Sentenza 19 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/04/2001, n. 5749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5749 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2001 |
Testo completo
RE BBL574 9 /0 1 Aula A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO R.G.N. 2397/99 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele ANNUNZIATA Presidente 12405 Dott. Guglielmo SCIARELLI Consigliere Cron. Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Rep. Md. 27/2/2001 Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Dott. Camillo FILADORO Consigliere Relatore CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente: Richiesta copia studio dal SigiL SOLE 24 ORE SENTENZA per diritti L. 3000 sul ricorso proposto da: #19 APR. 2001. IL CANCELLIERE Azienda Autonoma Terme di Acireale, in persona del Commissario Straordinario, legale rappresentante pro-tempore in carica, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l' Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope-legis; - ricorrente
contro
RA IN, elettivamente domiciliata in Roma, Via del Corso 920 n. 75, presso lo studio dell'avv. Giancarlo Calzetta, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Francesco Merlino, giusta delega in atti;
-controricorrente- 27.2.01 avverso la sentenza del Tribunale di Catania del 21 ottobre 1997-17 gennaio 1998, n. 100, RGAC n. 5106 del 1994, cron. n. 106 del 1998; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 febbraio 2001 del Consigliere dott. Camillo Filadoro;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 21 ottobre 1997-17 gennaio 1998, il Tribunale di Catania rigettava l'appello proposto dalla Azienda Autonoma delle terme di Acireale avverso le due decisioni, quella non definitiva e quella definitiva, del locale Pretore che aveva riconosciuto il diritto di GR GO ad essere inquadrata come impiegata di I livello, con effetto dal 14 novembre 1987, condannando l'Azienda a pagare le relative differenze retributive maturate oltre interessi e rivalutazione monetaria. Osservava il Tribunale che i testimoni avevano confermato la tesi sostenuta dalla stessa GR e cioè che da quella data la ricorrente aveva sostituito, fin dal 14 novembre 1987, la direttrice dottoressa NA, dirigendo, per la parte amministrativa che le competeva, il reparto otorino, con piena discrezionalità ed autonomia e con soggezione esclusiva alle istruzioni generali impartite dai dirigenti. Tanto era sufficiente, secondo lo stesso Tribunale, per riconoscere all' appellata il diritto alla qualifica superiore rivendicata, di impiegato di primo livello. г Avverso tale decisione l'Azienda Autonoma Terme di Acireale ha proposto ricorso per cassazione, con tre distinti motivi. La GR ha resistito con controricorso. La causa è stata rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte per l'esame del primo motivo, con il quale si proponeva la questione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Con sentenza n. 496 del 14 luglio 2000, le Sezioni Unite di questa Corte hanno rigettato il primo motivo di ricorso, affermando che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la cognizione della domanda diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto in una qualifica superiore, proposta dal dipendente dell'Azienda Autonoma delle Terme di Acireale, in quanto gestita in forma imprenditoriale ed operante, nei vari settori della sua attività, in regime di concorrenza con le imprese private. Con la stessa decisione, le Sezioni Unite di questa Corte hanno rimesso gli atti alla Sezione Lavoro per l'esame degli altri motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il secondo motivo, denunciandosi violazione nonché falsa interpretazione di legge (artt. 2093 comma 3 e 2103 del codice civile, si rileva che osta all'applicazione di questa ultima norma quanto esposto nel primo motivo, circa la natura pubblica del rapporto e comunque la sua soggezione alla normativa statale e regionale sul pubblico impiego. 3 La ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte in merito alla normativa del personale dipendente delle imprese esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione che hanno escluso l'applicabilità agli autoferrotranvieri dell'art. 13 dello Statuto dei lavoratori, sottolineando la particolare natura di quel rapporto di lavoro e di quella disciplina. Il motivo è infondato. Le argomentazioni già svolte dalle Sezioni Unite di questa Corte nella decisione sopra richiamata, hanno definito come di carattere privato il rapporto dei dipendenti dell'Azienda. Ne consegue che nel caso di specie devono applicarsi all'Azienda, ex art. 2093 codice civile, le norme relative al rapporto di lavoro privato (e quindi anche la disposizione di cui all'art.2103 codice civile, secondo quanto già ritenuto dal Tribunale). Donde il rigetto del secondo motivo. Con il terzo motivo, infine, la ricorrente denuncia omessa ed insufficiente motivazione in relazione agli articoli 116 e 132 n.4 codice di procedura civile, rilevando che il Tribunale avrebbe motivato richiamando soltanto lela propria decisione testimonianze di primo grado, senza però condurre un ulteriore e più approfondito esame comparativo con la declaratoria delle mansioni attribuite dal CCNL a ciascun profilo e livello. L'onere di valutare adeguatamente le prove e l'esigenza giuridica di motivare le decisioni -secondo l'Azienda ricorrente- non possono certo ritenersi soddisfatti nel caso di specie, dal 4 momento che il Collegio giudicante non ha proceduto ai necessari e dovuti approfondimenti. Il motivo è inammissibile ancor prima che infondato. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il ricorrente che denuncia il vizio di motivazione alla stregua dell'art. 360, n.5, codice di procedura civile, ha l'onere di indicare, ai fini di una corretta proposizione di una censura, i singoli punti che assume essere stati trascurati o valutati insufficientemente o illogicamente (Cass. n. 316 del 1997). La specificazione di tali punti costituisce infatti una condizione perché la Suprema necessaria Corte possa controllare la sussistenza della virtuale decisività del punto controverso e della inadeguatezza della motivazione in rapporto ad esso, mentre, in mancanza di siffatta specificazione, con la censura di asserita inadeguatezza della motivazione viene sostanzialmente proposta una (inammissibile in sede di legittimità) dellesemplice revisione valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito. In ogni caso, va rilevato che il Tribunale di Catania, con un approfondito esame comparativo delle mansioni svolte con la declaratoria della qualifica del CCNL rivendicata, ha ritenuto che le mansioni svolte dalla GR rientrassero in quelle proprie del I livello. I giudici di appello sono pervenuti a tale conclusione, dopo aver individuato le fonti del proprio convincimento nelle prove testimoniali raccolte e nella documentazione prodotta, valutandone て 5 ragionatamente il contenuto e l'efficacia, esaminando le varie prove organicamente, collegandole secondo le loro concordanze nel quadro unitario dell'indagine di fatto. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in lire.38.000 . oltre a lire 3.000.000 (tremilioni) per onorari di avvocato. Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2001. M.Aunmuriate IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Phill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 19 APR. 2001 A EM oggi, IL CANCELLIERE A S T S 3 I R O T N E A 3 D O T 5 , C 0 , O 1 . A L . S L N E T O P R 3 S B A I 7 I ' - N L D 3 L G - A E O 1 T D 1 S A I O D S E P E N G , E M I S G O E I R A T L A D S I O E G A T T E L T R N L I E E R S I D E D O 9