Sentenza 1 settembre 2009
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione nei confronti di persone socialmente pericolose, deve ritenersi che il telefono cellulare rientri nella nozione di "apparato di comunicazione radiotrasmittente", il cui possesso o utilizzo può essere inibito dal Questore alle persone condannate con sentenza definitiva per delitti non colposi, a norma dell'art. 4, comma quarto, della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, così come modificato dall'art. 15, comma primo, lett. a), della L. 26 marzo 2001, n. 128.
Commentari • 2
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
- 2. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza dell'11 marzo 2021 (reg. ord. n. 164 del 2021), il Tribunale ordinario di Sassari, sezione penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 15 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 4, e 76 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 13), nella parte in cui prevedono che, con l'avviso orale, il questore possa imporre a coloro che sono stati definitivamente condannati per delitti non colposi il divieto di possedere o …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 01/09/2009, n. 38514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38514 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 01/09/2009
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - N. 85
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 28638/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) FI IN N. IL 28/04/1952;
avverso SENTENZA del 27/03/2009 della CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO Margherita;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. RITENUTO IN FATTO
1. Il 27 marzo 2009 la Corte d'appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale di Modena del 18 novembre 2004 che aveva dichiarato CE ZI colpevole del reato previsto dalla L.26 marzo 2001, n. 128, art. 15, per essersi reso inottemperante al provvedimento del Questore di Modena in data 27 settembre 2001 di possedere o utilizzare apparati di comunicazione radiotrasmittente, essendo stato trovato in possesso di un telefono cellulare con scheda TIM, e, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di otto mesi di reclusione ed Euro milleduecento di multa.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, l'imputato, il quale lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale alla luce dell'interpretazione estensiva della nozione di "apparato di comunicazione radiotrasmittente" adottata dai giudici di merito e dell'omessa lettura logico - sistematica della L. 27 dicembre 1956, art. 4, comma 4, così come modificato dalla L. n. 128 del 2001, evidenziante che gli oggetti di cui sono vietati il possesso o l'utilizzazione sono esclusivamente gli apparati di comunicazione radiotrasmittente capaci di ostacolare l'attività di prevenzione e repressione dei reati svolta dalle Forze dell'ordine. OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1. La L. 26 marzo 2001, n. 128, art. 15, comma 1, lett. a), (Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini), che ha modificato la L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art.4, comma 4, così come già in parte sostituito dalla L. 3 agosto 1988, n. 327, art. 5, punisce come delitto la condotta delle persone socialmente pericolose L. n. 1423 del 1956, ex art. 1, condannate con sentenza definitiva per delitti non colposi, che si rendano inottemperanti al divieto loro imposto dal Questore, contestualmente all'emissione dell'avviso orale, di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati alfine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti alfine di sottrarsi ai controlli di polizia, nonché programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi.
Il provvedimento inibitorio emesso dal Questore, a differenza dell'avviso orale costituente una sorta di preliminare contestazione degli addebiti da porre poi a base del procedimento di prevenzione, costituisce una "nuova" misura di prevenzione, immediatamente esecutiva, non finalizzata di per sè ad ulteriori proposte, non vincolata ad un termine di efficacia e soltanto opponibile dinanzi al giudice della sezione incaricata della trattazione delle misure di prevenzione, assegnatario degli affari da trattare in composizione monocratica (Cass. Sez. 1^, 24 gennaio 2008, n. 8967, rv. 239177).
2. Tanto premesso in ordine alla natura del provvedimento adottato dal Questore, si tratta di stabilire se la sentenza impugnata abbia adottato una non consentita interpretazione estensiva del precetto penale con riferimento alla qualificazione del telefono cellulare quale "apparato di comunicazione radiotrasmittente" di cui il provvedimento del Questore ha inibito al ricorrente il possesso o l'utilizzo ai sensi della L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 4, così come da ultimo modificato dalla L. n. 128 del 2001, art. 15, comma 1, lett. a).
2.1. Per "apparecchio radiotrasmittente" si deve intendere un qualsiasi apparecchio che sia in grado di inviare onde radio e di trasmetterle o ad un altro apparecchio analogo o ad un impianto in grado di riceverle. Le onde radio, o radioonde, sono radiazioni elettromagnetiche di frequenza compresa tra zero e 300 GHz, ovvero con lunghezza d'onda da 1 mm all'infinito. La quantità di informazione che può essere trasportata da un segnale radio (modulazione) è proporzionale alla sua frequenza. La radio è l'apparecchio elettronico che permette di trasmettere e/o ricevere onde radio. In particolare, il radiotrasmettitore o radiotrasmittente è l'apparecchio in grado solo di trasmettere;
il radioricevitore o radioricevente è in grado unicamente di ricevere;
il ricetrasmettitore o ricetrasmittente è l'apparecchio in grado sia di ricevere che di trasmettere.
I radiotrasmettitori si differenziano in funzione: a) delle frequenze delle onde radio che utilizzano;
b) della modulazione dei segnali sulle stesse onde;
c) delle caratteristiche del servizio cui vengono applicati;
d) delle interazioni con un singolo apparato, con un insieme di terminali o con una rete complessa come quella radiomobile. Oltre al telefono senza fili sono da annoverare, pertanto, tra i radiotrasmettitori il radiotelefono, il radar, i satelliti, i ponti radio, le emittenti radio, la televisione, i radioamatori, i radiofari, i walkie-talkie, i telefoni cellulari, i telefoni cordless, i wireless Lan (Wi-Fi, Wlan), i WiMax.
2.2. In base alle considerazioni sinora svolte è possibile affermare - come del resto correttamente argomentato nella sentenza impugnata - che il telefono cellulare è un apparecchio radiotrasmittente o radioricevente per la comunicazione in radiotelefonia, collegato alla rete telefonica di terra tramite centrali di smistamento denominate stazioni radio base (BTS, Base Transcelver Station), ciascuna capace di diverse connessioni con gli apparecchi mobili. Il telefono cellulare costituisce, quindi, l'evoluzione più attuale degli apparecchi radiotrasmittenti, che non solo è in grado di trasmettere, ma ha anche ulteriori funzioni quali la capacità di ricevere e di operare con una rete di telecomunicazioni complesse come la rete di telefonia radiomobile che ha lo scopo di garantire le comunicazioni tra gli utilizzatori.
In base a quanto sinora esposto è indubbio che il telefono cellulare rientra a pieno titolo nella nozione di "apparato di comunicazione radiotrasmittente" il cui possesso o utilizzo può essere vietato dal Questore alle categorie di persone socialmente pericolose tassativamente elencate nella L. n. 1423 del 1956, art. 1, che siano state definitivamente condannate per delitti non colposi (L. n. 1423 del 1956, art. 4, così come da ultimo modificato dalla L. n. 128 del 2001, art. 15, comma 1, lett. a)).
3. La tesi difensiva secondo la quale gli unici apparati di comunicazione radiotrasmittente di cui il Questore può vietare il possesso o l'utilizzo sono quelli idonei ad ostacolare l'attività di prevenzione e di repressione dei reati svolta dalle Forze dell'ordine è priva di qualsiasi conforto nel testo normativo.
Dal tenore letterale della L. n. 128 del 2001, art. 15, comma 1, lett. a), si evince, infatti, in maniera in equivoca che il legislatore ha inteso, comunque, vietare il possesso o l'utilizzo (tra gli altri) di qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente e che la finalità di sottrazione (non di ostacolo) ai controlli di polizia è riconducibile non all'uso dei suddetti apparati di comunicazioni radiotrasmittenti, bensì soltanto alle modifiche apportate ai mezzi di trasporto che sono funzionali all'aumento della loro potenza o capacità offensiva oppure all'elusione delle attività di controllo svolte dalle Forze dell'ordine.
Una conclusione del genere è avvalorata anche dall'interpretazione logico - sistematica dell'intera disposizione in esame, considerato che al riferimento ad un primo gruppo di oggetti di cui può essere vietato dal Questore il possesso o l'utilizzo (apparati di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati) fa seguito un'ulteriore elencazione di cose (programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi) la cui disponibilità o utilizzazione non sono qualificate da alcuna finalità e che integrano di per sè un reato a prescindere da qualsiasi scopo elusivo.
È evidente, pertanto, che una lettura della norma quale quella proposta dalla difesa, oltre a confliggere con i canoni ermeneutici, porrebbe indubbi problemi di coerenza e di ragionevolezza. Infine, anche l'esame dei lavori parlamentari rende manifesto che l'obiettivo perseguito dal legislatore era quello di impedire il ricorso da parte delle organizzazioni criminali dedite a lucrosi traffici di sostanze stupefacenti, tabacchi lavorati esteri, armi, a mezzi di trasporto appositamente mutati nelle loro caratteristiche e potenzialità tecniche per sfuggire alle attività di controllo delle Forze dell'ordine.
4. Le ulteriori doglianze difensive non possono trovare ingresso in questa sede, in quanto avrebbero dovuto essere formulate mediante il mezzo di impugnazione stabilito dalla L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 5, così come modificato da ultimo dalla L. n. 128 del 2001,
ossia mediante opposizione dinanzi al giudice del Tribunale della prevenzione assegnatario degli affari da trattare in composizione monocratica.
Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2009