Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/11/2008, n. 47490
CASS
Sentenza 14 novembre 2008

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In tema di colpa medica, il componente dell'equipe incaricato di eseguire un intervento chirurgico è titolare di una posizione di garanzia, e deve essere effettivamente presente in sala operatoria, onde avere una visione diretta dell'intervento e garantire una più attenta percezione delle problematiche eventualmente insorte. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta inadeguata la partecipazione dell'"assistente di campo" del chirurgo ad un intervento eseguito in laparoscopia, da una sala posta accanto alla sala operatoria).

Commentari2

  • 1La condotta medica tra azione e omissione
    Claudia Sale · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Che differenza c'è tra azione e omissione? Due sono i criteri di distinzione proposti: uno normativo e uno naturalistico. Per il criterio normativo, detto anche criterio della regola cautelare violata, la condotta è omissiva quando la regola è un comando, cioè la pretesa di un facere, è attiva invece quando la regola è un divieto, cioè la pretesa di non facere[1]. Per il criterio naturalistico, detto anche criterio della reale efficacia condizionante[2], la condotta è attiva quando il soggetto pone in essere un fattore che innesca il processo causale sfociante nell'evento lesivo. Il medico, ad esempio, somministra adrenalina ad un paziente affetto da ipertensione arteriosa non …

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  • 2La posizione di garanzia del medico tra fonti sostanziali e formali
    Claudia Sale · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. In ossequio al principio di legalità, l'obbligo giuridico d'impedire l'evento, ex art. 40 II comma c.p., deve scaturire sempre da fonti formali, costituite dalla sola legge extrapenale e dal contratto. Soltanto queste fonti sono deputate ad individuare il cosiddetto garante dell'integrità di uno o più beni giuridici: la sentinella posta a guardia di un castello, pronta ad intervenire nel momento in cui il nemico riesca a saltare il fossato, secondo un'icastica immagine talvolta evocata. La giurisprudenza però, specialmente in ambito medico, privilegia talvolta, quale fonte della posizione di garanzia, la mera posizione che il soggetto occupa in relazione ad una certa vicenda. Si …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/11/2008, n. 47490
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 47490
Data del deposito : 14 novembre 2008

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