Sentenza 28 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/10/2002, n. 15199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15199 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA NOM EL OLO ITAL15 1 99 / 0 2ZIONE LA CO TE SU EMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente- R.G.N. 3337/00 Dott. Ettore MERCURIO Dott. Bruno BATTIMIELLO - Consigliere Cron.35446 - Consigliere Rep Dott. Antonio LAMORGESE . Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 29/05/02 Dott. Gabriella COLETTI Rel. Consigliere €0.77 1 1500 ha pronunciato la seguente CELLI SE N TE NZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
GH EP, elettivamente domiciliato in ROMA presso lo studio dell'avvocatoVIA DI RIPETTA 221 2002 SERGIO RUSSO, rappresentato e difeso dall'avvocato 2519 MARINA CAPPONI, giusta delega in atti;
-1- controricorrente J avverso la sentenza n. 523/99 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 22/12/99 R.G.N. 568/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/05/02 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato CAPPONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo L'INPS proponeva appello avverso la sentenza del Pretore del lavoro di Firenze che aveva accolto la domanda proposta da PP GH per ottenere il beneficio della rivalutazione contributiva di cui all'art. 13, comma 8, della legge n.257/92 in relazione al periodo (dal 1/7/1973 al 31/12/1989) di attività lavorativa svolta con esposizione all'amianto. Con sentenza in data 22 dicembre 1999 il Tribunale di Firenze, in parziale riforma della impugnata decisione, ha limitato la spettanza del beneficio al periodo dal 10/7/1973 al 12/6/1987, condividendo per il resto le argomentazioni del Pretore ed osservando che il presupposto costitutivo del reclamato diritto non può essere individuato in una esposizione all'amianto superiore, per intensità, ai valori limite stabiliti dal d.lvo n.277/91 limiti ai quali la legge n.257/92 non fa, neppure per - implicito, riferimento ma, tenuto conto degli obiettivi perseguiti dal legislatore - nell'apprestare misure di sostegno per i lavoratori in un contesto di acquisita consapevolezza della elevata nocività dell'amianto come fatto causativo o concausativo, oltre che dell'asbestosi, anche di altre malattie (come i fenomeni neoplastici), deve essere ancorato “tout court" al criterio temporale della ultradecennalità della esposizione al prevedibile pregiudizio, come quella nella specie subita dal lavoratore appellato. Di questa sentenza l'INPS chiede la cassazione con un motivo. Resiste l'GH con controricorso e memoria. Motivi della decisione Con l'unico motivo l'INPS, deducendo violazione dell'art. 13, comma 8, della legge n.257/92, come modificato dal d.l. n.169/93, convertito, con modificazioni, nella legge n.271/93, e vizi di motivazione, sostiene che il beneficio, di carattere eccezionale, previsto dalla indicata disposizione interessa, proprio per tale sua natura e per le finalità che attraverso il suo riconoscimento la legge intendeva realizzare, non già tutti i 3 lavoratori in qualche modo esposti all'amianto, ma solamente quelli che abbiano concretamente subito il rischio del verificarsi di una malattia professionale generata ca tale sostanza nociva per la sua presenza nei luoghi di lavoro in concentrazione significativa (superiore cioè ai valori limite consentiti dal d.lvo. n.277/91 e successive modifiche). Nel caso di specie, prosegue l'INPS, non è stata provata la detta misura di esposizione, la cui necessità, peraltro, è riaffermata anche nella sentenza n.5/2000 della Corte costituzionale, che richiama espressamente il decreto legislativo in questione e chiarisce come il concetto di esposizione ultradecennale implichi, necessariamente, quello di rischio morbigeno rispetto alle patologie, quali esse siano, che l'amianto è capace di generare per la sua presenza nell'ambiente di lavoro. Il ricorso è fondato. La Corte ha già chiarito in numerose decisioni, a partire dalla sentenza 3 aprile 2001 n.4913 (seguita da Cass. 28 giugno 2001 n.8859, 27 febbraio 2002 n.2926 e da altre non massimate) che l'attribuzione del beneficio di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992 n.257, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, del d.
1.5 giugno 1993 n.169 e dalla relativa legge di conversione 4 agosto 1993 n.271, presuppone l'assegnazione ultradecennale del lavoratore a mansioni comportanti, per il lavoratore medesimo, un effettivo e personale rischio morbigeno a causa della presenza, nei luoghi di lavoro, di una concentrazione di fibre di amianto che, per essere superiore ai valori limite indicati nella legislazione prevenzionale di cui al d.lvo 15 agosto 1991 n.277 e successive modifiche, rende concreta (e non solo presunta) la possibilità del manifestarsi delle patologie, quali esse siano, che la sostanza è capace di generare. Non ignora il Collegio che in dottrina sono state mosse critiche alla ricostruzione in questi termini della nozione di "esposizione all'amianto", sostenendosi che una simile lettura dell'art. 13, comma 8, finirebbe per neutralizzare la portata precettiva 4 delle norme sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le quali (a partire dal d.p.r. 20 marzo 1956 n.618, recante norme modificatrici della legge 12 aprile 1943 n.455, istitutiva dell'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi) individuano le lavorazioni a rischio come quelle che “comunque espongono all'azione di fibre di amianto (vedi, oggi, la tabella 8 allegata al d.p.r. n.1124/1965 e la voce 56 della tabella 4 allegata allo stesso decreto) e alla cui stregua, dunque, l'incremento contributivo dovrebbe riconoscersi a tutti i lavorato i occupati in ambienti o in lavorazioni nei quali (o a causa delle quali) si verifichi una qualche dispersione di tale sostanza. Senonchè le critiche suddette non considerano che è la stessa legge n.257/92 a dare fondamento normativo alla esigenza di una esposizione superiore, per intensità, a una determinata “soglia”, prevedendo con specifica disposizione ( art.3, poi sostituito dall'art. 16 della legge 24 aprile 1998 n. 128) - che richiama, e in parte modifica, i valori indicati nel d.lvo n.277/91 il limite di concentrazione al disotto del quale le fibre di - amianto devono considerarsi “respirabili" nell'ambiente di lavoro (tanto da non obbligare all'adozione di misure protettive specifiche) e mostrando, così, di ritenere insufficiente, agli effetti dei benefici da attribuire ai lavoratori “esposti", la presenza della sostanza in quantità tale da non superare il limite anzidetto e da non rappresentare, per tale ragione, un potenziale pericolo per la salute. Inserito e letto in tale contesto, l'art. 13, comma 8, della stessa legge non può essere interpretato altrimenti che nel senso di presupporre lo svolgimento di una delle lavorazioni specificate nel d.p.r. n.1124/65 (artt. 1 e 3) e nelle relative tabelle (ovvero, secondo la più costante giurisprudenza di questa Corte, lo svolgimento di attività qualificate dal cosiddetto "rischio ambientale") e il superamento della “soglia" di rischio espressamente individuata dal legislatore, senza che ciò ne determini un contrasto con le regole del sistema assicurativo gestito dall'NA ( le quali, dopo la 5 sentenza della Corte costituzionale n. 179/88, consentono di ritenere la esposizione a rischio nonostante la mancata tabellazione della lavorazione e in presenza di una qualsiasi quantità di fibre di amianto), rispondendo tali regole alla esigenza - propria di tale sistema e non comparabile con quella sottesa all'attribuzione del beneficio previdenziale di cui si discute - di tutelare il lavoratore al verificarsi di una malattia professionale. Del resto, se si ha riguardo alle altre misure di sostegno apprestate nelle varie disposizioni dello stesso art. 13, appare più che giustificata la necessità, per i lavoratori semplicemente esposti, di una doppia "soglia" (riguardante cioè sia la durata che la intensità della esposizione) di accesso al beneficio previdenziale, tenuto conto della diversità del rischio che, nel caso considerato dal comma 8, è solo eventuale, mentre è certo e ormai verificato nel caso (della malattia professionale) previsto dal comma 7, mentre è ancora eventuale ma con probabilità massima di manifestazione nel caso (dei lavoratori delle miniere o delle cave di amianto) descritto nel comma 6. sentenza n.5 delE' da rilevare, infine, che la stessa Corte costituzionale, nella 2000, ha ritenuto non fondata la questione di costituzionalità dell'art. 13, comma 8 sollevata da alcuni giudici remittenti (anche) sotto il profilo che la mancata determinazione del fattore rischio, cioè della misura di esposizione rilevante, avrebbe portato, in violazione dell'art. 3 Cost., a trattare in maniera uniforme situazioni di concreto pericolo e non - proprio in base ad una interpretazione della norma che ne esclude l'intento di introdurre una indiscriminata rilevanza di qualsiasi tipo di esposizione, anche minima, purchè protrattasi per oltre dieci anni, e ne presuppone, viceversa, il riferimento a una specifica soglia di rilevanza del rischio (quella appunto indicata dal decreto legislativo n.277/91 e successive modifiche), in quanto tale da connotare le lavorazioni di potenzialità morbigene. 6 L'accertamento della sussistenza di una esposizione significativa nei sensi sopra precisati deve essere compiuto dal giudice avendo riguardo alla singola collocazione - nel rispetto del criterio di ripartizione dell'onere lavorativa, verificando cioè probatorio ex art. 2697 cod.civ. (o, se del caso, avvalendosi dei poteri di ufficio ad esso riconosciuti nel rito del lavoro) - se colui che ha fatto richiesta del beneficio di cui all'art. 13, comma 8, dopo aver indicato e provato la specifica lavorazione praticata, abbia anche dimostrato che l'ambiente nella quale la stessa si svolgeva presentava una concentrazione di polveri di amianto superiore ai valori limite indicati ( attraverso il rinvio al d.lvo n.277/91) nell'art.3 della legge n.257/92. Il lavoratore, inoltre, sempre nell'ottica della necessaria personalizzazione del rischio, dovrà dimostrare la sussistenza dell'ulteriore requisito prescritto dalla legge, vale a dire di essere stato esposto a quel rischio “qualificato” per un periodo superiore a dieci anni;
con l'avvertenza che, nel periodo in questione, dovranno essere computate le pause “fisiologiche" di attività (riposi, ferie, festività) che rientrano nella normale evoluzione del rapporto di lavoro. All'accertamento giudiziale in questione non è di ostacolo il mancato rilascio (ovvero il contenuto) delle dichiarazioni che, in punto di durata e di intensità di esposizione del lavoratore all'amianto, l'NA e il datore di lavoro sono chiamati ad effettuare nel corso della procedura amministrativa stabilita in sede congiunta da INPS, NA, Ministero del lavoro e parti sociali ed esplicitata in una circolare INPS (la n.304 del 13.12.1995). L'assolvimento delle menzionate incombenze, infatti, si inserisce ed esaurisce i suoi effetti - nell'ambito della riferita procedura, conseguente - alla richiesta del beneficio da parte del lavoratore interessato, senza acquisire per ciò stesso valenza di autonomo provvedimento lesivo di posizioni sostanziali del richiedente, né assumere carattere vincolante in ordine ai fatti attestati, che possono pur sempre formare oggetto di contestazione o di diverso accertamento in un eventuale successivo giudizio (vedi Cass. 25 febbraio 2002 n.2677, in motivazione). 7 Alla stregua degli enunciati principi, la sentenza impugnata deve ritenersi non conforme a diritto, avendo la stessa accolto la domanda dell'attuale resistente sul presupposto, giuridicamente errato, della sufficienza della sola ultradecennalità della esposizione all'amianto ad integrare la fattispecie costitutiva del diritto al beneficio nella specie rivendicato. In accoglimento del ricorso deve, quindi, disporsene la cassazione con rinvio della causa ad altro giudice di merito, per l'accertamento relativo alla sussistenza ( non), nel caso concreto, dell'ulteriore requisito richiesto dalla legge, l'essere stato cioè il lavoratore addetto ad attività comportanti una "esposizione" all'amianto superiore alla soglia di rischio come sopra individuata. Al giudice di rinvio, designato nella Corte d'appello di Firenze, si rimette il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Firenze Così deciso in Roma il 29 maggio 2002 Il Cons. estensore Il Presidente Ich -- fol.ell IL CANCEL MERE Depositato mcelleria ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI 3 OTT. 2002 REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N: 533 IL CANCE RE 8