Sentenza 17 gennaio 2006
Massime • 1
Il G.i.p., investito di una richiesta di archiviazione, qualora ritenga necessario procedere ad ulteriori indagini, non può egli stesso svolgere l'attività di indagine, ma deve investire il P.M. (nella specie, il G.i.p. aveva richiesto la esibizione di taluni documenti e provveduto ad assumere dichiarazioni da una persona informata su fatti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/01/2006, n. 19309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19309 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 17/01/2006
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA IAna - Consigliere - N. 60
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - N. 042266/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) FE GI, N. IL 20/05/1947 P.O.;
contro
2) CA AT, N. IL 05/10/1943;
3) AM IVANA, N. IL 22/12/1947;
4) IN RI EN, N. IL 10/11/1947;
5) TT AN, N. IL 23/12/1955;
avverso DECRETO del 17/09/2004 G.I.P. TRIBUNALE di MACERATA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
lette/sentite le conclusioni del P.G..
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Dott. FAVALLI Mario, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
CA IA, esclusa da un concorso, a suo dire non correttamente, presentava denuncia contro gli autori di un verbale ritenuto falso per i delitti di falso ideologico per induzione ed abuso in atti di ufficio.
A conclusione delle indagini preliminari, il Procuratore della Repubblica di Macerata dopo pochi giorni e precisamente in data 14 ottobre 2003 chiedeva al G.I.P. presso lo stesso Tribunale di disporre l'archiviazione della denuncia ed il G.I.P., senza inviare alcun avviso alla parte offesa che aveva fatto richiesta di essere avvertita, archiviava la denuncia.
L'esponente presentava una nuova denuncia essendo stati scoperti anche nuovi fatti ed il P.M. otteneva dal G.I.P. la riapertura delle indagini.
A conclusione delle stesse il P.M. in data 24 dicembre 2003 chiedeva nuovamente l'archiviazione degli atti relativi alla denuncia. Il G.I.P. questa volta accoglieva l'opposizione della parte offesa - da ritenersi tale quantomeno con riferimento alla imputazione di abuso in atti di ufficio - e, fissata l'udienza in Camera di consiglio per il 23 marzo 2004, provvedeva ad eseguire alcuni atti di indagine.
All'esito della indagine eseguita direttamente il G.I.P. inviava nuovamente gli atti al P.M. che il 24 maggio 2004 insisteva nel richiedere l'archiviazione della denuncia.
Una nuova opposizione con richiesta di nuove investigazioni della parte offesa veniva presentata in data 11 giugno 2004, ma questa volta il G.I.P. non fissava l'udienza camerale, e, con provvedimento del 17 settembre 2004, ritenuta la inammissibilità della nuova opposizione della parte offesa, disponeva l'archiviazione del procedimento.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione CA IA, che, dopo avere riepilogato il complesso iter della procedura ed avere esposto con dovizia di particolari le sue ragioni di merito, deduceva la violazione del principio del contraddittorio per la mancata adozione del rito camerale sotto due profili - l'escussione del Dottor LI semplicemente come persona informata dei fatti e la inadeguata motivazione in ordine alla completezza delle indagini già svolte ed alla superfluità di quelle ulteriormente proposte -. Come si è già detto il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione concludeva per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
Articolate memorie difensive di censura per i motivi di ricorso e di critica per le richieste del Procuratore Generale erano presentate dagli indagati AM NA, AR VA, ET NN e NI RI LE.
Certamente la procedura adottata dal G.I.P. presso il Tribunale di Macerata presenta delle anomalie che non possono che determinare l'annullamento del conclusivo provvedimento di archiviazione e ciò pur volendo prescindere dalla prima archiviazione disposta de plano essendo tale provvedimento stato travolto dalla riapertura delle indagini.
Prescindendo dal merito della vicenda, che non può essere valutato in questa sede, va detto che a fronte di una richiesta di archiviazione del P.M. il G.I.P. può, ai sensi dell'articolo 409 c.p.p., accogliere la richiesta di archiviazione del P.M. oppure disporre la udienza camerale di discussione.
All'esito di tale udienza il G.I.P. potrà disporre la archiviazione oppure indicare al P.M. le indagini necessarie e fissare un termine per il compimento delle stesse, oppure invitare il P.M. a formulare l'imputazione.
Nel caso di opposizione della parte offesa alla richiesta di archiviazione del P.M., il G.I.P. può dichiararla inammissibile ed accogliere la richiesta di archiviazione, oppure deve fissare l'udienza camerale e procedere nel senso dinanzi indicato. Se queste sono le norme che regolano l'istituto dell'archiviazione va detto che si riscontrano delle anomalie nella procedura adottata dal G.I.P..
È pacifico, infatti, che il G.I.P. non possa egli stesso svolgere atti di indagine, come invece si è verificato nella presente procedura (vedi Cass. 31 gennaio 2003 n. 8871, in Cass. Pen. 2004, 896), dal momento che il G.I.P. ha chiesto la esibizione di alcuni documenti ed ha provveduto ad interrogare il LI. Gli atti di indagine eventualmente necessari debbono infatti essere indicati al P.M., che è l'unico titolare delle indagini preliminari, spettando al G.I.P. soltanto di valutare gli esiti delle stesse. Come pure irrituale è mutare il corso di una procedura adottata e non portarla a compimento.
Il G.I.P., come si è detto, aveva disposto udienza camerale a seguito della opposizione della parte offesa e, sia pure irritualmente, aveva eseguito atti di indagine;
all'esito delle stesse ha restituito gli atti al P.M. e questi ha di nuovo richiesto l'archiviazione degli atti.
Ebbene il G.I.P. avrebbe dovuto nuovamente fissare l'udienza camerale per porre fine alla procedura camerale già iniziata ed interrotta per richiedere parere al P.M.; in effetti il P.M. viene ai sensi dell'articolo 409 c.p.p. convocato all'udienza camerale ed in tale udienza deve presentare le sue conclusioni;
se il G.I.P., in assenza di un rappresentante del P.M., ritenga di richiedere un nuovo parere del P.M. - in effetti resosi necessario per l'anomala e già segnalata effettuazione di atti di indagine - deve proseguire con il già disposto rito camerale e fissare una nuova udienza di discussione.
In effetti non è consentito una volta che venga adottata una procedura di maggiore garanzia ritornare sui propri passi ed adottare un provvedimento di archiviazione de plano.
In tal modo, infatti, sostanzialmente si viola il principio del contraddittorio garantito proprio dall'articolo 409 c.p.p., violazione che, come è noto, consente il ricorso per Cassazione. È vero che il ricorrente non ha utilizzato specificamente un siffatto argomento, ma è pure vero che ha eccepito la violazione del contraddittorio e ciò è quello che conta potendo essere accolta la eccezione anche con una motivazione diversa da quella suggerita dal ricorrente.
In conclusione il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al Tribunale di Macerata per un nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Macerata per un nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 gennaio 2006. Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2006