Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/11/2025, n. 38650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38650 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da:
ANGELO CAPUTO MARIA AN BORSELLINO SIMONETTA COLELLA MARZIA MINUTILLO TURTUR AN LC
ha pronunciato la seguente
Sui ricorsi proposti da
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 38650/2025 Roma, li, 28/11/2025
Presidente relatore
Sent. n. sez. 1514/2025 PU -14/11/2025 R.G.N. 26116/2025
SENTENZA
1. AZ LU nato a [...] il [...] 2. AZ NU nato a [...] il [...] 3. SO LU nato a [...] il [...]
avverso la sentenza resa il 28 Febbraio 2025 dalla Corte di appello di Napoli.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che è stata avanzata richiesta di trattazione orale dell'udienza; udita la relazione svolta dal Consigliere RI NI IN;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Marco Patamello che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
sentite le conclusioni degli avv. Bonzano Carlo e Placanica SA del foro di Roma, in difesa di: AZ LU, AZ NU e SO LU che si riportano ai motivi chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli, parzialmente riformando la sentenza resa il 15 dicembre 2015 dal Tribunale di Napoli, ha confermato la responsabilità di AZ UN, AZ LU e LI LU per i delitti di usura ed estorsione e, riconosciute in favore dei tre imputati le circostanze attenuanti
Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Serial#: 500749149191149c-Firmato Da: ANGELO CAPUTO Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 340242aac01b8041 Firmato Da: MARIA AN BORSELLINO Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Serial: 651a4ed323699c
generiche, ritenendole equivalenti alle contestate aggravanti, ha rideterminato la pena loro inflitta.
Si addebita ai tre imputati di avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, concordato e ricevuto interessi usurari a fronte di prestiti in denaro, da parte dei coniugi Di SA, dal 2006 sino al 2010, e di essersi, mediante violenza e minacce in danno dei predetti debitori, procurati l'ingiusto adempimento.
2.Avverso detta pronunzia hanno proposto ricorso i tre imputati.
3. AZ LU e AZ UN, con atto unico sottoscritto dai comuni difensori di fiducia, deducono cinque motivi di ricorso:
3.1. Violazione dell'art. 192 comma 2 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per i reati contestati ai capi A e B, per carenza della motivazione rispetto a quanto dedotto nei motivi di appello in ordine alla inattendibilità delle persone offese e in particolare del debitore OA De SA. Il giudizio di responsabilità nel caso in esame poggia esclusivamente sulle sue dichiarazioni, in parte riscontrate da quelle della moglie, e con il primo motivo di appello erano state evidenziate le numerose incongruenze e gli elementi esterni che smentivano alcuni passaggi delle ricostruzioni da costoro offerte. La Corte territoriale nella sintesi dei motivi di appello riportata alle pagine da 4 a 7 della sentenza, ha esposto puntualmente le criticità in ordine al giudizio di attendibilità delle persone offese, ma ha offerto solo una motivazione apparente che reitera le dichiarazioni testimoniali, senza confrontarsi con le incongruenze evidenziate, e omette la valutazione di quegli elementi esterni di natura documentale che sconfessavano le ricostruzioni accusatorie;
il Collegio di appello si è limitato ad affermare che tra i protagonisti della vicenda non preesistevano ragioni di inimicizia o di mero contrasto, mentre il motivo di appello verteva sulla inconciliabilità tra le dichiarazioni rese dalle parti civili nel contesto dibattimentale e il resto del compendio probatorio. Analoghe carenze del percorso motivazionale emergono quando la Corte afferma che le persone offese hanno reso deposizioni composte, pertinenti e continenti ed esclude che l'avere avuto accesso grazie alla denunzia a finanziamenti agevolati possa costituire un elemento pregiudiziale di discredito e di sospetto nei suoi confronti, senza tuttavia considerare le specifiche censure dedotte con i motivi di appello.
3.2. Violazione di legge, in particolare degli artt. 644 commi 3, 4 e 5 n. 4 e 629 cod.pen. per carenza di motivazione in quanto, tanto il delitto di estorsione, quanto il delitto di usura, muovono dal presupposto fattuale dell'assoluta antieconomicità di alcune operazioni di compravendita intercorse tra le parti. Secondo la prospettazione accusatoria, il profitto dei reati sarebbe stato realizzato mediante l'acquisto di un immobile e di un'imbarcazione a prezzi notevolmente inferiori a quello di mercato, ma la difesa aveva contestato questa ipotesi accusatoria e la Corte non si confronta con le allegazioni e produzioni documentali che smentivano la prospettazione d'accusa.
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Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 5c07491491911490 Firmato Da: ANGELO CAPUTO Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 340242aac01b8041 Firmato Da: MARIA AN BORSELLINO Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Serial: 651a4ed323699c
La sentenza ha dato atto, a pagina 6, che in ordine alla valutazione del prezzo dell'immobile oggetto di compravendita, la difesa aveva prodotto un estratto della banca-dati delle quotazioni immobiliari e anche una consulenza tecnica avente ad oggetto il valore di mercato di un appartamento in San Giorgio a Cremano, da cui emergeva che in conclusione la persona offesa aveva incassato dalla vendita dell'appartamento il giusto prezzo di mercato. Questa documentazione risulta del tutto pretermessa dalla Corte, che riteneva il prezzo di vendita incongruo, sulla scorta di quanto dichiarato dalle persone offese. Anche in merito alla vendita dell'imbarcazione è emerso che i fratelli De SA avevano incassato il giusto prezzo di mercato del natante, sicché non era ipotizzabile alcun danno e corrispondente profitto, ma la Corte non ha considerato questa ricostruzione e alterando la natura dei delitti di usura ed estorsione li ha trasformati in reati di pericolo, piuttosto che di evento, con ciò incorrendo nel vizio di motivazione e nella violazione di legge per difetto degli elementi materiali della fattispecie di reato contestata. In modo analogo la Corte non ha verificato la sussistenza dell'aggravante dello stato di bisogno, facendo generico rinvio a necessità di denaro connesse a debiti con fornitori.
3.3 Violazione di legge, in particolare dell'art. 629 cod.pen. e vizio di motivazione in relazione al reato contestato al capo B, che avrebbe dovuto essere riqualificato in esercizio arbitrario delle proprie ragioni, mentre secondo la Corte la pretesa creditoria degli imputati non sarebbe azionabile dinanzi all'autorità giudiziaria perché relativa ad un prestito ad usura. La Corte ha assunto un ragionamento circolare e ha omesso di valutare i rapporti di amicizia e affari esistenti tra le parti, certamente forieri di diritti e obbligazioni azionabili.
3.4 Violazione di legge per erronea applicazione delle aggravanti previste dall'art. 629 secondo comma cod.pen. in relazione all'art. 628 terzo comma cod. pen. e carenza della motivazione poiché la Corte si limita ad affermare che le minacce sarebbero state consumate in presenza di due dei tre imputati almeno in due occasioni, ma non offre al riguardo adeguati elementi circostanziali per rispondere alla specifica censura dedotta con i motivi di appello.
3.5 Carenza della motivazione in ordine al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche come equivalenti alle contestate aggravanti e in ordine all'entità dell'aumento di pena per il delitto unificato per continuazione, poiché la sentenza non offre al riguardo alcuna motivazione, mentre la condizione di incensurati degli imputati e il tempo trascorso dai fatti avrebbero potuto essere valorizzati ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche come prevalenti. Inoltre osserva il ricorrente che risulta sprovvista di adeguata motivazione la decisione di applicare un aumento per il reato satellite in misura particolarmente afflittiva.
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Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Serial#: 5c0749149191149c Firmato Da: ANGELO CAPUTO Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 340242aac01b8041 Firmato Da: MARIA AN BORSELLINO Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Serial: 651a4ed323699c
4.LI LU, con atto sottoscritto dai difensori di fiducia, ha proposto separato ricorso deducendo quattro motivi.
4.1. Violazione dell'art. 192 comma 2 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per i reati contestati ai capi A e B, per carenza della motivazione rispetto a quanto dedotto nei motivi di appello in ordine alla inattendibilità delle persone offese e in particolare del debitore OA De SA.
4.2. Violazione degli artt. 644 commi 3, 4 e 5 n. 4 e 629 cod.pen. e carenza di motivazione in quanto, tanto il delitto di estorsione, quanto il delitto di usura, muovono dal presupposto fattuale dell'assoluta antieconomicità di alcune operazioni di compravendita intercorse tra le parti che è stato smentito dalle produzioni difensive.
4.3. Violazione di legge, in particolare dell'art. 629 cod.pen. e vizio di motivazione in relazione al reato contestato al capo B, che avrebbe dovuto essere riqualificato in esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
4.4. Violazione di legge per erronea applicazione delle aggravanti previste dall'art. 629 secondo comma cod.pen. in relazione all'art. 628 terzo comma cod. pen. e carenza della motivazione.
4.5. Violazione di legge per erronea omessa applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod.pen. in favore dell'imputato, in ragione della marginalità del ruolo assunto nella vicenda penale.
4.6. Carenza della motivazione in ordine al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche come equivalenti alle contestate aggravanti e in ordine all'entità dell'aumento di pena per il delitto unificato per continuazione, poiché la sentenza non offre al riguardo alcuna motivazione, mentre la condizione di incensurati degli imputati e il tempo trascorso dai fatti avrebbero potuto essere valorizzati ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche come prevalenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.I ricorsi sono inammissibili.
2.Ricorsi AZ UN e AZ LU.
2.1. La prima censura, che si incentra sul giudizio di attendibilità delle persone offese, è manifestamente infondata. Al riguardo va ribadito che le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della vittima del reato, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di
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Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 5c07491491911490 Firmato Da: ANGELO CAPUTO Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 340242aac01b8041 Firmato Da: MARIA AN BORSELLINO Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Serial: 651a4ed323699c
qualsiasi testimone;
tuttavia nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Dell'Arte, Rv. 253214). Pertanto il fatto che l'offeso sia portatore di un interesse processuale alla condanna anche patrimoniale, nel caso in cui si sia costituito parte civile, non attenua il valore probatorio delle sue dichiarazioni che restano autosufficienti, sebbene richiedano un controllo di attendibilità particolarmente penetrante, finalizzato ad escludere la manipolazione dei contenuti dichiarativi in funzione dell'interesse vantato. La Cassazione, infatti anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l'attendibilità estrinseca della testimonianza dell'offeso attraverso la individuazione di precisi "riscontri", si esprime in termini di "opportunità" e non di "necessità", lasciando al giudice di merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto (Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, [...], Rv. 248016; Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, [...], Rv. 229755). Non va poi trascurato che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, De Ritis, cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, [...], Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, [...], Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, [...], Rv.227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, [...], Rv. 225232). Nel caso in esame, la sentenza non soltanto riporta dettagliatamente il tenore delle censure difensive, ma argomenta puntualmente in merito alle stesse, ritenendole non idonee ad inficiare il giudizio di complessiva attendibilità formulato nei confronti dei testi, pur riconoscendo l'esistenza di alcune smagliature nel loro racconto che trovano, tuttavia, adeguata e congrua giustificazione nella natura dei rapporti intercorsi con gli imputati e nel sovrapporsi di prestiti e di restituzioni nel corso del tempo, che possono aver dato luogo ad alcune incertezze nel ricordo, in relazione ad aspetti marginali del racconto. Con riferimento alla circostanza che le persone offese hanno usufruito del prestiti agevolati del fondo antiusura, è condivisibile la motivazione della Corte, la quale ha escluso che una misura di sostegno a favore dei soggetti usurati possa costituire un elemento negativo a detrimento della loro affidabilità soggettiva, poiché si perverrebbe alla conclusione aberrante che uno strumento posto a tutela delle vittime determinerebbe l'affievolimento della rilevanza probatoria delle loro accuse. La Corte ha poi valutato e ritenuto non significative di mendacio le incertezze in merito all'incasso dei primi assegni consegnati dalla persona offesa, perché quest'ultimo
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Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale:
5c07491491911490 Firmato Da: ANGELO CAPUTO Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 340242aac01b8041
Firmato Da: MARIA AN BORSELLINO Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Serial: 651a4ed323699c
ha spiegato che il rapporto di prestito era proseguito per diversi anni alle medesime condizioni e cioè con la previsione di interessi nella misura del 3,5-4 % mensili, di gran lunga superiore al tasso ordinario e di sicura natura usuraria. Infine, giova ribadire che la circostanza che alcune somme non siano state restituite, non incide né sulla attendibilità delle persone offese, né sulla sussistenza del delitto di usura, che si perfeziona nel momento in cui viene concordata la promessa di interessi usurari, anche se poi, in ipotesi, non venga adempiuto l'oggetto dell'ingiusta pattuizione.
2.2 La seconda censura si articola in diverse doglianze. Il motivo che si incentra sul valore dell'appartamento venduto dalle persone offese risulta, per un verso, infondato poiché, come anche riportato nel ricorso, i tecnici immobiliari avevano stimato il valore dell'immobile nell'ordine dei 230.000 euro e dagli atti emerge che l'appartamento è stato venduto per il valore di 160.000 euro e quindi per una somma apprezzabilmente inferiore;
sotto altro aspetto, il motivo è generico poiché la sentenza, pur riportando che a giudizio del De SA l'appartamento in cui abitava con la famiglia valeva più del prezzo concordato, non prende posizione in ordine all'effettivo valore di mercato dell'appartamento, e comunque sottolinea che l'importo della vendita fissato in 160.000 € non era comunque stato consegnato alla dante causa, se non fittiziamente, in quanto la moglie del De SA si era recata in banca in compagnia dei due imputati per scambiare gli assegni ricevuti in presenza del notaio e restituire loro gli importi in essi indicati. In sostanza la sentenza ha sottolineato che la persona offesa al fine di saldare i debiti contratti a condizioni usurarie era stata costretta a vendere l'immobile in cui abitava, non ricevendo il prezzo della vendita, che veniva destinato a pagamento dei debiti. Anche nella vicenda della vendita dell'imbarcazione la Corte evidenzia che la stessa era stata venduta ad un terzo indicato dall'imputato AZ, ad un prezzo ritenuto dal denunziante inferiore al valore commerciale del natante, ma non prende posizione sul punto e non ne ha bisogno, poiché la vicenda viene riportata per evidenziare come il natante sia stato venduto per realizzare denaro da corrispondere al AZ, in cambio della restituzione degli assegni a lui rilasciati nell'ambito del rapporto usurario, detratte le spese necessarie per pagare il residuo leasing e l'iva. Ne consegue che le osservazioni difensive tese ad evidenziare che la imbarcazione era stata ceduta al prezzo di mercato si palesano eccentriche rispetto alla prospettazione accusatoria, secondo cui De SA venne costretto a cedere anche l'imbarcazione di proprietà per fare fronte agli interessi maturati nell'ambito del rapporto usurario. Ed in effetti la sentenza riporta che il prezzo della vendita non era stato diviso tra i due comproprietari, e il fratello della persona offesa, NE De SA, ha dichiarato di non avere mai ricevuto la sua quota della somma incassata per la vendita, il che conferma la prospettazione accusatoria che il denaro sia stato trattenuto da AZ per ripianare la posizione debitoria del De SA.
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Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale:
5c07491491911490 Firmato Da: ANGELO CAPUTO Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 340242aac01b8041
Firmato Da: MARIA AN BORSELLINO Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Serial: 651a4ed323699c
La censura in merito alla sussistenza dell'aggravante dello stato di bisogno è manifestamente infondata, poiché la sentenza di primo grado a pagina 20 afferma espressamente che detta circostanza aggravante non è configurabile in quanto De SA esercitava un'attività imprenditoriale dalla quale traeva guadagno e versava in una situazione patrimoniale non così precaria da configurare lo stato di bisogno. In effetti la sentenza di secondo grado non contiene alcun riferimento allo stato di bisogno della persona offesa e motiva solo in ordine all'aggravante del ruolo di imprenditore della persona offesa che aveva cessato la propria attività dopo il 2009, mentre il rapporto usurario aveva avuto inizio nel 2006, proprio allo scopo di reperire denaro per pagare i fornitori dell'impresa. Secondo l'orientamento più risalente la circostanza aggravante speciale di cui all'art. 644, comma quinto, n. 4, cod. pen. è configurabile in tutti i casi in cui la somma presa in prestito ad usura sia destinata ad essere impiegata in un'attività imprenditoriale, anche se non direttamente svolta dal soggetto cui il prestito viene materialmente erogato, senza che possa rilevare il dato meramente formale del riconoscimento dello "status" di imprenditore. (Sez. 2, n. 10795 del 16/12/2015, dep. 2016, [...], Rv. 266163-01) In conclusione il Collegio ritiene che la motivazione posta a sostegno della conferma di responsabilità sia approfondita, razionale e logica e prenda in adeguata considerazione le deduzioni difensive, sicchè non si presta ad alcuna censura in questa
sede.
2.3 La terza censura è manifestamente infondata, poiché la Corte ha ben spiegato che le minacce erano dirette ad ottenere l'adempimento del debito contratto a condizioni usurarie, che quindi non avrebbe potuto essere azionato in sede giudiziaria. Allo stesso modo illecite si palesano le pretese degli imputati di ottenere, da parte delle persone offese, lo sgombero dell'appartamento in cui abitavano, che era stato ceduto per pagare gli interessi usurari e quindi risultava profitto del reato di usura.
2.4 La quarta censura è manifestamente infondata, poiché la Corte a pagina 16 afferma che in almeno due occasioni le condotte minacciose vennero consumate in presenza di due dei tre imputati e a pag. 14, nel ricostruire il narrato della persona offesa, fa specifico riferimento ad una prima occasione in cui De SA recatosi nel laboratorio dell'imputato AZ, alla presenza del coimputato LU, venne minacciato di morte, se non avesse adempiuto al suo debito;
e ad una seconda occasione, in cui LI LU e AZ LU insieme si portarono a casa della persona offesa, per costringerla con minacce a vendere la casa di abitazione.
2.5 La quinta censura non è consentita, poiché la Corte ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, attribuendo all'avvenuta restituzione dell'immobile estorto alle vittime il valore di parziale risarcimento del pregiudizio cagionato e, tuttavia, in ragione della gravità delle condotte perpetrate per lungo tempo, le ha considerate soltanto come equivalenti rispetto alle contestate aggravanti. Si tratta di un
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Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 5c07491491911490 Firmato Da: ANGELO CAPUTO Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 340242aac01b8041 Firmato Da: MARIA AN BORSELLINO Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Serial: 651a4ed323699c
giudizio che, notoriamente, rientra nell'ambito della discrezionalità del giudice di merito e che esula dal sindacato di questa Corte di legittimità, se non manifestamente illogico. L'aumento sanzionatorio di appena un anno in relazione alle gravissime condotte di usura, protrattesi per oltre tre anni, appare certamente non eccessivo e afflittivo e risulta supportato in sentenza da congrua motivazione.
3.Ricorso LI.
3.1. Il ricorso di LI presenta un contenuto sovrapponibile a quelli dei coimputati, con l'unica eccezione del quinto motivo relativo al diniego dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. Gli altri motivi sono manifestamente infondati per le ragioni già prospettate in ordine ai coimputati: la sentenza delinea in modo puntuale il ruolo assunto dal LI, che in un primo momento funge da intermediario tra la persona offesa e il AZ, a lui legato da un rapporto di parentela, e successivamente si rende responsabile di pressioni e minacce nei confronti della persona offesa per costringerlo ad adempiere al debito assunto, che negli anni si era andato progressivamente moltiplicando. In merito al giudizio di attendibilità si richiamano le argomentazioni svolte nei confronti dei motivi proposti dai coimputati, che risultano del tutto sovrapponibili. La Corte ha altresì sottolineato che le ragioni di astio legate a presunte questioni ereditarie tra la moglie del LI e il fratello, odierna persona offesa, non sono state in alcun modo documentate e sono rimaste mere allegazioni verbali e il ricorso nulla deduce sul punto. La motivazione posta a sostegno della conferma di responsabilità nei confronti di LI è immune dalla censure formulate, che risultano manifestamente infondate e generiche per le ragioni già prospettate.
3.2 Quanto al riconoscimento in favore del LI della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod.pen., va ricordato che per l'integrazione di questa attenuante, non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve, rispetto all'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale del crimine commesso. (Sez. 4, n. 26525 del 07/06/2023, Malfara', Rv. 284771-01) Inoltre diverse pronunzie hanno affermato che in tema di estorsione, non è di minima importanza l'opera del concorrente che abbia svolto attività di intermediazione ed abbia ricevuto egli stesso la somma estorta, dichiarando di doverla consegnare ad altri ignoti partecipanti. ( V mass n 120528).* (Sez. 2, n. 1757 del 16/12/1985, dep. 1986, [...], Rv. 171992-01) La Corte ha respinto la richiesta avanzata dalla difesa, osservando che LI ha avuto un ruolo determinante come intermediario, sia presentando la persona offesa al AZ, sia successivamente intervenendo nel corso del rapporto usurario per
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Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 5c07491491911490 Firmato Da: ANGELO CAPUTO Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 340242aac01b8041 Firmato Da: MARIA AN BORSELLINO Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Serial: 651a4ed323699c
esercitare pressioni e pronunziare minacce, così assumendo un ruolo certamente non secondario rispetto ai suoi correi. Ed in effetti anche in relazione al reato di usura non può essere ritenuta di minima importanza l'opera del LI che, assumendo la veste di intermediario tra i AZ e la vittima, ha per un lungo arco di tempo svolto un'assillante opera di pressione e di intimidazione, rafforzando nella vittima il timore del pericolo di un grave danno, poiché in questo modo ha agevolato in modo non secondario l'esecuzione del reato, e ha svolto un'attività non superflua ed anzi essenziale nella fase di esecuzione del delitto.
4. Per le ragioni sin qui esaminate i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con le conseguenti statuizioni.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Roma 14 novembre 2025
Il Consigliere estensore
RI NI IN
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Il Presidente
GE AP
Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Serial#: 5c0749149191149c Firmato Da: ANGELO CAPUTO Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 340242aac01b8041 Firmato Da: MARIA AN BORSELLINO Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Serial: 651a4ed3e23699c