Sentenza 21 marzo 2013
Massime • 1
In materia di porto abusivo di armi, costituiscono elementi sufficienti a giustificare la reiezione dell'istanza di concessione della diminuente della lieve entità del fatto la presenza di gravi precedenti penali a carico dell'imputato ed il conseguente giudizio negativo sulla sua personalità. (Fattispecie relativa a porto abusivo di un coltello a serramanico).
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Il comune coltello a serramanico (cioè l'utensile dotato di lama pieghevole nella cavità della impugnatura la quale, così, funge anche da guaina) costituisce strumento da punta e/o da taglio, ovverosia arma impropria, il cui porto ingiustificato, fuori della abitazione o delle relative appartenenze, è sanzionato ai termini della L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4; mentre è arma propria (bianca), sicché il porto abusivo è punito ai sensi dell'art. 699 c.p., quella particolare specie di coltello a serramanico" detto coltello a molla, o molletta, ovvero, anche, coltello a scatto o coltello a scrocco, dotato di congegni che consentono la fuoriuscita della lama dal manico (senza la manovra …
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ART. 699 DEL CODICE PENALE E ART. 4 DELLA LEGGE N.110/1975 Il porto abusivo di un coltello può integrare un illecito penale sanzionato rispettivamente dagli artt. 699 c.p. e 4. L. 110/1975. Nello specifico, l'art. 699 c.p. stabilisce la pena dell'arresto da 3 a 18 mesi per chiunque, senza la licenza dell'autorità, quando la licenza è richiesta, porta un'arma fuori dalla propria abitazione; è punito altresì con l'arresto da 18 mesi a 3 anni chi, fuori della propria abitazione, porta un'arma per cui non è ammessa licenza (es. coltello). Diversamente, l'art. 4 della legge 110/1975 sancisce che, “senza giustificato motivo, non possono portarsi fuori dalla propria abitazione o dalle …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/03/2013, n. 15945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15945 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI LO - Presidente - del 21/03/2013
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 400
Dott. MAZZEI Antonella - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - rel. Consigliere - N. 28771/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL AO N. IL 02/06/1959;
avverso la sentenza n. 2552/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del 08/02/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/03/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Policastro Aldo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa l'8 febbraio 2012 la Corte di Appello di Catania confermava la sentenza del Tribunale di Modica dell'8 marzo 2011 che, all'esito del giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato CA LO, ritenuta la contestata recidiva, alla pena di mese uno di arresto ed Euro 60,00 di ammenda ed al pagamento delle spese processuali, disponendo la confisca di quanto in sequestro, in quanto ritenuto responsabile del reato p. e p. dalla L. n. 110 del 1975, art. 4, per avere portato fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo un coltello a serramanico di cm. 16,00 di lunghezza, con lama di cm. 7,00 che, per le circostanze di luogo, poteva utilizzarsi per l'offesa alla persone, in Ispica il 30 ottobre 2008, con la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del suo difensore, il quale si duole con unico motivo della violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) per mancanza di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come di lieve entità ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche, punti rispetto ai quali la Corte di Appello si era limitata a confermare le statuizioni del giudice di primo grado senza prendere in esame le specifiche doglianze difensive, contenute nell'atto di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti in seguito specificati.
1. Premesso che nessuna contestazione viene mossa dal ricorrente alla ricostruzione della condotta materiale ascrittagli ed all'individuazione delle caratteristiche dell'oggetto detenuto e posto in sequestro, la sentenza impugnata, confermando le statuizioni di quella resa in primo grado, ha negato la possibilità di ravvisare l'ipotesi attenuata di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 3, in ragione della finalità all'offesa contro la persona del porto del coltello, mentre il primo giudice aveva fondato la medesima decisione sul rilievo dei notevoli precedenti penali dell'imputato, quindi per l'assenza dei requisiti soggettivi.
1.1 Va premesso che in punto di diritto nella giurisprudenza di questa Corte sono emersi due distinti orientamenti circa l'applicabilità della speciale diminuente del fatto di lieve entità, prevista dalla L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 3, ultima parte;
secondo una prima tesi tale istituto non sarebbe riferibile al porto ingiustificato di armi da punta e da taglio, ma al porto dei soli "oggetti" atti ad offendere, termine da ricollegare ai commi precedenti dello stesso art. 4, ove si distinguono gli strumenti atti ad offendere dalle "armi da punta e taglio" (sez. 1, n. 35103 del 19/04/2011, Blandirlo, rv. 250772; sez. F, n. 33396 del 28/07/2009, Balacco, rv. 244643; sez. 1, n. 44609 del 14/10/2008, Errante, rv. 242043; sez. 1, n, 9355 del 22/06/1998, Ciro, rv. 211288; sez. 5, n. 9193 del 05/06/1986, Tradito, rv. 173706). Altro orientamento, adesivo ai principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la pronuncia n. 861 del 27/11/1982, Paola, rv. 157193, ritiene la lieve entità del fatto riferibile al porto di tutte le armi improprie indicate nel comma 2 dello stesso articolo in ragione della inclusione di tali strumenti nella locuzione "oggetti atti a offendere" perché in sè non predestinati alla offesa alla persona, ma utilizzabili in via occasionale anche a tale scopo ed il riferimento a tali oggetti non assume un significato, ne' un valore limitativo, ma valenza generica per tutte le cose indicate nel precedente comma 2 e costituenti armi improprie (sez. 1, n. 12915 dell'1/3/2012, PG in proc. Corso, rv. 252272; sez. 1, n. 46264 dell'8/11/2012, Visendi, rv. 253968; sez. 1, n. 37080 del 11/10/2011, Scarcella, Rv. 250817; sez. 1, n. 16767 del 15/04/2010, Catalfamo, Rv. 246931; Sez. 1, n. 10409 del 24/02/2010, dep. 16/03/2010, P.G. in proc. Nartey, Rv. 246503).
1.2 Il Collegio ritiene di uniformarsi alla seconda opzione interpretativa, frutto di una convincente ricostruzione sistematica dell'istituto in esame, in quanto la L. n. 110 del 1975 ha mantenuto inalterata la distinzione tra armi proprie, intese come tali quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, ed armi improprie, costituite da oggetti che, pur avendo una diversa loro destinazione, possono essere impiegate per l'offesa delle persone in ragione delle loro caratteristiche funzionali o di determinate circostanze di tempo o di luogo. Inoltre, sempre la L. n. 110 del 1975 ha esteso il novero di entrambe le categorie di armi, nel senso che ha compreso nelle armi proprie, di cui all'art. 4, comma 1, oltre agli strumenti da punta o da taglio la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, anche mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente e noccoliere, e nelle armi improprie di cui all'art. 4, comma 2, non solo i bastoni muniti di puntale e gli strumenti da punta o da taglio atti a offendere, ma anche mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche e qualsiasi altro strumento, non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, "chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona". Sulla base di tali presupposti, si è dunque affermato che il comma 2 della norma in esame include due specie di strumenti diversi, ma entrambe appartenenti all'unica categoria di armi improprie, perché solo occasionalmente lesivi per la persona.
1.3 Ritenuto quindi che non sussistono ostacoli di tipo normativo all'applicabilità al caso, riguardante un coltello a serramanico, della attenuante invocata, va detto che per la sua concessione vengono in considerazione criteri diversi, oggetto di una duplice e successiva indagine:in primo luogo è richiesta la verifica della concedibilità della attenuante in relazione ai connotati soggettivi ed oggettivi che caratterizzano la condotta illecita, quindi, all'esito positivo della prima disamina, dovrà procedersi all'accertamento della sussistenza della circostanza per quantità e potenzialità delle armi;
a tal fine si è ritenuto costituire elemento sufficiente a negare l'attenuante i notevoli precedenti penali dell'imputato ed il conseguente giudizio negativo sulla sua personalità, oppure le modalità del fatto in relazione alla personalità del suo autore, tali da far assegnare un particolare significato alla materialità del porto ingiustificato (Cass. sez. 1, n. 11156 del 12/11/1996, Stuto, rv. 206426; sez.
1. n. 7871 del 13/7/1995, Malgeri, rv. 202116; sez. 5, n. 21243 del 16/03/2001 Vivaldelli, rv. 219033; sez. 1, n. 44903 del 11/11/2011, Schiro1, Rv. 251460; sez. 1, n. 27546 del 17/06/2010, Rabbia, rv. 247716).
1.4 La decisione dei giudici di merito risulta rispettosa di tale indirizzo laddove hanno escluso la attenuante in discorso per i seri precedenti penali dell'imputato e per l'assenza di positivi requisiti soggettivi, profilo che non viene smentito dai motivi di ricorso, limitatisi a richiamare genericamente quelli d'appello senza indicare precisi elementi positivi di valutazione. Altrettanto generiche risultano le censure formulate con l'appello, laddove si era sostenuto che i precedenti riguardavano fatti remoti nel tempo, dimenticando che alcune violazioni risalivano all'anno 2002, e l'arma era priva di potenzialità offensive per le ridotte dimensioni della lama, che, al contrario dalle sole informazioni deducibili dall'imputazione, risulta essere lunga sette centimetri, più che sufficienti, come sostenuto dai giudici di merito, per ledere l'incolumità personale.
2. Con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche la sentenza impugnata ha escluso l'esistenza di elementi positivi di valutazione, in forza dei quali poter accordare un'attenuazione del regime sanzionatorio posto che la condotta doveva essere raccordata alla personalità dell'agente, gravato da numerosi negativi precedenti, attestati dal certificato del casellario giudiziale per plurimi furti, rapina, detenzione di armi, maltrattamenti in famiglia.
3. Piuttosto va rilevato che erroneamente è stata contestata e ritenuta da parte dei giudici di merito la recidiva, istituto applicabile soltanto con riferimento ai reati costituenti delitti, non alle contravvenzioni. Pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio quanto alla recidiva, che va eliminata con la conseguente eliminazione anche della porzione di pena inflitta per essa e con la rideterminazione della pena inflitta, operazione resa possibile dal calcolo già operato dal giudice di primo grado, in giorni venti di arresto ed Euro 40,00 di ammenda (p.b. mese uno di arresto ed Euro 60,00 di ammenda, ridotta di un terzo ex art. 442 c.p.p.). Nel resto il ricorso va respinto per la sua infondatezza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva che elimina e ridetermina la pena in giorni venti di arresto ed Euro 40,00 di ammenda. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 21 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2013