto di tutte le domande proposte dalla società Tecnomec s.c. a responsabilità limitata con il ricorso introduttivo in primo grado.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta le domande proposte dalla società Tecnomec s.c. a r.l. con il ricorso di primo grado.
Compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2001