Cass. pen., sez. II, sentenza 09/04/2013, n. 29162
CASS
Sentenza 9 aprile 2013

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Alla declaratoria di inammissibilità dell'atto di impugnazione, perché presentato personalmente dalla parte per posta, senza la autenticazione della sottoscrizione richiesta dall'art. 583, comma terzo cod. proc. pen., non consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, mancando la certezza che l'impugnazione sia stata proposta dal ricorrente. (Fattispecie in tema di appello).

L'atto di impugnazione sottoscritto personalmente dalla parte e direttamente presentato alla competente cancelleria, non necessita, per la sua ammissibilità, dell'autenticazione della relativa sottoscrizione, diversamente dall'ipotesi di spedizione dell'atto per posta ovvero per telegramma che richiede, ai sensi dell'art. 583, comma terzo, cod. proc. pen., l'autenticazione della sottoscrizione da parte del notaio, di altra persona autorizzata o del difensore.

Commentario1

  • 1Cassazione penale Sez. VI Sentenza del 05/04/2017 n.17078
    Avvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/ · 21 aprile 2017

    Segue un'anteprima del testo: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente - Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - Dott. MOGINI Stefano - Consigliere - Dott. BASSI A. - rel. Consigliere - Dott. SILVESTRI Pietro - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: C.O., nata il (OMISSIS); avverso l'ordinanza del 19/07/2016 del Tribunale di Cagliari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Alessandra Bassi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 09/04/2013, n. 29162
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29162
Data del deposito : 9 aprile 2013

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