Sentenza 27 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/02/2002, n. 2931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2931 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2002 |
Testo completo
| Aula 'A' LA CORTE SUPREMA2 931/ 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOL SAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 10324/99 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Cron. 6825 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Rep. Dott. QU PICONE Consigliere Ud. 21/11/01 Dott. Aldo DE MATTEIS Rel. Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI ha pronunciato la seguente S E N T E NZA sul ricorso proposto da: INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati CATANIA ANTONINO, DE FERRA' GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
AT UA, elettivamente domiciliato in ROMA VLE DEI QUATTRO VENTI 80, presso lo studio dell'avvocato CARACCIOLO ANTONIO G., rappresentato e difeso 2001 dall'avvocato TOSETTO LUIGI, giusta delega in atti;
4500 -1- - controricorrente avverso la sentenza n. 73/99 del Tribunale di NICOSIA, depositata il 24/03/99 R.G.N. 163/97; --- udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Saverio udienza del 21/11/01 dal TOFFOLI;
udito l'Avvocato DE FERRA'; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. CA A M E R P U -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 4 marzo 1997 il Pretore di Nicosia accoglieva parzialmente la domanda proposta da QU TT contro l'Inail, di revisione della rendita per infortunio sul lavoro in godimento da parte del medesimo assicurato, determinando nel 50% il grado di inabilità sussistente nel maggio del 1993, cui la rendita doveva essere correlata. La sentenza, appellata dall'Inail, era confermata dal Tribunale di Nicosia. Per quanto ancora influisce sul giudizio di legittimità, il Tribunale escludeva che la richiesta di revisione fosse preclusa dal decorso del termine decennale di cui all'art. 83 del d.p.r. n. 1124/1965, decorrente dalla data di costituzione della rendita, rilevando che l'interessato aveva proposto la domanda di revisione il 25.10.1991 e dunque entro il decennio non solo dalla costituzione della rendita, come richiesto dalla legge, ma anche dalla data dell'infortunio, occorso nel dicembre 1981. Confermava la decisione di primo grado anche nel merito, osservando, in adesione alle risultanze della espletata consulenza tecnico d'ufficio, che le patologie correlabili all'infortunio avevano causato al TT una riduzione della capacità lavorativa del 50% a far data del 21.5.1993. Contro questa pronuncia l'Inail propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. L'assicurato resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente deduce violazione degli artt. 83 e 230 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, in relazione agli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., nonché vizio di motivazione circa un punto decisivo. Premesso che dai disposti dell'art. 83 del d.P.R. n. 1124/1965 si evince l'esistenza di un termine decennale di carattere sostanziale, decorrente dalla data 3 di costituzione della rendita, entro cui deve manifestarsi, ai fini della sua rilevanza, il miglioramento o l'aggravamento delle condizioni dell'assicurato, e che l'accertamento circa la sussistenza di tale presupposto del diritto alla revisione della rendita deve essere compiuto dal giudice anche d'ufficio, l'Inail lamenta che il giudice di merito non abbia accertato la data di costituzione della rendita, non pacifica tra le parti, e non abbia correttamente stabilito il momento in cui si è verificato il peggioramento dello stato di salute, attribuendo erroneamente rilevanza, invece che a quest'ultimo elemento, alla data di proposizione della domanda amministrativa di revisione. Il ricorso è fondato. Come è noto, dalla complessa disciplina dettata dall'art. 83 del t.u. n. 1224/1965 in materia di revisione delle rendite per infortunio sul lavoro, ad iniziativa dell'assicurato o dell'Istituto assicuratore, e, in particolare dalle previsioni dei commi 6 e 7 sui termini al riguardo applicabili, è stata desunta, dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, confortata dalla giurisprudenza costituzionale (cfr., in particolare le sue sentenze n. 80/1981, n. 318/1989 e n. 358/1991), l'esistenza di un termine di dieci anni (decorrente dalla data di avente costituzione della rendita) carattere sostanziale, e non qualificabile come di prescrizione o di decadenza, entro cui deve intervenire la modifica delle condizioni di salute dell'assicurato tale da giustificare la revisione, restando invece irrilevanti le modificazioni successive, sulla base di una sorta di presunzione assoluta di stabilizzazione di dette condizioni fisiche (cfr., ex plurimis, con riferimento anche all'analogo termine di quindici anni fissato dall'art. 137 per la revisione delle rendite per malattia professionale, Cass. 20 marzo 1987 n. 2793; Cass. 10 dicembre 1993 n. 12186, Cass. 5 agosto 1994 n. 4 7274; Cass. 1 luglio 1999 n. 6746; Cass. 6 luglio 2000 n. 9046; Cass. 29 settembre 2000 n. 12915; Cass. 21 novembre 2000 n. 15223). E' pacifico, quindi, che, ai fini della rilevanza della modificazione dello stato di salute comportante una variazione del grado di inabilità, è necessario che la stessa sia intervenuta non oltre il decennio, mentre non è sufficiente, come ritenuto dal giudice a quo, che entro tale termine sia stata presentata la richiesta di revisione. La sentenza impugnata, peraltro, è carente anche sotto il profilo dell'accertamento dei fatti rilevanti, non contenendo un puntuale accertamento né in merito al dies a quo del termine in questione, e quindi alla data della sua scadenza, né in merito alla sussistenza specificamente a quest'ultima epoca, non indicata in sentenza, di un'elevazione del grado di inabilità indennizzabile. Deve quindi annullarsi la sentenza di merito, con rinvio della causa ad altro giudice, che procederà agli indicati accertamenti omessi dal giudice a quo - - non già alla data attribuendo rilevanza ai fini dell'an e del quantum presentazione della domanda di revisione, ma alla sussistenza o meno, propi all'epoca della scadenza del termine decennale sostanziale di revisione, di peggioramento dello stato di salute incidente sulla misura della rendita.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Catania. Così deciso in Roma il 21 novembre 2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Saw Tel Alberta Bar IL CANCELLIERE Depositator oggi,27FEB. 2002 IL CANCELLIERE 5