Cass. pen., sez. I, sentenza 28/02/2000, n. 4464
CASS
Sentenza 19 giugno 2000

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Non è ammissibile la deduzione, con ricorso per cassazione, della mancata assunzione di una prova decisiva, allorché la parte ricorrente non ne abbia fatto richiesta a norma dell'art. 495, comma secondo, cod. proc. pen. (Nella specie, si trattava dell'escussione di un testimone richiesta dal P.M. e l'imputato ricorrente vi si era addirittura opposto).

Non può trovare accoglimento la richiesta di revisione che sia fondata sulla prospettazione di elementi tali da dar luogo, se accertati, non al proscioglimento, ma a una dichiarazione di responsabilità per un diverso e meno grave reato.

La convalida del provvedimento con il quale il Questore, ai sensi dell'art.6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989 n.401, abbia imposto il divieto di accesso a luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche, pur non potendo intervenire "ad horas", sì da non lasciare, di fatto, un adeguato margine temporale all'interessato per apprestare idonea memoria o deduzione difensiva da presentare al giudice, non deve neppure, tuttavia, necessariamente collocarsi solo in prossimità della scadenza del termine massimo di 48 ore previsto dalla legge,dovendo comunque il diritto di difesa rapportarsi e confrontarsi con le caratteristiche di immediatezza e celerità del procedimento "de quo", volto alla salvaguardia di evidenti esigenze di sicurezza e di ordine pubblico. (Nella specie la convalida risultava avvenuta "quasi due giorni dopo" l'effettuazione della notifica del provvedimento del questore all'interessato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 28/02/2000, n. 4464
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4464
    Data del deposito : 19 giugno 2000

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