Sentenza 17 novembre 2009
Massime • 1
Lo stato di tossicodipendenza non può indurre, di per sé, la sospensione di una misura di sicurezza personale, quantunque detentiva (nella specie, colonia agricola).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/11/2009, n. 49349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49349 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 17/11/2009
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere - N. 3021
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 24920/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DA GI N. IL 23/03/1973;
avverso l'ordinanza n. 1081/2009 TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI, del 11/05/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
lette le conclusioni del PG Dott. F. Lo Voi che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 11.05.2009 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli rigettava l'impugnazione proposta da CA PE avverso il provvedimento di primo grado che aveva respinto la sua richiesta di sospensione, D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 90, dell'esecuzione della misura di sicurezza detentiva della colonia agricola per anni uno, assumendo la diversità tra la pena detentiva e la misura di sicurezza.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto condannato che motivava la doglianza deducendo l'omessa motivazione in ordine alla non applicabilità in via analogica, della richiesta sospensione anche alle misure di sicurezza.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva il rigetto del ricorso.
4. Il ricorso, infondato, deve essere rigettato con ogni dovuta conseguenza di legge.
L'odierno ricorrente, che deve eseguire la misura di sicurezza personale della colonia agricola per la durata minima di anni uno, ha chiesto la sospensione dell'esecuzione in relazione al proprio stato di tossicodipendenza, D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 90, norma che prevede peraltro solo la sospensione della pena, non della misura di sicurezza. Lamenta ora, con il ricorso contro l'ordinanza di rigetto di tale sua istanza, che l'invocata norma non sia stata applicata in suo favore con interpretazione analogica. La tesi non può essere accolta. L'interpretazione analogica presuppone, invero, per principio generale dell'ermeneutica giuridica, situazioni riconducibili alla stessa logica nel quadro complessivo del sistema (ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio). Ciò non può dirsi per la misura di sicurezza personale, per quanto detentiva (come la colonia agricola), che ha come suo presupposto ex lege la riconosciuta pericolosità sociale del soggetto, mentre la sospensione della pena (D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 90, ma anche ex art. 163 c.p.) è istituto che involge un giudizio di affidabilità del condannato, una prognosi positiva in ordine al suo recupero sociale o socio - terapeutico. È di tutta evidenza, invero, che se il soggetto fosse attinto da siffatta valutazione positiva, si dovrebbe procedere non già alla sospensione dell'esecuzione della misura di sicurezza, ma alla sua revoca per difetto della necessaria pericolosità. Risulta dunque coerente il sistema penale che prevede (all'art. 212 c.p.) le ipotesi di sospensione (per dare la precedenza all'esecuzione di una pena) o di trasformazione (per sopravvenuta infermità psichica) di una misura di sicurezza personale, ed il rinvio della sua esecuzione (art. 211 bis c.p.) solo nei casi di cui agli artt. 146 e 147 c.p., che però fanno riferimento non già alla tossicodipendenza in quanto tale, ma a situazione di salute di tale gravità da imporre, o rendere comunque opportuno, il rinvio dell'esecuzione della misura di sicurezza, così come della pena. In conclusione, il dedotto stato di tossicodipendenza non può indurre, ex se, la sospensione di una misura di sicurezza personale, per quanto detentiva, ne' ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 90, (che non la prevede), ne' in base ai disposti codicistici, ne' in via analogica.
In definitiva il ricorso non può essere accolto.
Alla completa reiezione dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente CA PE al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2009