Sentenza 24 marzo 2000
Massime • 1
In tema di responsabilità per omicidio colposo, colui che conduce un trattore agricolo cui è agganciata una fresatrice non solo è tenuto a prestare l'ovvia attenzione a quanto accade nel proprio campo visivo, ma è anche obbligato dalle regole della prudenza ad evitare che la parte maggiormente pericolosa della macchina complessa con cui opera, posta a rimorchio del trattore, che la fa avanzare e ne aziona il movimento rotatorio, non costituisca fonte di pericolo per persone e cose. Se in prossimità della macchina in movimento si trovi o si porti un bambino, l'operatore non può limitarsi a rimbrottarlo o scacciarlo ma, prima di continuare la sua opera, è tenuto ad assicurarsi che il bambino si sia effettivamente e definitivamente allontanato dal raggio di azione complessivo della macchina, essendo peraltro perfettamente prevedibile che il minore, per immaturità, curiosità, disattenzione o per naturale incapacità di valutare il rischio, si avvicini pericolosamente alla macchina fino ad entrare nel raggio di azione della stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/03/2000, n. 4557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4557 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SCIUTO CARMELO Presidente del 24/03/2000
1. Dott. TATOZZI GIANFRANCO Consigliere SENTENZA
2. Dott. COLARUSSO VINCENZO " N. 638
3. Dott. FEDERICO GIOVANNI " REGISTRO GENERALE
4. Dott. MALAGNINO FRANCESCO " N. 44618/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TR MA n. il 13.08.1958
avverso sentenza del 17.06.1999 CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. COLARUSSO VINCENZO;
udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. G. Galati che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NI TE era tratto al giudizio del Pretore di Lamezia Terme per rispondere del reato di omicidio colposo per avere cagionato la morte di AR TO di dieci anni e mezzo investendolo con le lame della fresatrice agganciata al trattore agricolo da lui condotto e che egli aveva improvvisamente arrestato perché ostacolato nella marcia da un ramo di ulivo senza curarsi della presenza in campo del minore e senza prestare la dovuta attenzione ai movimenti dello stesso.
Il Pretore lo condannava alla pena di giustizia e, sul gravame dell'imputato, la Corte di Appello di Catanzaro, con la sentenza in epigrafe, confermava quella di primo grado.
La Corte di Appello, dopo aver rifiutato con ampie argomentazioni, la equiparazione proposta dall'appellante tra la condotta di guida di un autoveicolo e quella del pedone che improvvisamente ed inopinatamente venga a collocarsi sulla direttrice di marcia dell'auto oppure fuori del campo visivo del guidatore, ha ritenuto che il conducente di una macchina agricola che irrompa in una realtà diversa a più tranquilla di quella rappresentata dalla circolazione sulla strada dei veicoli a motore, ha obblighi maggiori di prudenza soprattutto quando nei paraggi della macchina agricola si aggiri un minore mosso dalla curiosità. In tal caso l'operatore non può limitarsi ad invitarlo ad allontanarsi ma è tenuto anche a prestare la massima attenzione alla guida potendo prevedere che, ove il bambino non si sia effettivamente e definitivamente allontanato, lo stesso si porti nel raggio di azione della macchina agricola. La Corte, poi, procedendo all'esame degli atti e dei rilievi dei consulenti, è giunta alla conclusione che il bambino (e dapprima la sua gamba sinistra) era stato catturato dalle lame della fresatrice perché l'imputato, alla vista di un ramo di ulivo posto a mt. 1,30 dal suolo, aveva impresso al trattore un movimento con traiettoria all'indietro verso la direzione ove si trovava il minore che" era o fermo in posizione ortogonale rispetto alla direzione di marcia del mezzo o con le spalle voltate allo stesso ".
In buona sostanza, secondo la Corte di Appello, il bambino era stato investito dalla fresatrice che il NI aveva spostato all'indietro a causa dell'ostacolo costituito dal ramo. Avverso la predetta sentenza ricorre per cassazione l'imputato con due motivi.
Nel primo, rubricato come violazione di legge, si sostiene ancora l'applicabilità al caso di specie della regola di comportamento dettata dall'art. 191 C. d. S. per la guida di veicoli in presenza di possibili situazioni di pericolo connesse alla presenza di minori od anziani. Nell'occorso, secondo il ricorrente, non era esigibile una maggiore prudenza e non era ipotizzabile un obbligo di prestare attenzione al di fuori del campo visivo dell'operatore e rispetto ad una condotta del tutto imprevista ed imprevedibile del bambino che si era mosso verso il mezzo meccanico" infilandosi accidentalmente sotto le lame" quando questo era già passato oltre la sua posizione originaria.
Nel secondo si contesta in primo luogo la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di Appello in contrasto con le risultanze processuali e con le stesse caratteristiche della macchina. Si assume, poi, essere illogica. e contraddittoria la conclusione tratta nella sentenza secondo la quale, a causa della presenza del ramo, il trattore doveva essere mosso all'indietro e questa manovra, arbitrariamente ricostruita si era dovuta porre a premessa della responsabilità dell'imputato che altrimenti non si sarebbe potuta giustificare posto che l'impatto era avvenuto fuori del campo visivo del NI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
Nel primo motivo il ricorrente svolge considerazioni del tutto avulse dalla sentenza impugnata e basate sul premesse assolutamente indimostrate quali : a) l'asserita correttezza della sua condotta di guida contrapposta al comportamento scorretto e maldestro - per non dire esplicitamente suicida - del bambino che si sarebbe infilato tra le lame delle fresatrice. Di poi il ricorrente elabora regole di condotta che propugna come incontestabili principi, per trarne, poi la conseguenza di aver rispettato le regole e per contestare in radice la sussistenza della colpa che, a cagione della imprevedibilità ed inevitabilità della condotta della vittima, resterebbe priva dei suoi connotati fondamentali, appunto consistenti nelle prevedibilità e prevenibilità dell'evento.
Sta di fatto, invece, che la regula juris sottesa all'affermazione di responsabilità si appalesa perfettamente condivisibile.
Ed invero, ad avviso di questa Corte, colui che conduce una macchina operatrice come quella di specie non solo è tenuto a prestare l'ovvia attenzione a quanto accade nel proprio campo visivo ma è anche obbligato dalle regole delle prudenza ad evitare che la parte maggiormente pericolosa della macchina complessa con cui egli opera, posta a rimorchio del trattore che la fa avanzare e ne aziona il movimento rotatorio, non costituisca fonte di pericolo per persone e cose.
Di tal che, se nelle prossimità della macchina in movimento si trovi o si porti un bambino, l'operatore non può limitarsi a rimbrottarlo o scacciarlo ma, prima di continuare la sua opera, è tenuto ad assicurarsi che il bambino si sia effettivamente e definitivamente allontanato dal raggio di azione complessivo della macchina essendo. peraltro, perfettamente prevedibile che il minore vuoi per immaturità, vuoi per curiosità, per disattenzione o per naturale incapacità di valutare il rischio, si avvicini pericolosamente alla macchina fino ad entrare nel raggio di azione delle stessa. Ora, a ben vedere l'addebito originario su cui si è fondata l'affermazione di responsabilità è consistito proprio nella violazione di questa regola di condotta.
Ed, infatti, la Corte di merito si è attenuta fondamentalmente alla imputazione e solo - ad abundantiam - ( cfr. sent. a pag. 6 ) si è, di poi, addentrata nella complessa ed elaborata indagine relativa allo spostamento indietro del trattore a causa delle presenza del ramo. Indagine, per vero, inutile e sovrabbondante stante la sufficienza e la adeguatezza delle considerazioni in precedenza svolte dalla stessa Corte che aveva concluso per l'affermazione "della penale responsabilità del prevenuto in ordine al reato contestato" sulla base dell'addebito di colpa contenuto nel capo di imputazione e testè analizzato.
Ed è proprio su questa seconda parte delle sentenza che si incentra la censura svolta nel secondo motivo che, come tale, è da un lato ininfluente rispetto alla già esauriente motivazione sulla responsabilità e, dall'altro, è conformata in modo tale da impingere a pieno nel fatto e nella rivalutazione del materiale probatorio per giungere alla conclusione, del tutto priva di rilievo decisorio, che non vi fu spostamento all'indietro del trattore e della fresatrice ma solo l'incauto incedere del piccolo AR verso il micidiale attrezzo.
Ed è ovvio che tale comportamento della vittima, configurato come evento interruttivo del nesso causale, non può essere oggetto, come nella specie, di mere affermazioni e restare nel campo delle pure ipotesi ma, per poter esentare il ricorrente da responsabilità, dovrebbe essere conclamato - e ciò non è - da sicuri elementi di prova.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2000