Sentenza 24 febbraio 2003
Commentario • 1
- 1. Art. 317 c.p., ConcussioneVirginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 5 agosto 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/02/2003, n. 2808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2808 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 0 2 8 0 8 / 03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Stefano CICIRETTI R.G.N. 5105/01Presidente - Cron.6340Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Dott. Camillo FILADORO Consigliere Rep. Rel. Consigliere Dott. Paolo STILE Ud. 29/10/02 - Consigliere - Dott. Giuseppe CELLERINO ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: IN AN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato SERGIO VACIRCA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ELENA POLI, SERGIO BONETTO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
GRUPPO FINANZIARIO TESSILE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA P. DA PALESTRINA 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO PAOLO IOSSA, che lo 2002 rappresenta e difende, giusta delega in atti;
4239 -1- - controricorrente avverso la sentenza n. 4633/00 del Tribunale di 1TORINO, depositata il 11/07/00 R.G. N. 941/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/10/02 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato VACIRCA;
udito l'Avvocato IOSSA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore ⠀ Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per i rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 1 marzo 1999, NN IN conveniva dinanzi al TO di Torino la S.p.A. Gruppo Finanziario Tessile -GF-, premettendo di aver lavorato alle sue dipendenze dall'11 aprile 1974 al 16 gennaio 1996, allorché insieme ad altre colleghe era stata licenziata nell'ambito di un licenziamento collettivo per riduzione di personale, di essere stata reintegrata nel posto di lavoro con sentenza dello stesso TO di Torino del 25 febbraio-8 marzo 1997, di essere stata formalmente reintegrata dalla datrice di lavoro in data 11 aprile 1997 e di essere stata collocata in CIGS il 12 giugno 1997. Esponeva che, dopo il licenziamento per riduzione di personale, e precisamente dal 20 novembre 1996, aveva lavorato per dodici mesi con un contratto a tempo determinato presso la S.r.l. AFOM e che detta assunzione ella aveva regolarmente provveduto a comunicare all'INPS, il quale aveva sospeso per la durata del detto rapporto il trattamento di mobilità. Aggiungeva che, dopo la cessazione del suo rapporto di lavoro con la società AFOM, la S.p.A. GF le aveva contestato vari addebiti riguardanti lo svolgimento di attività lavorativa presso la predetta società. Soggiungeva che, nonostante le giustificazioni dalla stessa presentate tramite il proprio legale, la GF la licenziava con telegramma del 5 dicembre 1997. La ricorrente deduceva la nullità del licenziamento de quo per la genericità della contestazione mossale e, comunque, la illegittimità del provvedimento espulsivo, perché privo di giustificazione, e chiedeva, pertanto, al TO adito di dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimatole con telegramma del 5 dicembre 1997, di ordinare alla S.p.A. GF di reintegrarla nel suo posto di lavoro e di condannare la stessa società al risarcimento del danno nella misura di legge. La S.p.A. GF si costituiva chiedendo la reiezione della domanda perché infondata. 1 Con sentenza del 27 aprile 1999 il TO accoglieva la domanda. Avverso tale decisione proponeva appello la società soccombente con ricorso depositato il 23 giugno 1999, chiedendo il rigetto delle pretese della IN. Questa, a sua volta, resisteva al gravame, chiedendo la conferma della pronuncia di primo grado. Con sentenza del 26 maggio-11 luglio 2000, l'adito Tribunale di Torino rigettava l'eccezione, sollevata dall'appellata, di nullità della contestazione disciplinare per genericità della stessa e riteneva che il comportamento tenuto successivamente alla sentenza di reintegrazione dalla lavoratrice, la quale intenzionalmente, al fine di realizzare dei vantaggi a danno del proprio datore di lavoro, lo aveva indotto in errore in ordine al proprio stato di disoccupazione, integrava gli estremi della giusta causa di licenziamento;
pertanto, rigettava le domande proposte con il ricorso introduttivo del giudizio e condannava la IN al pagamento delle spese del doppio grado. Per la cassazione di tale sentenza ricorre NN IN con tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art.378 c.p.c. Resiste la S.p.A. GF con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso NN IN, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 nonché degli artt.2106 e 2109 c.c., ed ancora illogicità e contraddittorietà di motivazione nonché falsa applicazione dell'art.88 c.p.c. e degli artt. 1175, 1375 e 2105 c.c., si duole che il Tribunale di Torino abbia disatteso l'eccezione, relativa alla scarsa comprensibilità delle contestazioni di addebito, sollevata, in particolare, con riferimento alla mancata indicazione del profilo sotto il quale la propria condotta sarebbe risultata sanzionabile. 2 Più precisamente, la ricorrente lamenta che la suddetta contestazione sarebbe talmente vaga ed indeterminata, che lo stesso Giudice d'appello non avrebbe in realtà compreso se "la società intendeva accusare la lavoratrice di avere tentato di percepire dal proprio datore di lavoro con metodi illeciti retribuzioni non dovute, o l'accusa che le si rivolgeva era semplicemente quella di non aver comunicato al proprio datore di lavoro il fatto di avere avuto un'occupazione (temporanea) ...". La censura è priva di fondamento. Invero, con motivazione logica ed adeguatamente argomentata, il Tribunale ha ritenuto sufficientemente chiara e precisa la contestazione disciplinare in parola, rilevando che, nella lettera di contestazione dell'addebito ex art.7 legge n. 300/70 del 24 novembre 1997, la soc. Gruppo Finanziario Tessile (GF), ripercorrendo le vicende successive al licenziamento per riduzione di personale intimato nel gennaio 1996, tra gli altri, anche alla IN, richiamava in particolare il procedimento d'urgenza ex art.700 c.p.c. instaurato dalla lavoratrice per il pagamento delle retribuzioni maturate dalla data del predetto licenziamento al 31 marzo 1997, la successiva formale reintegrazione nel posto di lavoro della IN, la collocazione in CIGS della stessa, la proposizione di un ricorso al TO di Torino per il pagamento delle retribuzioni maturate dal licenziamento (rectius: dal 17 gennaio 1996) alla data della sentenza di reintegrazione (25 febbraio 1997), la indisponibilità, infine, della IN a regolarizzare la sua posizione fiscale e contributiva ancora nel luglio 1997 (allorché, contattata da una impiegata della società GF, aveva bruscamente interrotto la comunicazione telefonica), per così concludere: "Orbene, in data 20.11.199, a seguito di Sua visita presso i nostri uffici, abbiamo appreso con sincero stupore che nel periodo dal 20/11/1996 al 19/11/1997 Lei ha prestato attività lavorativa alle dipendenze dell'AFOM s.r.l. di Brandizzo, senza mai comunicarci nulla al riguardo, pur dopo 3 la Sua formale reintegrazione nel centro di costo, ed anzi spacciandosi per disoccupata, in un primo ricorso giudiziale, e perseverando nella richiesta di pagamento della retribuzione anche per il periodo successivo al 20/11/1996, in un secondo ricorso giudiziale". Da tale lettera di addebito il Tribunale ha tratto coerentemente la conclusione che il comportamento contestato dalla società alla IN, fosse il seguente:"l'avere la stessa, anche dopo la sua formale reintegrazione nel posto di lavoro, omesso di rendere noto alla società GF il rapporto di lavoro intercorso con altra società nel periodo 20.11..1996/19.11.1997 ed, anzi, occultato detto diverso rapporto, dichiarando fatti non corrispondenti al vero (lo stato di inoccupazione) nel ricorso ex art.700 c.p.c., insistendo in sede di giudizio ordinario per il pagamento delle retribuzioni afferenti anche al predetto periodo lavorato presso la AFOM s.r.l. e sottraendosi alle richieste della GF volte alla sua regolarizzazione contributiva e fiscale, necessaria dopo la sua formale reintegrazione presso la GF". M Da quanto sopra esposto, risulta di tutta evidenza come correttamente rimarcato dal Tribunale- quale fosse il comportamento contestato alla IN e come i diversi fatti riportati nella lettera di addebito (ricorso ex art.700 c.p.c., reintegrazione nel posto di lavoro ecc.) non rappresentassero, di per sé, singole contestazioni disciplinari, ma costituissero piuttosto gli elementi sulla scorta dei quali la società elevava alla IN la contestazione di avere omesso di comunicarle l'esistenza di un concomitante rapporto di lavoro e di avere anzi occultato il suo stato di dipendente della s.r.l. AFOM;
occultamento che comproverebbe, nella ricostruzione operata dal Tribunale, anche la presenza di una volontà di lucrare a spese della società datrice di lavoro una indebita duplicazione di stipendi. L'iter argomentativo seguito dal Tribunale appare, pertanto, esente dai prospettati vizi, risultando il ragionamento logico e privo di contraddizioni. 4 Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.2106 e 2119 c.c., illogicità, contraddittorietà e difetto assoluto di motivazione, omesso esame di fatti decisivi, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 421 c.p.c., deducendo che nella sentenza di appello difetterebbe una valutazione del contesto nel quale si collocava il licenziamento in oggetto, nonché la precisa individuazione dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare. Nello sviluppo del medesimo motivo si innesta una ulteriore critica alla impugnata sentenza, osservandosi che la tesi del Tribunale, secondo cui i comportamenti tipizzati dalla contrattazione collettiva come passibili di sanzione disciplinare non esauriscono le possibili ipotesi di licenziamento, non potrebbe portare alla conclusione che comportamenti ritenuti legittimi dal CCNL possano integrare giusta causa di licenziamento. Pertanto -chiarisce la ricorrente-, se, alla stregua della contrattazione collettiva, al lavoratore non sospeso è fatto divieto (pena il licenziamento) di lavorare in imprese concorrenti, "non potrà essere applicata la stessa sanzione (o, meglio, nessuna sanzione è applicabile) al lavoratore sospeso che operi in imprese non concorrenti", con la conseguenza, nel caso concreto, che l'attività lavorativa temporaneamente svolta dalla IN presso altra azienda non potrebbe in alcun modo valere a motivare il licenziamento. Con il terzo ed ultimo motivo, la ricorrente, denunciando illogicità e contraddittorietà di motivazione, omesso esame di fatti decisivi, violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 416 c.p.c., falsa applicazione degli artt. 2106 e 2119 c.c. nonché dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, falsa applicazione dell'art.88 c.p.c. nonché degli artt. 1175, 1375 e 2105 c.c., censura la sentenza di secondo grado, la quale avrebbe richiamato precedenti giurisprudenziali non appropriati rispetto al caso in esame, a fondamento del proprio convincimento 5 secondo cui il vincolo fiduciario tra prestatore e datore di lavoro deve considerarsi irrimediabilmente leso dal comportamento del lavoratore che, intenzionalmente, al fine di realizzare dei vantaggi a danno del proprio datore di lavoro, taccia a quest'ultimo l'esistenza di un altro suo rapporto di lavoro e, per di più, con il suo comportamento lo induca in errore intorno al proprio stato di disoccupazione. I due motivi, da trattarsi congiuntamente perché strettamente connessi, meritano accoglimento nei termini che seguono. E' da premettere che come da consolidato orientamento di questa Corte- per stabilire se sussiste la giusta causa di licenziamento e se è stata rispettata la regola codicistica della proporzionalità della sanzione occorre accertare in concreto se -in relazione alla qualità del singolo rapporto intercorso tra le parti, alla posizione che in esso abbia avuto il prestatore d'opera e, quindi, alla qualità e al grado del particolare vincolo di fiducia che quel rapporto comportava- la specifica mancanza commessa dal dipendente, considerata e valutata non solo nel suo contenuto obiettivo, ma anche nella sua portata soggettiva, specie con riferimento alle particolari circostanze & condizioni in cui è posta in essere, ai suoi modi, ai suoi effetti e alla intensità dell'elemento psicologico dell'agente, risulti obiettivamente e subiettivamente idonea a ledere in modo grave, così da farla venir meno, la fiducia che il datore di lavoro ripone nel proprio dipendente e tale, quindi, da esigere la sanzione non minore di quella massima, definitivamente espulsiva, senza che in tal caso possa rilevare l'assenza o la modesta entità di un danno patrimoniale a carico del datore di lavoro ( ex plurimis, Cass.23 aprile 2002 n.5943). - nonUna tale operazione valutativa - certamente spettante al giudice di merito può sfuggire, tuttavia, ad una verifica di legittimità (al pari di ogni altro giudizio fondato su qualsiasi norma di legge) allorché, come nella specie, si tratta di applicare clausole generali, come quella dettata dall'art. 2119 c.c., 6 tipica "norma elastica" contenente la nozione di "giusta causa" del licenziamento, la cui operativita' in concreto deve necessariamente rispettare criteri e principi desumibili dall'ordinamento generale (a cominciare ai principi costituzionali) e dalla disciplina particolare (anche collettiva) in cui la concreta fattispecie si colloca (cfr. Cass. 22 aprile 2000 n.5299; Cass. 13.4.1999 n. 3645). E così, sul piano della correttezza del metodo applicativo di una tale clausola generale, seguendo un percorso valutativo che tenga conto di coordinate dettate dalle fonti normative superiori sino a quelle di rango inferiore, nonche' dalle disposizioni negoziali eventualmente esistenti, il giudice di merito -come ancora precisato da questa Corte (cfr. Cass.22 ottobre 1998 n.10514 ed, ancora, Cass. n. 5299/2000 cit.) non puo' trascurare i principi costituzionali che impongono un bilanciamento dell'interesse del lavoratore, protetto dall'art. 4 Cost., con quello dell'impresa datrice di lavoro, tutelato dall'art. 41 Cost.; bilanciamento che nel caso presente si riassume nel criterio dettato dall'art. 2106 c.c. della - "proporzionalità" della sanzione disciplinare all'infrazione contestata. In base a queste premesse la sentenza del Tribunale di Torino e' censurabile per aver espresso un giudizio in ordine alla legittimità del licenziamento, fondato essenzialmente su un comportamento adottato dalla lavoratrice in sede processuale alla stregua di regole non trasferibili, almeno meccanicamente, sul diverso terreno del diritto sostanziale, informato a forme di apprezzamento di pregiudizio diversa natura, anche sul versante dell'apprezzamento del eventualmente subito dalla controparte. In particolare, quest'ultimo aspetto assume rilievo nell'ambito della complessiva indagine valutativa spettante al giudice di merito - in riferimento ad un comportamento, come quello in esame, la cui sanzionabilità richiede una apposita specifica verifica. In proposito deve rilevarsi che il Tribunale, basandosi su alcuni fatti pressoché pacifici ha affermato la sussistenza della giusta causa di licenziamento, osservando che il vincolo fiduciario che lega il prestatore di lavoro al datore non poteva, nella specie, non considerarsi irrimediabilmente leso dal comportamento del lavoratore che, intenzionalmente, al fine di realizzare dei vantaggi a danno del proprio datore di lavoro, taccia a quest'ultimo l'esistenza di un altro suo rapporto di lavoro, inducendolo, per di più, con il suo comportamento, in errore intorno al proprio stato di disoccupazione. In particolare, il Giudice a quo ha ritenuto che la IN, sia omettendo, dopo la sentenza di reintegra pronunciata il 25 febbraio 1997 ed anche dopo la sua reintegrazione avvenuta l'11 aprile 1997, di portare a conoscenza della GF la prestazione da parte sua di lavoro retribuito alle dipendenze di altra società, sia dichiarando, nel ricorso di urgenza depositato l'1 aprile 1997, di essere ancora priva di altra occupazione, fosse venuta meno, reiteratamente e consapevolmente, agli obblighi di lealtà e correttezza cui, stante la perdurante vigenza del suo rapporto di lavoro con la GF, la stessa era tenuta. Tale motivazione si fonda essenzialmente sulla sequenza di elementi reperiti in sede processuale, che pur non sanzionabili in detta sede, opererebbero in termini di slealtà nell'ambito del rapporto di lavoro tanto da configurare senz'altro la sussistenza di una giusta causa tale quindi da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto. Senonché, così ragionando, il Tribunale ha operato una proiezione sul piano sostanziale di un comportamento adottato dalla IN in sede processuale, attribuendo a tale comportamento di per sé legittimo (v., a proposito della tematica avente ad oggetto l'aliunde perceptum, tra le altre, Cass. sez. un. 3 febbraio 1998 n. 1099) -peraltro posto in essere attraverso il filtro valutativo del difensore, ed incensurabile e, comunque, non censurato ai sensi degli artt. 88 e 96 8 c.p.c.-, una valenza negativa su di un terreno diverso e per nulla contiguo, che compromette la stessa coerenza della motivazione. Risulta pertanto evidente che, in mancanza di norme di legge o di contratto che imponessero alla lavoratrice di tenere in sede processuale il comportamento ritenuto dal Giudice d'appello- omesso, o che, comunque, vietassero alla stessa di svolgere quello posto in essere, la possibilità di ricondurre tale comportamento, nel quale si sostanzia il nucleo dell'addebito disciplinare, nell'alveo della giusta causa od anche del giustificato motivo soggettivo di recesso, avrebbe richiesto più adeguata motivazione in ordine alla idoneità di un legittimo comportamento processuale a determinare la rottura del vincolo fiduciario caratterizzante il rapporto di lavoro, intercorrente tra le medesime contrapposte parti presenti in giudizio. La sentenza va, pertanto, annullata e la causa rimessa ad altro Giudice - che si designa come da dispositivo-, il quale provvedera' al riesame dell'intera vicenda, oltre a provvedere sulle spese anche del giudizio di legittimita'.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Genova. Cosi' deciso in Roma, il 29 ottobre 2002. Il Presidente Il Consigliere est. ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI бавны Z Ciziveti REGISTRO, E DA OGNI SPESA. TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 IL CANCELLERE Deposite Cancelleria 7003 Avogi, ALMIERE 9