Cass. pen., sez. feriale, sentenza 01/09/2009, n. 38514
CASS
Sentenza 1 settembre 2009

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In tema di misure di prevenzione nei confronti di persone socialmente pericolose, deve ritenersi che il telefono cellulare rientri nella nozione di "apparato di comunicazione radiotrasmittente", il cui possesso o utilizzo può essere inibito dal Questore alle persone condannate con sentenza definitiva per delitti non colposi, a norma dell'art. 4, comma quarto, della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, così come modificato dall'art. 15, comma primo, lett. a), della L. 26 marzo 2001, n. 128.

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  • 1Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/

  • 2Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza dell'11 marzo 2021 (reg. ord. n. 164 del 2021), il Tribunale ordinario di Sassari, sezione penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 15 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 4, e 76 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 13), nella parte in cui prevedono che, con l'avviso orale, il questore possa imporre a coloro che sono stati definitivamente condannati per delitti non colposi il divieto di possedere o …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. feriale, sentenza 01/09/2009, n. 38514
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38514
Data del deposito : 1 settembre 2009

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