Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/03/2000, n. 4557
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Sentenza 24 marzo 2000

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In tema di responsabilità per omicidio colposo, colui che conduce un trattore agricolo cui è agganciata una fresatrice non solo è tenuto a prestare l'ovvia attenzione a quanto accade nel proprio campo visivo, ma è anche obbligato dalle regole della prudenza ad evitare che la parte maggiormente pericolosa della macchina complessa con cui opera, posta a rimorchio del trattore, che la fa avanzare e ne aziona il movimento rotatorio, non costituisca fonte di pericolo per persone e cose. Se in prossimità della macchina in movimento si trovi o si porti un bambino, l'operatore non può limitarsi a rimbrottarlo o scacciarlo ma, prima di continuare la sua opera, è tenuto ad assicurarsi che il bambino si sia effettivamente e definitivamente allontanato dal raggio di azione complessivo della macchina, essendo peraltro perfettamente prevedibile che il minore, per immaturità, curiosità, disattenzione o per naturale incapacità di valutare il rischio, si avvicini pericolosamente alla macchina fino ad entrare nel raggio di azione della stessa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/03/2000, n. 4557
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4557
    Data del deposito : 24 marzo 2000

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