Sentenza 8 novembre 2004
Massime • 1
L'omesso avviso al difensore di fiducia dell'imputato per l'udienza preliminare non è causa di nullità qualora l'atto di nomina, intervenuto successivamente alla fissazione dell'udienza ma prima dell'emissione dell'avviso, sia stato presentato al P.M., ormai spogliatosi del procedimento, anziché al giudice per l'udienza preliminare, in quanto, ai sensi dell'art. 96 comma secondo cod. proc. pen., competente a ricevere la nomina del difensore di fiducia è sempre l'autorità giudiziaria procedente. (La Corte ha precisato che incombe sull'imputato l'onere di assumere informazioni su quale sia, in un certo momento, l'autorità procedente, trattandosi di onere assolutamente esigibile, conseguente al suo interesse a munirsi del difensore di fiducia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/11/2004, n. 48088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48088 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 08/11/2004
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pierfrancesco - Consigliere - N. 1651
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 021739/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TE AU N. IL 20/08/1965;
avverso SENTENZA del 29/01/2004 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI PIER FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giuseppe Veneziano che ha concluso per rigetto del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
EF UR ricorre per Cassazione, a mezzo del difensore, avverso la sentenza in epigrafe, confermativa del giudizio di sua colpevolezza (eliminata tuttavia la revoca della sospensione condizionale della pena di cui alla sentenza 10.3.1998 della Corte di Appello di Roma, divenuta definitiva in data 25.1.1999) per la violazione dell'art. 217 L.F. - commessa nella veste di amministratore della Srl FIN.EDIL fallita in data 17.4.1997 - reso con sentenza 20.12.2002 del Tribunale di Latina. L'imputato propone, quali mezzi di annullamento: 1) violazione dell'art. 419 cod.proc.pen. per omessa notifica al difensore di fiducia del provvedimento di fissazione dell'udienza preliminare;
2) erronea applicazione dell'art. 217 L.F., sul rilievo che la società aveva cessato di operare ancor prima del triennio antecedente la dichiarazione di fallimento della società.
Il ricorso non può trovare accoglimento, stante l'infondatezza dei motivi.
Quanto al primo motivo, invero, occorre rilevare che la nomina del difensore di fiducia, secondo quanto risulta ed è riconosciuto dallo stesso ricorrente, venne formalizzata dall'imputato mediante deposito dell'atto presso la cancelleria della Procura della Repubblica di Latina in data in data successiva (23.11.2001) a quella nella quale il Gip ebbe a fissare l'udienza preliminare (22.11.2001), dando poi avviso all'imputato ed al difensore di ufficio in data 24.12.2001. Ora, è vero che in tema di avviso al difensore, la notifica della data fissata per qualsivoglia udienza dibattimentale o camerale o per qualsiasi atto processuale a cui il medesimo ha diritto di intervenire, è dovuta a quel legale la cui nomina sia stata formalizzata in un momento comunque precedente alla emissione dell'avviso stesso, atteso che con tale emissione si cristallizza la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria;
e, tuttavia, l'art. 96 cod.pen. dispone che la nomina è fatta con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata.
Nella specie, per come si è detto, la nomina non è stata fatta all'autorità procedente - non più il P.M., ormai spogliatosi del procedimento sin dalla data del 27.10.2001, bensì il Gip - ed è indubbio che sia onere dell'indagato assumere informazioni su quale sia in un certo momento l'autorità procedente (v. in tal senso, Cass. Sez. 4^, 20.12.1995/20.3.1996 n. 4257, Garbin, in relazione alla mancata convocazione, all'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, del difensore di fiducia dell'arrestato o del fermato nominato con atto indirizzato al P.M. il giorno prima della udienza ma quando già questi aveva trasmesso al G.I.P. il fascicolo con la richiesta di convalida); trattandosi, invero, di onere assolutamente esigibile dall'indagato quale conseguente all'interesse del soggetto a munirsi del difensore di fiducia nonché agevolmente assolvibile. In presenza di tale "errore" dell'indagato, peraltro, non risulta, ed anzi è implicitamente è ammesso dal ricorrente, che l'atto di nomina malamente indirizzato sia stato trasmesso alla cancelleria del Gip prima della data del 24.11.2001 per l'udienza preliminare del 15.2.2002; nella quale, pertanto, non può neppure dirsi che il giudice sia incorso in nullità non disponendo, in rinnovazione, la notifica del decreto di fissazione dell'udienza al difensore di fiducia (la cui nomina non gli risultava).
Ed è a dirsi, del resto, che il rapporto fiduciario instaurato con la nomina avrebbe in ogni caso giustificato che a quella udienza fosse lo stesso indagato ovvero il difensore di fiducia - dal primo avvertito, a denunciare l'omissione dell'avviso, evitando la nomina di un difensore di ufficio. Anche il secondo motivo è destituito di fondamento. Ed invero, l'impugnata sentenza ha affermato la colpevolezza dell'imputato per omessa tenuta delle scritture contabili "quantomeno a partire dalla data del furto in data 28.9.1994" - circostanza dedotta dall'imputato - stante che il fallimento è intervenuto in data 7.4.1997 - e sul presupposto che la cessazione dell'attività non esonera l'amministratore dall'obbligo di regolare tenuta delle scritture contabili di legge nel triennio antecedente l'eventuale dichiarazione di fallimento allorché risultino passività insolute e la pendenza di rapporti connessi con l'attività commerciale precedentemente svolta.
A tale motivazione, adesiva ad un consolidato insegnamento del giudice di legittimità (v.: Cass. Sez. 5^, 8.4.1999 n. 6883, Cuccarini;
Cass. Sez. 5^, 17.11.1989/15.1.1990 n. 306, Sargenti) il ricorrente oppone - peraltro con rinvio a risultanze non rinvenibili nel testo della sentenza impugnata l'insussistenza di passività insolute ma non anche l'assenza di rapporti connessi con l'attività commerciale già svolta.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 8 novembre 2004. Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2004