Sentenza 12 novembre 2009
Massime • 1
In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice può fondare, in modo esclusivo o prevalente, il giudizio prognostico negativo circa la futura astensione del soggetto dalla commissione di nuovi reati sulla capacità a delinquere dell'imputato desumendola anche dai precedenti giudiziari, sebbene non definitivi.
Commentario • 1
- 1. Omicidio stradale aggravato assorbe guida in stato di ebbrezza (Cass. 26847/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 luglio 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/11/2009, n. 9915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9915 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CANZIO Giovanni - Presidente - del 28/02/2008
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 370
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 029529/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di TRIESTE;
nei confronti di:
1) LG EL N. IL 02/01/1966;
avverso SENTENZA del 06/03/2007 TRIBUNALE di TOLMEZZO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MARTUSCIELLO Vittorio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Udito il difensore. Avv. FRATARCANGELI R., che quale sostituto processuale, che ha chiesto il rigetto del ricorso del P.G.. RITENUTO IN FATTO
Con sentenza pronunciata il 6 marzo 2007 il Tribunale di Tolmezzo, in composizione monocratrica, assolveva, "perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato", LG EL, cittadino rumeno, dal reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 13, per essersi trattenuto senza giustificato motivo nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento emesso dal Questore, sul rilievo che la sopravvenuta acquisizione, fin dal 1 gennaio 2007, dello status di straniero "comunitario" da parte dei cittadini bulgari e rumeni comportava l'inapplicabilità dell'art. 1 e delle conseguenti norme incriminatici del citato D.Lgs. n. 286. Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Trieste, il quale denuncia violazione di legge, in quanto l'appartenenza all'Unione Europea non esplica alcun effetto sulle condotte poste in essere anteriormente, idonee a integrare il reato, e la successiva adesione all'Unione europea non concorre a delineare la fattispecie penale che è rimasta invariata.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso del P.G. è fondato.
Il Collegio ritiene di condividere la soluzione negativa che le Sezioni Unite di questa Corte, con decisione del 27 settembre 2007, P.G. in proc. Magera, hanno dato al quesito interpretativo "se nel processo a carico di un cittadino bulgaro o rumeno, imputato del reato previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, per inosservanza dell'ordine di lasciare il territorio italiano, emesso dal Questore a seguito di decreto prefettizio di espulsione, trovi applicazione l'art. 2 c.p., in conseguenza dell'ingresso della Bulgaria e della Romania nell'Unione Europea a far data dal 1 gennaio 2007 e in virtù del fenomeno della c.d. abolitio criminis e debba, quindi, essere pronunciata l'assoluzione dell'imputato, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato".
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio alla Corte d'appello di Trieste per il relativo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Trieste per il relativo giudizio.
Così deciso in Roma, nella Pubblica Udienza, il 28 febbraio 2008. Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2008