Sentenza 30 settembre 2015
Massime • 1
In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice può fondare, in modo esclusivo o prevalente, il giudizio prognostico negativo circa la futura astensione del soggetto dalla commissione di nuovi reati sulla capacità a delinquere dell'imputato, desumendola da precedenti giudiziari non definitivi. (In motivazione la Corte ha precisato che l'utilizzazione, da parte del giudice ai fini del diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, della posizione di indiziato di altro reato a carico dell'imputato, non contrasta con il principio della presunzione di innocenza dello stesso sino alla condanna definitiva, rilevando esclusivamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 133, comma secondo, cod. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/09/2015, n. 44458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44458 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2015 |
Testo completo
444 5 8/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. 3221 Claudia Squassoni sez. UP - 30/09/2015 Guicla Mulliri Vito Di Nicola - Relatore - R.G.N. 4854/2015 Aldo Aceto Enrico Mengoni ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PO NI, nato a [...] [...] avverso la sentenza del 30-05-2014 del tribunale di Pescara;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Massimo Galli che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito per il ricorrente l'avvocato Vincenzo Davoli, in sostituzione dell'avvocato Rossella Gallo, Che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Udito per la parte civile l'avvocato Fiorello Tatone che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese : dello grado sostenute dalla parte civile;
RITENUTO IN FATTO 1. NI PO ricorre per cassazione impugnando la sentenza emessa in data 30 maggio 2014 dal tribunale di Pescara che lo ha condannato alla pena di € 206,00 di ammenda per il reato previsto dall'articolo 674 del codice penale perché gettava ripetutamente all'interno del giardino di proprietà di GI AT, cose atte ad offendere, imbrattare o, comunque, a molestare il predetto AT. In Pescara dal luglio al dicembre 2011. 2. Per la cassazione dell'impugnata sentenza il ricorrente affida il gravame ad un unico motivo con il quale solleva più questioni deducendo la violazione di legge e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in riferimento all'effettiva condotta posta in essere dall'imputato ed all'attendibilità del teste nonché alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), codice di procedura penale). Assume il ricorrente come la sentenza di condanna non sia condivisibile nella ven parte in cui ha ritenuto attendibile la dichiarazione del teste, GI AT, fondando pertanto il giudizio di colpevolezza esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa costituitasi parte civile. In particolare, il tribunale non avrebbe spiegato in base a quali elementi ha ritenuto attendibile la persona offesa, pur avendo quest'ultima un interesse diretto alla condanna del ricorrente per poter ottenere il risarcimento dei danni richiesti. Peraltro il teste non ha affatto riferito di aver visto il ricorrente gettare una avendo soltanto affermato di averlo visto sul balcone ebottiglia, contemporaneamente ha visto cadere una bottiglia dal balcone stesso. Se anche fosse stato il ricorrente a compiere materialmente il gesto, la sentenza non ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto che tutti i rifiuti : gettati nel cortile del AT fossero attribuibili al lancio da parte dell'imputato. Né il tribunale ha spiegato i motivi in base ai quali la condotta addebitata al ricorrente avrebbe offeso l'interesse tutelato dall'articolo 674 codice penale ed abbia posto in pericolo il bene tutelato dalla norma. Secondo il ricorrente il reato non poteva ritenersi integrato anche perché, come da documentazione allegata al ricorso, l'alloggio residenziale pubblico non apparteneva alla persona offesa e quest'ultimo occupava abusivamente l'immobile, con la conseguenza che l'oggetto materiale delle condotte non aveva investito cose di sua proprietà o delle quali egli avesse il legittimo possesso. Infine la motivazione della sentenza impugnata sarebbe lacunosa nella parte in cui ha negato il beneficio della sospensione condizionale della pena, essendosi 2 il tribunale limitato ad affermare che, trattandosi di vari episodi e in costanza di reiterati comportamenti oggetto di altre iniziative giudiziarie, non fosse possibile prevedere che l'imputato si sarebbe astenuto in futuro dal porre in essere altri simili comportamenti. In sostanza il tribunale, alla luce di altri eventuali procedimenti (dei quali il ricorrente non sarebbe a conoscenza), ha ritenuto certa la responsabilità penale del prevenuto circa tali altri comportamenti, negando ingiustamente al ricorrente il beneficio richiesto.
3. La parte civile ha presentato memoria depositata il 14 settembre con la quale chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. Va in primo luogo chiarito che le eccezioni d'inammissibilità del ricorso sollevate dalla parte civile sono infondate. va 2.1. Quanto all'eccezione di intempestività della proposta impugnazione, la parte civile non ha tenuto conto che quando il giudice, ai sensi dell'articolo - 544, comma 3, cod. proc. pen., indica nel dispositivo, per il deposito della motivazione della sentenza, un termine più lungo di quello previsto nel comma 2 del medesimo articolo (15 giorni)- il termine per la proposizione dell'impugnazione decorre, anche quando il deposito della motivazione avvenga in precedenza, dalla scadenza del termine determinato dal giudice per il deposito della sentenza (art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.) sicché, tenuto conto della sospensione dei termini feriali, il ricorso per cassazione è stato proposto nei termini.
2.2. Quanto all'eccezione d'inammissibilità sul rilievo che, essendo stata l'impugnazione proposta personalmente, la sottoscrizione del ricorso non risulta autenticata, va ricordato che l'atto di impugnazione sottoscritto personalmente dalla parte e direttamente presentato, come nella specie, alla competente cancelleria, non necessita, per la sua ammissibilità, dell'autenticazione della relativa sottoscrizione, diversamente dall'ipotesi di spedizione dell'atto per posta ovvero per telegramma che richiede, ai sensi dell'art. 583, comma terzo, cod. proc. pen., l'autenticazione della sottoscrizione da parte del notaio, di altra persona autorizzata o del difensore (Sez. 2, n. 29162 del 09/04/2013, Gorgoni ed altro, Rv. 256061).
3. Il ricorso, per il resto, è infondato. 3 3.1. Il tribunale ha affermato che la persona offesa, GI AT, nel corso della sua deposizione, ha riferito che il ricorrente, suo vicino di casa, occupava un appartamento posto al piano superiore rispetto al suo, nel medesimo condominio, precisando, con riferimento al periodo dal luglio al dicembre 2011, oggetto dei fatti per i quali si procede, che egli aveva personalmente assistito ad alcuni episodi. In particolare, mentre rientrava presso la sua abitazione e stava varcando il cancelletto d'ingresso sul giardino (di proprietà esclusiva), vedeva una bottiglia cadere dal piano superiore e scorgeva l'imputato che l'aveva lanciata, insieme ad altri oggetti caduti subito dopo;
il teste ha preso anche visione di fotografie relative allo stato dei luoghi dalle quali è emerso che il suo giardino era stato segnato da ripetuti lanci di oggetti di ogni tipo, fino a diventare un vero e proprio ricettacolo di rifiuti.
3.2. Sulla base di tali dichiarazioni e delle fotografie versate in atti, il tribunale reputando attendibile la dichiarazione della persona offesa in quanto riscontrata anche dai rilievi fotografici, ha ritenuto sussistente la fattispecie di reato contestata. ven Ha poi affermato che l'imputato, ancorché incensurato, non offriva garanzie sufficienti in merito alla sua futura astensione dalla commissione di nuovi reati visto che la reiterazione degli episodi e l'esistenza di altre pendenze giudiziarie analoghe costituiva segno evidente del fatto che il reato continuava ad essere commesso.
4. Nel valutare le dichiarazioni della persona offesa, il tribunale si è sostanzialmente attenuto al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo il quale le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214). Nel caso di specie, il tribunale ha proceduto opportunamente al riscontro delle dichiarazioni del AT con altri elementi, costituiti dai rilievi fotografici. Va poi osservato che la contravvenzione punita dall'art. 674 cod. pen. tutela l'incolumità pubblica, e più precisamente l'interesse di prevenire pericoli più o meno gravi alle persone, dipendenti dal getto o versamento di cose atte ad offendere, molestare od imbrattare e dalla emissione di gas, vapori o fumi atti a cagionare tali effetti (Sez. 1, n. 9458 del 13/03/1986, Maistro, Rv. 173750), 4 configurando la fattispecie un reato di pericolo, per integrare il quale è sufficiente che la cosa gettata o versata o l'emissione di gas, vapori o fumi sia idonea a produrre almeno uno degli effetti previsti, non essendo necessario provare che tali effetti si siano effettivamente verificati. Né può discutersi in sede di legittimità del fatto che il ricorrente occupi abusivamente l'immobile all'interno del quale è avvenuto il lancio degli oggetti, trattandosi di questione nuova fondata su un documento allegato al ricorso per cassazione il cui esame è, in questa sede, precluso (Sez. 3, n. 27417 del 01/04/2014, C., Rv. 259188).
5. Parimenti infondata è la questione con la quale il ricorrente si duole del fatto che il tribunale abbia negato il beneficio della sospensione condizionale della pena sul presupposto che nei confronti del ricorrente fossero pendenti altri analoghi procedimenti. Questa Corte ha affermato il principio, che il Collegio condivide, secondo il quale, in tema di sospensione condizionale della pena, la presunzione che il va colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati non deriva, come effetto automatico, dall'assenza di precedenti condanne risultanti dal certificato penale, potendo giustificare un contrario convincimento non solo il comportamento processuale dell'imputato, ma anche i precedenti giudiziari (art. 133 cpv. n. 2 cod. pen.), quali i procedimenti pendenti a carico del medesimo. Ne consegue che il giudice può fondare, in modo esclusivo o prevalente, comunque decisivo, il giudizio prognostico negativo circa la futura astensione del soggetto dalla commissione di nuovi crimini sulla capacità a delinquere dell'imputato desumendola dai precedenti giudiziari, ancorché non definitivi (Sez. 6, n. 16172 del 22/06/1989, Mosa, Rv. 182615; Sez. 2, n. 3851 del 20/11/1990, 06/04/1991, Radosavljevic, Rv. 187298; Sez. 3, n. 9915 del 12/11/2009, dep. 11/03/2010, Stimolo Rv. 246250). E' stato anche precisato in proposito che l'utilizzazione, da parte del giudice, della posizione di indiziato per la commissione di altro reato a carico dell'imputato, non contrasta con il principio della presunzione di innocenza dello stesso fino alla condanna definitiva, in quanto, nella valutazione del giudice, non viene dato rilievo al fatto che l'imputato abbia o non abbia commesso i reati o il reato di cui è indiziato in altri processi, ma solamente e precisamente alla sua condizione, costituendo questa, di per sé, un precedente di carattere giudiziario rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 133 cpv. n. 2 cod. pen., sicché legittimamente è negata, su tale presupposto, la sospensione condizionale della pena (Sez. 1, n. 9547 del 10/06/1981, Calamita, Rv. 150748). 5 Consegue pertanto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese processuale ed a quelle del grado liquidate, come da pedissequo dispositivo, in favore della parte civile.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di quelle sostenute dalla parte civile AT GI nel grado liquidate in complessivi euro 2.420,00 oltre spese generali ed accessori di legge. Così deciso il 30/09/2015 Il Presidente Il Consigliere estensore Claudia Squassoni Vito Di Nicola nião devere DEPOSITATA IN ANLERIA IL -4 NOV 2015 IL AN WERE UA M 6