Sentenza 9 aprile 2013
Massime • 2
Alla declaratoria di inammissibilità dell'atto di impugnazione, perché presentato personalmente dalla parte per posta, senza la autenticazione della sottoscrizione richiesta dall'art. 583, comma terzo cod. proc. pen., non consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, mancando la certezza che l'impugnazione sia stata proposta dal ricorrente. (Fattispecie in tema di appello).
L'atto di impugnazione sottoscritto personalmente dalla parte e direttamente presentato alla competente cancelleria, non necessita, per la sua ammissibilità, dell'autenticazione della relativa sottoscrizione, diversamente dall'ipotesi di spedizione dell'atto per posta ovvero per telegramma che richiede, ai sensi dell'art. 583, comma terzo, cod. proc. pen., l'autenticazione della sottoscrizione da parte del notaio, di altra persona autorizzata o del difensore.
Commentario • 1
- 1. Cassazione penale Sez. VI Sentenza del 05/04/2017 n.17078Avvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/ · 21 aprile 2017
Segue un'anteprima del testo: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente - Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - Dott. MOGINI Stefano - Consigliere - Dott. BASSI A. - rel. Consigliere - Dott. SILVESTRI Pietro - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: C.O., nata il (OMISSIS); avverso l'ordinanza del 19/07/2016 del Tribunale di Cagliari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Alessandra Bassi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/04/2013, n. 29162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29162 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 09/04/2013
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Domenico - rel. Consigliere - N. 815
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 41829/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI COSTANTINO N. IL 23/11/1950;
NI EMANUELE N. IL 13/09/1983;
avverso l'ordinanza n. 76/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del 28/06/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale dott. MURA Antonio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso nel merito e per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla condanna alle spese;
Letti il ricorso ed i motivi proposti.
RITENUTO IN FATTO
NI COSTANTINO;
NI EMANUELE:
1.1)-ricorrono per cassazione avverso l'ordinanza in data 28.06.2012 con la quale la Corte di appello di Lecce ha dichiarato inammissibili ex art. 591 c.p.p. gli appelli proposti dai predetti perché inviati per posta e con sottoscrizione non autenticata;
2.0)- MOTIVI ex art. 606 c.p.c., comma 1, lett. e). 2.1)-I ricorrenti deducono violazione degli artt. 583-591 c.p.p. atteso che, sebbene gli appelli recassero una sottoscrizione non autenticata, era individuabile la provenienza dell'atto, atteso che l'appello era stato inviato dal difensore di fiducia come risulta dalla busta contenente l'atto di appello e dalla ricevuta della raccomandata, che si allega in questa sede.
-in ogni caso l'interpretazione data dalla Corte di appello rendeva evidente l'incostituzionalità della norma ex art. 583 c.p.p., comma 3 per violazione e degli artt. 3, 24, 27 Cost..
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dal ricorrente e direttamente presentato alla competente cancelleria non abbisogna per la sua ammissibilità dell'autenticazione della relativa sottoscrizione. Invero, l'art. 582 c.p.p. non impone tale formalità per la parte che personalmente, ovvero a mezzo di incaricato, presenta l'atto di impugnazione presso la competente cancelleria. Ciò contrariamente a quanto disposto dal successivo art. 583 c.p.p., comma 3, per il quale la sottoscrizione dell'atto di impugnazione redatto dalla parte privata, deve essere autenticata dai soggetti (notaio, altra persona autorizzata, difensore) indicati in detta norma, allorché il medesimo sia spedito per posta ovvero per telegramma. Cassazione penale, sez. 1, 15/01/1995. n. 3344). L'istanza di restituzione in termine per proporre impugnazione è disciplinata, per il suo stretto rapporto di strumentalità con l'atto principale al compimento del quale è diretta, dalle norme concernenti la forma e la ricezione della dichiarazione di impugnazione e pertanto, qualora l'istanza sia inviata per posta, si applica la disposizione dell'art. 583 c.p.p. che al comma 3 richiede l'autenticazione della sottoscrizione. Cassazione penale, sez. 3. 13/01/2006. n. 4506.
Non è fondata la questione di incostituzionalità, posto che la dichiarazione d'impugnazione è un atto a forma vincolata, e pertanto le modalità di presentazione e ricezione della stessa costituiscono requisiti di forma che non ammettono equipollenti, dovendo assicurarsi la certezza circa la sottoscrizione di essa e dei motivi da parte dell'interessato, certezza che può provenire esclusivamente dall'attestazione del funzionario a tal fine designato dalla legge, Cassazione penale, sez. 2, 28/04/2004. n. 25967, sicché non può ravvisarsi alcuna violazione dei diritti costituzionalmente garantiti, per come citati dai ricorrenti.
Risulta fondato, invece, l'ultimo motivo relativo alla condanna alle spese del procedimento, atteso che il provvedimento impugnato risulta in contrasto con il principio già espresso in questa sede di legittimità, per il quale, alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso per cassazione, perché presentato personalmente dalla parte per posta, senza la autenticazione della sottoscrizione richiesta dall'art. 583 c.p.p., comma 3, non consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. Cassazione penale, sez. 6 24/09/2008. n. 38141.
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di illegittimità costituzionale;
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato nella parte relativa alla condanna alle spese, che elimina;
Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 aprile 2013. Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2013