Cass. pen., sez. III, sentenza 08/07/2005, n. 33735
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Sentenza 8 luglio 2005

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Ai fini della installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, l'autorizzazione e la procedura di inizio attività previste dal D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259, codice delle comunicazioni elettroniche, si intendono estese a tutti i profili connessi alla realizzazione ed alla attivazione di tali tipi di impianti, compresi quelli urbanistici ed edilizi, con la conseguente non necessità di un distinto titolo abilitativo a fini edilizi, atteso che il procedimento di autorizzazione disciplinato dal citato decreto è finalizzato all'esigenza di semplificazione e concentrazione dei procedimenti amministrativi. (Nell'occasione la Corte ha ulteriormente precisato sia che le singole valutazioni che in precedenza erano autonome non sono eliminate, ma soltanto unificate sul piano procedimentale, in quanto di esse deve essere dato conto in sede di motivazione del provvedimento finale, sia che il regime sanzionatorio, di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, non subisce modificazioni in merito).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 08/07/2005, n. 33735
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33735
    Data del deposito : 8 luglio 2005

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