Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/04/2001, n. 5034
CASS
Sentenza 4 aprile 2001

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Nel caso di concordato preventivo con cessione dei beni, l'esonero dal pagamento del contributo di mobilità di cui all'art. 5, quarto comma delle legge n. 223 del 1991 (previsto dall'art. 3, terzo comma legge cit.) spetta solo quando ad attivare la procedura di mobilità dei lavoratori eccedenti sia il liquidatore, qualora sia intervenuta la sentenza di omologazione del concordato, ai sensi degli artt. 180 ss. Legge Fall., considerato che è solo con tale sentenza che, effettuati i controlli del caso, il competente Tribunale provvede alla nomina del liquidatore e determina le altre modalità della liquidazione (art. 182); tale esonero non spetta, invece, quando sia stato l'imprenditore ad attivare la procedura di messa in mobilità, neppure per le rate successive alla nomina del commissario giudiziale o del liquidatore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/04/2001, n. 5034
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5034
    Data del deposito : 4 aprile 2001

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