Sentenza 19 giugno 2000
Massime • 3
Non è ammissibile la deduzione, con ricorso per cassazione, della mancata assunzione di una prova decisiva, allorché la parte ricorrente non ne abbia fatto richiesta a norma dell'art. 495, comma secondo, cod. proc. pen. (Nella specie, si trattava dell'escussione di un testimone richiesta dal P.M. e l'imputato ricorrente vi si era addirittura opposto).
Non può trovare accoglimento la richiesta di revisione che sia fondata sulla prospettazione di elementi tali da dar luogo, se accertati, non al proscioglimento, ma a una dichiarazione di responsabilità per un diverso e meno grave reato.
La convalida del provvedimento con il quale il Questore, ai sensi dell'art.6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989 n.401, abbia imposto il divieto di accesso a luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche, pur non potendo intervenire "ad horas", sì da non lasciare, di fatto, un adeguato margine temporale all'interessato per apprestare idonea memoria o deduzione difensiva da presentare al giudice, non deve neppure, tuttavia, necessariamente collocarsi solo in prossimità della scadenza del termine massimo di 48 ore previsto dalla legge,dovendo comunque il diritto di difesa rapportarsi e confrontarsi con le caratteristiche di immediatezza e celerità del procedimento "de quo", volto alla salvaguardia di evidenti esigenze di sicurezza e di ordine pubblico. (Nella specie la convalida risultava avvenuta "quasi due giorni dopo" l'effettuazione della notifica del provvedimento del questore all'interessato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/02/2000, n. 4464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4464 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO Presidente del 19/06/2000
1. Dott. GEMELLI TORQUATO Consigliere SENTENZA
2. " HE ON " N. 4464
3. " IO GI " REGISTRO GENERALE
4. " CA AN " N. 01953/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) OM TA n. il 15.11.1975
2) ON TI n. il 31.10.1973
3) VI IO n. il 11.10.1971
4) LI VI EO n. il 21.02.1977
5) RA IO n. il 14.03.1968
6) NE US n. il 28.01.1970
avverso ordinanza del 09.09.1999 G.I.P. TRIBUNALE di ANCONA sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. GEMELLI TORQUATO lette/sentite le conclusioni del P.G.
Nei confronti dei ricorrenti indicati in epigrafe il Questore di Ancona emise un provvedimento di divieto di accesso in luoghi in cui si svolgono competizioni calcistiche, per un anno. Tale provvedimento, emesso il 24-8-99, non fu convalidato dal G.I.P. competente, essendo trascorse oltre 48 ore dalla notifica agli interessati.
In data 2-9-99 lo stesso Questore emise un nuovo provvedimento, analogo a quello precedente e confermativo dello stesso, ritualmente convalidato dal G.I.P. del Tribunale di Ancona il 9-9-99. Avverso quest'ultimo gli interessati hanno proposto ricorso deducendo violazione di legge per non aver il G.I.P. rispettato il termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento,. onde consentire la presentazione di adeguate ragioni difensive.
Sostengono, altresì, l'illegittimità del secondo provvedimento del Questore una volta esauritosi l'iter procedimentale con la non convalida del primo provvedimento.
Il ricorso è infondato.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 144/97, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del 3^ comma dell'art. 6 L. n. 401/89 nella parte in cui non prevede che la notifica del provvedimento del Questore contenga l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al G.I.P.. Tale sistema di difesa "cartolare" comporta la ragionevolezza che la convalida non intervenga "ad horas", senza lasciare margine all'interessato per apprestare idonea memoria o deduzione;
ma non implica che il G.I.P. debba attendere la prossimità della scadenza del termine massimo di 48 ore dalla notifica dl provvedimento del Questore ai soggetti cui si riferisce, dovendo nella specie il diritto di difesa rapportarsi e contemperarsi con la rilevanza dell'immediatezza e celerità del procedimento di cui trattasi, per le evidenti esigenze di sicurezza e di ordine pubblico (arg. da sent. Sez. I Cass. 22-3-99 n. 606). E, poiché nella specie la convalida è avvenuta quasi due giorni dopo la notifica, la censura dei ricorrenti non ha pregio.
Quanto alla seconda lagnanza, va osservato che il provvedimento non convalidato non può riacquistare validità se nuovamente notificato;
ma ciò non toglie - è il caso di specie - legittimità ad un "nuovo" provvedimento omologo, quando il relativo iter procedimentale si concluda, com'è avvenuto, con rituale convalida nei termini prescritti (Cass. Sez. I 10-5-99 n. 2401). Pertanto, il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna in solido dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2000