Sentenza 7 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/10/2003, n. 14954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14954 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2003 |
Testo completo
1 4954/0 3 REPUBBLICA ITALIAN IN NOM DEL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE 43886880 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 22838/00 Dott. Vincenzo CALFAPIETRA 30176 - Consigliere- Cron. Dott. Vincenzo COLARUSSO Rep. 3966 - Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Rel. Consigliere Ud. 05/06/03 Dott. Umberto GOLDONI Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HI AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 47, presso 10 studio dell'avvocato ALESSANDRA POMPILI, difeso dall'avvocato MARIO ROSSI, giusta delega in atti;
OR
contro
RA EM, RA PE, RA RI IS, in proprio е qualità di eredi di LE RO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che li 2003 difende unitamente all'avvocato LUIGI SERGIO 939 SALVATORE, giusta delega in atti;
-1-
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1123/00 della Corte d'Appello di MILANO, emessa il 05/04/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica - udienza del 05/06/03 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito 1'Avvocato Vincenzo SALVATORE con delega dell'Avvocato Luigi Sergio SALVATORE depositata in udienza, difensore dei resistenti che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 5.10.1993, LO OC evocava in giudizio davanti al Tribunale di Varese SA LE, MI NZ, US NZ e MA IS NZ, per chiedere Paccertamento del suo diritto di proprietà sull'immobile sito in Saltrio, v. Leoncavallo (mapp. n.647), per intervenuta usucapione;
deduceva di possedere da oltre 40 anni il terreno, alla cui coltivazione aveva sempre provveduto, e che US NZ aveva espressamente riconosciuto che tra le parti non era mai intercorso alcun rapporto contrattuale avente ad oggetto la conduzione del terreno. му Si costituivano ritualmente i convenuti e chiedevano il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata. Con sentenza n.372/1993, il Tribunale dichiarava Pintervenuto acquisto per usucapione del terreno in oggetto, a opera dell'attore, compensando le spese tra le parti. Avverso la sentenza hanno proposto appello i soccombenti. Resisteva il OC. Con sentenza in data 5.4.2000, la Corte di appello di Milano accoglieva il gravame e regolava le spese. Osservava la Corte meneghina che l'assunto secondo cui male il Tribunale avrebbe interpretato la dizione contenuta nella lettera 7.5.93, a firma US NZ, come una sorta di ammissione del possesso uti dominus che il OC esercitava sul terreno, mentre il senso sarebbe stato soltanto quello di escludere che tra le parti fosse mai intercorso un rapporto di affittanza agraria, era da condividere, in quanto la lettera sopra menzionata era indirizzata non solo al OC, ma anche alla Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Varese e costituiva risposta alla nota n.250con cui veniva partecipato che gli associati VA e LO OC, in qualità di "coltivatori diretti affittuari', avevano versato l'importo di L.50.000 presso la Cariplo di Arcisate per canone annata agraria 1992 per il mappale n.647 ubicato in v. Leoncavallo' del Comune di Saltrio. La lettera di risposta contiene espressa contestazione “del titolo di affittuario in capo ai summenzionati e rifiuto della somma versata dagli stessi che viene lasciata a loro disposizione. Nella lettera è specificato infatti che tra lo scrivente e i signori OC non è mai intercorso rapporto contrattuale di sorta per la conduzione del му terreno in questione". Tale lettera non era atta dunque a riconoscere un possesso uti dominus in capo ai OC, tant'è che in essa si specificava come Putilizzo del terreno da parte di quest'ultimi fosse avvenuto "a titolo assolutamente precario, per disponibilità dello scrivente che non si è mai posto come locatore nei confronti degli stessi. Il contenuto della lettera dimostrava d'altra parte che fu il OC a riconoscere il diritto di proprietà di US NZ sul terreno in questione. L'offerta della somma di L.50.000 “per canone annata agraria 1992 per il mappale 647 ubicato in v. Leoncavallo, non aveva appunto altro significato se non quello di riconoscere il diritto di proprietà del destinatario dell'offerta, manifestando nel contempo la volontà dell'offerente di rinunciare a esercitare il possesso sul terreno uti dominus. È evidente infatti l'incompatibilità che sussiste tra la volontà di pagare un canone, sia pure per un contratto agrario inesistente, e quella di possedere il terreno come proprietario, senza riconoscere il diritto di nessuno. Offrendo 2 un canone il OC aveva appunto implicitamente ammesso di non voler esercitare il possesso a titolo di proprietario, riconoscendo quindi che questo diritto spettava al destinatario dell'offerta del canone. Né OC aveva mai validamente contestato di aver inviato, tramite la Federazione dei Coltivatori Diretti di Varese, l'offerta in questione o avea mai disconosciuto il contenuto della lettera o il ricevimento della stessa. Solo in sede di discussione in appello la difesa del OC contestava la rilevanza della ricevuta della raccomandata spedita dal NZ alla Federazione Coltivatori Diretti di Varese. Ma la contestazione riguardava la ricevuta di spedizione della lettera, non il up contenuto della stessa e tanto meno le circostanze in essa rappresentate, posto che nel giudizio di primo grado, proprio su tale contenuto fattore aveva basato in parte la dimostrazione della asserita usucapione (recepita in sentenza). L'aver fondato la pretesa di far accertare il possesso ultraventennale uti dominus, sulla lettera del NZ del 1993, costituiva, ad avviso della Corte milanese, l'ammissione di aver ricevuto questa lettera ed anche di aver offerto la somma di L.50.000 a titolo di canone per l'affitto del fondo cui si riferisce la domanda di usucapione. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, basato su tre motivi LO OC;
resistono con controricorso MI, MA IS e US NZ anche quali eredi di SA HI, che hanno altresì presentato memoria. ་ ་ 3 Motivi della decisione LO OC, a sostegno del ricorso proposto, invoca violazione e falsa interpretazione di norme di diritto, ma segue un peculiare metodo di critica, enunciando le ragioni che la sentenza impugnata ha posto a fondamento della decisione adottata e sottoponendole a critica. Va subito rilevato che nelle articolazioni in cui il ricorso si snoda non è dato cogliere quali siano le norme che si assumono violate, cosa questa che, posto che non è dato individuare altrimenti le disposizioni asseritamente male applicate, non consente di seguire il OR su questa linea di censura. س Venendo al secondo parametro, pure esplicitamente invocato, e cioè la contraddittoria ed insufficiente motivazione, è condiviso il rilievo secondo cui la Corte di appello di Milano basa la sua sentenza sulla lettera scritta dal NZ alla Federazione Provinciale dei Coltivatori diretti di Varese con raccomandata del 7.5.1993, con cui si respinge la corresponsione da parte del OC di L.50.000 per il pagamento di un canone. Si sostiene, in primo luogo, che il detto OC non avrebbe mai ammesso di aver ricevuto tale raccomandata;
tale asserto è nettamente smentito dalla esposizione in fatto contenuta nella sentenza di primo grado laddove si legge che parte attrice “.. produceva in giudizio una lettera raccomandata inviatagli da parte di NZ US nella quale quest'ultimo dichiarava espressamente che con il OC non era mai intercorso alcun rapporto contrattuale di sorta per la conduzione del terreno in 5 questione'. Ora, delle due Puna: o il fatto non corrisponde al vero, ed allora di tratterebbe di errore revocatorio, o è vero, come del resto risulta anche da 4 altri elementi processuali, quali la deposizione di MA IS NZ e le difese svolte sul punto, sempre in primo grado, dalla controparte e, in tal caso, ogni considerazione relativa viene completamente a cadere, se fu lo stesso OC a fondare proprio su quella lettera alcune delle sue ragioni, cosa questa che dimostra al di là di ogni possibile dubbio che PO OR ricevette e comunque ebbe piena contezza e della lettera e del contenuto di essa. Venendo a dire della diversa censura che si prospetta e che concerne il significato da attribuire alla lettera in questione, che proviene dal NZ, ossia da uno dei proprietari del fondo, come riconosciuto dallo stesso OC che, nel 1993, proprio perché ebbe a inviare a US NZ up la somma di L.50.000 a titolo di canone, che non poteva spettargli se non come proprietario. Orbene, quest'ultimo rifiutò la somma, affermandosi proprietario del bene e precisando che il OC deteneva il fondo a titolo precario;
una tale circostanza è stata evidenziata dalla Corte territoriale a dimostrazione del fatto che, quanto meno fino al 1993, PO OR non possedeva con Panimus rem sibi habendi, perché riconosceva che la sua detenzione si fondava, secondo la sua tesi, su di un rapporto obbligatorio. Per contro, il NZ, nel respingere tale somma e tale tesi, ha parlato di rapporto precario. Ma assorbente è il rilievo secondo cui se l'animus del OC era quello manifestato nella più volte citata missiva, è certo che il possesso fino a quell'anno esercitato non era utile ai fini dell'usucapione. È vero che le risultanze probatorie erano risultate favorevoli alla tesi dell'odierno OR, ma ciò si riferiva al corpus, non all'animus, che la Corte meneghina ha motivatamente escluso sulla base delle considerazioni sin qui esposte. 5 . . . . . Va utilmente ricordato che il vizio d'insufficiente motivazione della sentenza, denunciabile in Cassazione ai sensi dell'art.360 n.5 cpc, ricorre nei casi di obiettiva deficienza del criterio logico che ha guidato il convincimento del giudice di merito ovvero di mancanza di criteri idonei a sorreggere e ad individuare con chiarezza la ratio decidendi, e non anche quando ci sia difformità rispetto alle attese e deduzioni delle parti sul valore e sul significato attribuito dal giudice di merito agli elementi delibati ed, in altri termini, sull'apprezzamento dei fatti e delle circostanze effettuato dal giudice di merito (Cass.24.2.95, n.2114). Conseguentemente, anche tale censura non ha pregio. Quanto poi all'ulteriore motivo di ricorso con cui si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art.92 cpc, 345 cpc carente, insufficiente e contraddittoria motivazione con riferimento alla condanna del OC alle spese di entrambi i gradi del giudizio, va premesso che si è ampiamente esposto perché debbiasi ritenere che la lettera su cui si è probabilmente basata la sentenza di secondo grado fosse già stata valutata in prime cure. Va poi ancora e conclusivamente evidenziato che il sindacato della Corte di Cassazione è ammissibile solo quando sia violato il divieto, sancito dall'art.91 cpc, di porre, anche in parte le spese processuali a carico della parte (totalmente) vittoriosa (Cass. 19.8.87, n.66961) e, comunque, non possa essere censurata in sede di legittimità la valutazione, da parte del giudice del merito, relativa alla compensazione delle spese di giudizio (Cass.20.11.98, n. 11770). Il ricorso va pertanto respinto;
le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il OR che liquida in 100,00 euro oltre 1.200,00 euro per come per legge. Così deciso in Roma, il 5.6.2003 Il Consigliere estensore DEPOSITATA IN CANGELLERIA -ZAIT 2003 Oggl IL CANCELLIERE MA Di Nuzzo Ді биого 7 al pagamento delle spese, onorari, nonché accessori Il Presidente IL CANCELLIERE MA Di NuzZO Marie Di Nuors