Cass. pen., sez. V, sentenza 08/11/2004, n. 48088
CASS
Sentenza 8 novembre 2004

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L'omesso avviso al difensore di fiducia dell'imputato per l'udienza preliminare non è causa di nullità qualora l'atto di nomina, intervenuto successivamente alla fissazione dell'udienza ma prima dell'emissione dell'avviso, sia stato presentato al P.M., ormai spogliatosi del procedimento, anziché al giudice per l'udienza preliminare, in quanto, ai sensi dell'art. 96 comma secondo cod. proc. pen., competente a ricevere la nomina del difensore di fiducia è sempre l'autorità giudiziaria procedente. (La Corte ha precisato che incombe sull'imputato l'onere di assumere informazioni su quale sia, in un certo momento, l'autorità procedente, trattandosi di onere assolutamente esigibile, conseguente al suo interesse a munirsi del difensore di fiducia).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 08/11/2004, n. 48088
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 48088
    Data del deposito : 8 novembre 2004

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