Articolo 3 della Legge 29 luglio 1949, n. 499
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13 agosto 1949
Art. 3.
La misura della indennita' chilometrica prevista dall'art. 2 del citato decreto 3 maggio 1923, n. 1043, e' elevata a L. 4 a chilometro.
Entrata in vigore il 13 agosto 1949