Sentenza 25 febbraio 2009
Massime • 1
L'assenza dell'imputato che, dopo essere comparso in udienza, si allontani dall'aula, produce i suoi effetti anche nelle udienze successive, sino a quando non manifesti la volontà di presenziare. (In applicazione di detto principio la Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini della decorrenza dei termini per impugnare la sentenza di merito, l'intervenuta notifica all'imputato assente dell'estratto contumaciale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/02/2009, n. 15042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15042 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 25/02/2009
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 335
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 36994/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di ME NI, nato a [...] il 31 maggio del 1953;
avverso l'ordinanza della corte d'appello di Campobasso del 5 settembre del 2008;
udita la relazione svolta del Consigliere Dott. Ciro Petti;
Letta la requisitoria del Procuratore Generale nella persona del Dott. Francesco Bua, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letti il ricorso e l'ordinanza denunciata.
osserva quanto segue:
IN FATTO
La corte d'appello di Campobasso, con ordinanza del 5 settembre del 2008, dichiarava inammissibile perché tardivo l'appello proposto da ME NI avverso la sentenza pronunciata con il rito abbreviato dal giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale della medesima città in data 26 settembre del 2006, con cui il predetto era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia, quale responsabile del delitto di contrabbando commesso fino al 30 novembre del 1999.
Ricorre per cassazione il ME deducendo la violazione dell'art.591 c.p.p., comma 1, art. 585 c.p.p., comma 1, lett. c e comma 2,
lett. c); art. 548 c.p.p., comma 3, e art. 420 quinquies c.p.p. perché il termine per impugnare decorreva dalla notificazione al contumace dell'estratto del deposito della sentenza. Assume che la corte erroneamente aveva ritenuto il prevenuto assente e non contumace.
Il ricorso va respinto perché infondato.
La motivazione della sentenza impugnata resa il 26 settembre del 2006 risulta depositata il 26 ottobre successivo e quindi nel rispetto del termine di gg. 30 dalla pronuncia fissato dal primo giudice ai sensi dell'art. 544 c.p.p., comma 3. Di conseguenza l'appello andava presentato entro 45 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di deposito della sentenza e ciò perché il giudizio di primo grado non si era celebrato in contumacia dell'imputato, il quale, comparso alla prima udienza, era rimasto assente all'udienza successiva. La notificazione dell'estratto della sentenza era stato irritualmente notificato al prevenuto il quale non era contumace, ma assente e, quindi, non si poteva tenere conto di una notificazione non necessaria. A norma dell'art. 420 quinquies c.p.p., comma 2, richiamato dal ricorrente, l'imputato che dopo essere comparso si allontana dall'aula d'udienza è considerato presente ed è rappresentato dal difensore. L'assenza produce i suoi effetti non solo per l'udienza nel corso della quale si verifica l'allontanamento dell'imputato, ma anche in quelle successive fissate a seguito del rinvio ad udienza fissa sino a quando l'interesatto non manifesti formalmente la volontà di essere presente. Di conseguenza l'imputato assente al momento della lettura del dispositivo è considerato presente ed è rappresentato dal difensore. Pertanto non gli è dovuto l'avviso di deposito della sentenza ed i termini per impugnare la decisione decorrono dalla scadenza del termine per il deposito della sentenza fissato dal giudice.
La notificazione dell'avviso di deposito della sentenza irritualmente effettuato all'imputato non sposta il decorso dei termini fissato dalla legge.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2009