Sentenza 14 maggio 2003
Commentario • 1
- 1. Soccombenza delle spese nel processo tributarioAvv. Maurizio Villani · https://www.fiscoetasse.com/ · 5 novembre 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/05/2003, n. 7463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7463 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2003 |
Testo completo
Le 64199 REPUBBLICA ITALIANA LO ITALIANAI SENSI DEL L.P.R. 26/4/1986 0 746 3/03 ESENTE DA REGISTRAZION E DEL R N. 131 THE SUPREMA DI CASSAZIONEMATELA CRIBUTARIA ssuali SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA composta dai Magistrati: Dott. Bruno SACCUCCI Presidente R.G. N. 7567/99 Dott. Enrico PAPA Cons. relatore Dott. Nino FICO Consigliere Cron.16483 Dott. Salvatore DI PALMA Consigliere Rep. Dott. Eugenia MARIGLIANO Consigliere Ud. 29.11.2002 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso iscritto al n. 7567 R.G. 1999, proposto N. 64-199 da VI RO, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Aldo GAGLIARDI, domiciliatario in Roma alla via XX Settembre 98/E;
- ricorrente -
- e MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12;
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania in data 23 novembre 1998, depositata 4354 1 col n. 251 il 25 gennaio 1999. Uditi, nella pubblica udienza del 29 novembre 2002: - il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- l'avv. Giacobbe per il controricorrente;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Umberto De Augustinis, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo OS IN, agente di assicurazione, impugnò la cartella esattoriale relativa all'i.lo.r. persone fisiche per il 1988, e la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, nell'accogliere il ricorso, compensò le spese processuali. L'appello della contribuente, inteso a conseguire la liquidazione delle spese anticipate, è stato respinto dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, che, verificata la correttezza della statuizione impugnata, ha disposto compensarsi le spese ulteriori. Per la cassazione ricorre la contribuente, con due mezzi, cui l'Amministrazione finanziaria resiste con controricorso. Motivi della decisione La contribuente censura la sentenza sotto il seguente, duplice profilo: 1) "violazione e falsa applicazione dell'art. 15 del d.lgs. 546/ 1992; principio di soccombenza;
violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. 'ante processum", per tale via dolendosi che il giudice 'a quo' abbia "disapplicato l'art. 91 'ante processum' 2 (principio di causalità) tenuto dalle parti in relazione alla natura della controversia e alla necessità o meno della lite allorché si manifesti un comportamento anomalo e non corretto dell'Amministrazione finanziaria che con il suo comportamento 'preprocessuale' abbia azionato una pretesa accertata come infondata"; 2) "violazione e falsa applicazione dei glusti motivi art. 92 c.p.c.; compensazione palesemente illogica", così assumendo, alla stregua dell'evoluzione normativa (legge 408/1990) ed amministrativa (risoluzione n. 276/E dell'11 novembre 1995; circolare n. 42/E del 17 febbraio 1997; circolare n. 138/E del 15 maggio 1997), che la materia trattata in realtà non giustificasse la compensazione delle spese, e contestando l'uso corretto del potere discrezionale del giudice di merito al riguardo. L'Amministrazione oppone l'assenza della violazione di legge e l'esercizio, invece, corretto del potere di compensazione delle spese. Il ricorso è infondato. I motivi, strettamente collegati, vanno esaminati unitariamente. Secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, circa il regime delle spese processuali (cfr. per tutte, fra le più recenti, Cass. 5390/2000), la valutazione di opportunità della compensazione totale o parziale delle spese processuali, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca sia in quella della ricorrenza di altri giusti motivi, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e non richiede specifica motivazione, restando perciò incensurabile in 3 sede di legittimità, salvo che risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa ovvero che a fondamento della decisione del giudice di merito di compensare le spese siano addotte ragioni palesemente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza o palese erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale. In attuazione di tali principi, valevoli anche nel processo tributario per effetto della disciplina introdotta dall'art. 15, comma 1, del d.lgs. 546/1992 ["La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza. La commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile"], il primo mezzo di cassazione risulta superato in quanto, da un lato, non v'è contrasto in ordine alla soccombenza dell'amministrazione, e, dall'altro, non risulta in alcun modo violato il principio secondo cui le spese non potessero esser poste a carico della contribuente, totalmente vittoriosa. Residua quindi la censura circa il legittimo uso del potere discrezionale di compensazione, nei termini pure chiariti in premessa: ed essa si rivela, in buona sostanza, inammissibile. Il giudice 'a quo' ha ritenuto giustificata la compensazione, alludendo alla "annosa questione circa l'assoggettabilità o meno del lavoro autonomo all'i.lo.r.", che, avuto riguardo all'intervento di Corte Cost. 86/1986, richiede pur sempre la verifica dei "requisiti minimi per deliberare sulla assoggettabilità all'i.lo.r."; ed ha ritenuto 4 superata la regola della “condanna per colpa proprio in rapporto alla discrezionalità, correlativamente riconosciuta al giudice di merito. Si tratta di valutazione che, lungi dall'evidenziare ragioni -palesemente illogiche e tali da inficiare per inconsistenza o palese erroneità - il processo formativo della volontà decisionale in ordine alle spese, dà ampia e coerente ragione della statuizione impugnata. Né è casuale, del resto, che la stessa ricorrente richiami, a sostegno della propria tesi, sia la successiva modifica dell'art. 115 t.u.i.r. (art. 8, comma 2, della legge 408/1990), sia circolari e risoluzioni ministeriali del 1995 e del 1997, senza riuscire -tuttavia a superare anche sotto un più generale aspetto - la soglia dell'ammissibilità, poiché, in tal modo, finisce unicamente per contrapporre ad una valutazione immune da vizi logici un diverso possibile apprezzamento, conforme alla propria tesi. Per ogni verso, dunque, il ricorso va rigettato. L'unicità della valutazione, che ha indotto alla compensazione delle spese, costituisce giusto motivo di compensazione, altresì, delle spese della presente fase.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
dichiara compensate le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 29 novembre 2002. Il Presidente Il Cons. estensore sumo de ver - Enrico Papal- Bruno Saccucciمسسسس هاشه a DEPOSITATA IN LAMELLERIA MAG. 2003 NL CANCELLIERE offi dott Luigi Ritano Z I O N